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giovedì 14 febbraio 2019

Impianti rifiuti, obbligatorio il Piano di Emergenza

Malagrotta
Dal 4 dicembre 2018 è in vigore l’obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti  esistenti o di nuova costruzione di predisporre un Piano di emergenza interna (PEI) e di inviare al prefetto competente per territorio le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano di emergenza esterna (PEE). L’obbligo fa capo all’art. 26-bis introdotto nel Decreto Sicurezza (113/2018) nel corso della conversione in legge, avvenuta con L. 132/2018.

Mentre è chiaro che il Piano di emergenza interna dovrà essere predisposto entro il 4 marzo 2019, in attesa dell’emanazione del DPCM che stabilirà le linee guida per la predisposizione dei PEE e per la relativa informazione alle popolazioni, ed in riscontro a diversi quesiti pervenuti dagli operatori, con la Circolare n. 2730 del 13 febbraio 2019 il Ministero dell’Ambiente ha provveduto a fornire le prime indicazioni operative sull’art. 26-bis, che si possono riassumere nei seguenti termini.

Innanzitutto, il Ministero ha chiarito che le previsioni contenute nell’art. 26-bis sono volte a disciplinare ipotesi di rischio genericamente individuate, al fine di minimizzare il più possibile i pericoli per la salute umana e per l’ambiente che possono prodursi per effetto delle attività che si svolgono nei diversi impianti di gestione dei rifiuti. Fanno eccezione solamente gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del D.L.vo 105/2015, vale a dire gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, i cui gestori “dovranno attenersi alle disposizioni del medesimo decreto, sia nel predisporre il PEI, sia nel fornire ai prefetti le informazioni per la stesura del PEE, non dovendo viceversa dare seguito anche alle disposizioni di cui all’art. 26-bis”.

Quanto alle informazioni da fornire al prefetto, dalla Circolare emerge che il termine previsto per la predisposizione del PEI  (4 marzo 2019) vale anche per l’invio delle informazioni al prefetto. I gestori, prosegue il Ministero, dovranno effettuare una descrizione dell’impianto fornendo adeguate informazioni, delle quali riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo, precisando che il prefetto potrà comunque richiedere autonomamente informazioni aggiuntive e, “qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all’esterno dell’impianto provocati dagli incidenti individuati nell’ambito della valutazione del rischio, può decidere di non predisporre il PEE”.

Quali informazioni? Ecco l’elenco:
  • Ragione sociale e indirizzo dell’impianto;
  • Nominativo e recapiti del gestore e del responsabile per la sicurezza;
  • Descrizione dell’attività svolta e dei relativi processi, indicazione del numero degli addetti;
  • Elenco delle autorizzazioni/certificazioni nel campo ambientale e della sicurezza in possesso della società;
  • Planimetria generale dalla quale risultino l’ubicazione dell’attività, il contesto territoriale circostante, le condizioni di accessibilità all’area e di viabilità;
  • Piante in scala adeguata degli edifici e delle aree all’aperto utilizzate per le attività recanti l’indicazione degli elementi caratteristici;
  • Relazione tecnica contenente almeno quantità e tipologia dei rifiuti gestiti e indicazione della massima capacità di stoccaggio istantanea consentita (se si tratta di rifiuti pericolosi occorre indicare le relative caratteristiche di pericolo e specificare le modalità di gestione adottate), descrizione degli impianti tecnici e delle misure di sicurezza e protezione adottate;
  • Descrizione di: possibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento; misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per limitarne le conseguenze; misure previste per provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente; disposizioni per avvisare tempestivamente le autorità competenti per gli interventi in caso di emergenza.