L’articolo 6 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, deve essere
interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro conduca le
operazioni di partecipazione del pubblico al processo decisionale
relative a un progetto a livello della sede dell’autorità amministrativa
regionale competente, e non al livello dell’unità municipale da cui
dipende il luogo di ubicazione di tale progetto, qualora le modalità
concrete seguite non garantiscano il rispetto effettivo dei diritti del
pubblico interessato, circostanza che spetta al giudice nazionale
verificare.
Mentre, gli articoli 9 e 11 della direttiva 2011/92 devono
essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa, come
quella di cui trattasi nel procedimento principale, che comporta che a
taluni membri del pubblico interessato sia opposto un termine per
presentare un ricorso che inizia a decorrere dall’annuncio di
un’autorizzazione di un progetto su Internet, qualora tali membri del
pubblico interessato non abbiano avuto previamente la possibilità
adeguata di informarsi sulla procedura di autorizzazione conformemente
all’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva.
Ma leggiamo la sentenza:
CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 1^, 07/11/2019 Sentenza C‑280/18
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
7 novembre 2019
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente –
Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti –
Partecipazione del pubblico al processo decisionale e accesso alla
giustizia – Dies a quo dei termini di ricorso»
Nella causa C‑280/18,
avente ad oggetto la domanda di
pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267
TFUE, dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia), con
decisione del 21 marzo 2018, pervenuta in cancelleria il 24 aprile 2018,
nel procedimento
Alain Flausch,
Andrea Bosco,
Estienne Roger Jean Pierre Albrespy,
Somateio «Syndesmos Iiton»,
Somateio «Elliniko Diktyo – Filoi tis Fysis»,
Somateio «Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agrias Zois – SPPAZ»
contro
Ypourgos Perivallontos kai Energeias,
Ypourgos Oikonomikon,
Ypourgos Tourismou,
Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis,
con l’intervento di:
105 Anonimi Touristiki kai Techniki Etaireia Ekmetallefsis Akiniton,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da J.‑C. Bonichot (relatore), presidente di sezione, M. Safjan e L. Bay Larsen, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: R. Schiano, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 marzo 2019,
considerate le osservazioni presentate:
– per A. Flausch, A. Bosco, E.R.J.P.
Albrespy, il Somateio «Syndesmos Iiton», il Somateio «Elliniko Diktyo –
Filoi tis Fysis» e il Somateio «Syllogos Prostasias kai Perithalpsis
Agrias Zois – SPPAZ», da G. Dellis e A. Chasapopoulos, dikigoroi;
– per 105 Anonimi Touristiki kai Techniki Etaireia Ekmetallefsis Akiniton, da G. Giannakourou e D. Valasis, dikigoroi;
– per il governo ellenico, da K. Georgiadis, G. Karipsiadis, A. Banos e G. Papadaki, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da G. Gattinara, M. Noll‑Ehlers, M. Konstantinidis e M. Patakia, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 maggio 2019,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale
verte sull’interpretazione degli articoli 6 e 11 della direttiva
2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011,
concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1; in prosieguo: la
«direttiva VIA»).
2 Tale domanda è stata presentata
nell’ambito di una controversia tra, da un lato, i sigg. Alain Flausch,
Andrea Bosco e Estienne Roger Jean Pierre Albrespy nonché il Somateio
«Syndesmos Iiton», il Somateio «Elliniko Diktyo – Filoi tis Fysis» e il
Somateio «Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agrias Zois – SPPAZ» e,
dall’altro, l’Ypourgos Perivallontos kai Energeias (Ministro
dell’Ambiente e dell’Energia, Grecia), l’Ypourgos Oikonomikon (Ministro
dell’Economia, Grecia), l’Ypourgos Tourismou (Ministro del Turismo,
Grecia) e l’Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis (Ministro degli
Affari marittimi, Grecia) in merito alla legittimità degli atti recanti
autorizzazione della costruzione di un complesso turistico sull’isola di
Io (Grecia).
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 I considerando 7 e 16 della direttiva VIA enunciano quanto segue:
«(7) L’autorizzazione di progetti
pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull’ambiente
dovrebbe essere concessa solo a seguito della valutazione delle loro
probabili rilevanti ripercussioni sull’ambiente. Tale valutazione
andrebbe fatta in base alle opportune informazioni fornite dal
committente ed eventualmente completata dalle autorità e dal pubblico
eventualmente interessato dal progetto.
(…)
(16) L’effettiva partecipazione del
pubblico all’adozione di decisioni consente allo stesso di esprimere
pareri e preoccupazioni che possono assumere rilievo per tali decisioni e
che possono essere presi in considerazione da coloro che sono
responsabili della loro adozione. Ciò accresce la responsabilità e la
trasparenza del processo decisionale e favorisce la consapevolezza del
pubblico sui problemi ambientali e il sostegno alle decisioni adottate».
4 L’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva prevede quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
(…)
d) “pubblico”: una o più persone fisiche
o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
e) “pubblico interessato”: pubblico che
subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia
ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, o che ha un interesse in
tali procedure. Ai fini della presente definizione, le organizzazioni
non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che
soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di
un siffatto interesse;
(…)».
5 L’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva, dispone quanto segue:
«Gli Stati membri adottano le
disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio
dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un
significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le
loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e
una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti
dall’articolo 4».
6 Per quanto riguarda la partecipazione
del pubblico al processo decisionale, l’articolo 6, paragrafi da 2 a 5,
della direttiva VIA è così formulato:
«2. Il pubblico è informato, attraverso
pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata come i mezzi di
comunicazione elettronici, se disponibili, in una fase precoce delle
procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2,
paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile
fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:
a) la domanda di autorizzazione;
b) il fatto che il progetto sia soggetto
a una procedura di valutazione dell’impatto ambientale ed,
eventualmente, che sia applicabile l’articolo 7;
c) informazioni sulle autorità
competenti responsabili dell’adozione della decisione, quelle da cui
possono essere ottenute informazioni in oggetto, quelle cui possono
essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini
per la trasmissione di osservazioni o quesiti;
d) la natura delle possibili decisioni o l’eventuale progetto di decisione;
e) l’indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 5;
f) l’indicazione dei tempi e dei luoghi
in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità
alle quali esse sono rese disponibili;
g) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:
a) a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell’articolo 5;
b) conformemente alla legislazione
nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi all’autorità o alle
autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è
informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;
c) conformemente alle disposizioni della
direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale [(GU
2003, L 41, pag. 26)], alle informazioni diverse da quelle previste al
paragrafo 2 del presente articolo che sono rilevanti per la decisione di
cui all’articolo 8 della presente direttiva e che sono disponibili
soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato
conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Al pubblico interessato vengono
offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle
procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2,
paragrafo 2. A tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni e
pareri all’autorità o alle autorità competenti quando tutte le opzioni
sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di
autorizzazione.
5. Gli Stati membri stabiliscono le
modalità dettagliate di informazione del pubblico (ad esempio mediante
affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali
locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per
iscritto o tramite indagine pubblica)».
7 Per quanto riguarda la decisione relativa al progetto, l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva VIA prevede quanto segue:
«Non appena sia stata adottata una
decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell’autorizzazione,
l’autorità o le autorità competenti ne informano il pubblico in base ad
adeguate procedure (…)».
8 Per quanto riguarda i ricorsi, l’articolo 11 di tale direttiva così recita:
«1. Gli Stati membri provvedono, in
conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i
membri del pubblico interessato:
a) che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa,
b) che facciano valere la violazione di
un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno
Stato membro esiga tale presupposto,
abbiano accesso a una procedura di
ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo
indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la
legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni
soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite
dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.
3. Gli Stati membri determinano ciò che
costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto,
compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un
ampio accesso alla giustizia. (…)».
Diritto ellenico
9 L’articolo 1, paragrafo 1, della legge
4014/2011, recante autorizzazione ambientale di opere e attività,
regolamentazione di opere abusive in funzione della creazione del
bilancio ambientale e altre disposizioni di competenza del Ministero
dell’Ambiente, dell’Energia e del Cambiamento climatico (FEK Α’ 209),
ripartisce i progetti del settore pubblico e del settore privato in due
categorie (A e B) in funzione del loro impatto sull’ambiente. La prima
categoria (A) include le opere e le attività che possono incidere in
modo rilevante sull’ambiente e per le quali è necessaria una valutazione
dell’impatto ambientale (in prosieguo: la «VIA») al fine di imporre
prescrizioni e restrizioni particolari, volte a tutelare l’ambiente. La
seconda categoria (B) comprende progetti con un minore impatto
ambientale.
10 Gli articoli 3, 4 e 19 della legge
4014/2011 disciplinano la partecipazione del pubblico. Conformemente
all’articolo 12 della stessa, le diverse autorizzazioni sono raggruppate
in una decisione di approvazione delle prescrizioni ambientali (in
prosieguo: la «DAPA»).
11 L’articolo 30, paragrafo 9, della
legge 4014/2011 contiene una disposizione transitoria che prevede che,
fino all’introduzione di un registro elettronico ambientale, restano
valide le disposizioni fino a quel momento in vigore riguardanti la
consultazione degli interessati e la procedura di partecipazione del
pubblico nell’ambito di un’autorizzazione ambientale. In forza di tali
disposizioni, detta procedura è avviata mediante l’affissione nei locali
dell’amministrazione della regione interessata e la pubblicazione sulla
stampa locale di una comunicazione delle informazioni relative al
progetto nonché di un invito a che ogni interessato prenda conoscenza
della VIA e si esprima in merito ad essa.
12 Conformemente all’articolo 19 bis
della legge 4014/2011, la DAPA deve essere pubblicata su Internet entro
il mese successivo alla sua adozione. Il mancato rispetto di tale
termine comporta la nullità dell’approvazione. La pubblicazione della
DAPA sull’apposito sito equivale a una pubblicazione prescritta dalla
legge e fa nascere la presunzione che ogni interessato ne abbia
conoscenza in modo tale da poter esercitare un ricorso di annullamento o
qualsiasi altro rimedio giuridico.
13 In forza dell’articolo 46 del decreto
presidenziale 18/1989, recante codificazione delle disposizioni di
legge per il Consiglio di Stato (FEK A’ 8), il ricorso di annullamento è
proposto, salvo disposizione contraria, entro un termine di 60 giorni
(90 giorni per i non residenti) a decorrere dal giorno successivo alla
notifica dell’atto impugnato o dalla sua pubblicazione, quando
quest’ultima è imposta dalla legge, o, ancora, dalla data in cui il
ricorrente è venuto pienamente a conoscenza dell’atto. Ai sensi di tale
disposizione, come interpretata da una giurisprudenza costante, quando
la legge impone che un atto amministrativo individuale sia pubblicato
secondo modalità specifiche, il termine impartito per proporre un
ricorso di annullamento di tale atto, per quanto riguarda gli
interessati, decorre dalla notifica dell’atto o dalla data in cui essi
sono venuti a conoscenza del suo contenuto e, per quanto riguarda i
terzi interessati, dalla pubblicazione di detto atto.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
14 Il procedimento principale ruota
intorno al progetto di creazione di un complesso turistico sull’isola di
Io. L’isola, che si trova nell’arcipelago delle Cicladi e fa parte
della regione amministrativa dell’Egeo meridionale (Grecia), copre una
superficie di circa 100 km², sui quali risiedono stabilmente circa 2 000
abitanti.
15 Il progetto contestato prevede la
costruzione di un albergo, di uno stabilimento termale, di altri
alloggi, di opere di supporto come una centrale di dissalazione,
installazioni portuali, spiagge artificiali, un ponte che collega un
isolotto alla terraferma, una rete stradale e altre infrastrutture. La
sua area è una particella avente una superficie di circa 27 ettari,
occupata per più di 18 ettari da costruzioni. Esso comprende
un’occupazione del litorale, della spiaggia e dello spazio marittimo.
16 Conformemente alla normativa ellenica
applicabile alle opere rientranti nella categoria del progetto di cui
trattasi nel procedimento principale, vale a dire la categoria A, è
stata realizzata una VIA.
17 Il 2 agosto 2013 un invito a tutte le
persone interessate a partecipare alla VIA è stato pubblicato nel
giornale locale di Siro (Koini Gnomi) nonché negli uffici della regione
Egeo meridionale, situati sull’isola di Siro (Grecia), distante da Io 55
miglia nautiche. Sempre a Siro è stato conservato il fascicolo della
VIA e doveva tenersi la consultazione.
18 Dal fascicolo di cui dispone la Corte
risulta che il collegamento tra Io e Siro non è quotidiano, dura
diverse ore a causa della mancanza di navi ad alta velocità su tale
tratta e il suo costo non è trascurabile.
19 L’8 agosto 2014 il ministro
dell’Ambiente e dell’Energia e il ministro del Turismo hanno adottato la
DAPA recante approvazione del progetto di creazione del complesso
turistico sull’isola di Io e delle prescrizioni ambientali ad esso
applicabili.
20 Tale decisione è stata pubblicata
l’11 agosto 2014 sul portale di affissione Diavgeia nonché l’8 settembre
2014 sul sito internet www.aepo.ypeka.gr del Ministero dell’Ambiente
(in prosieguo: il «sito Internet del Ministero dell’Ambiente»), di cui
all’articolo 19 bis della legge 4014/2011.
21 Dinanzi al giudice del rinvio, i
ricorrenti nel procedimento principale, ossia tre persone fisiche
proprietarie di immobili sull’isola di Io ma residenti rispettivamente
in Belgio, in Italia e in Francia, nonché tre associazioni, hanno
impugnato la DAPA dell’8 agosto 2014 con un ricorso proposto soltanto il
19 febbraio 2016.
22 Questi ultimi affermano di aver preso
conoscenza della DAPA dell’8 agosto 2014 soltanto il 22 dicembre 2015,
data in cui essi hanno potuto constatare l’inizio di lavori di
ristrutturazione del sito.
23 La 105 Anonimi Touristiki kai
Techniki Etaireia Ekmetallefsis Akiniton, società beneficiaria delle
approvazioni e delle autorizzazioni relative al progetto, è intervenuta
nella controversia e ha eccepito la tardività del ricorso.
24 In tali circostanze il Symvoulio tis
Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia) ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se gli articoli 6 e 11 della
direttiva [2011/92], interpretati in combinato disposto con le norme di
cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, possano essere interpretati nel senso che siano compatibili con
le disposizioni di diritto interno, quali esposte nei punti 8, 9 e 10
[dell’ordinanza di rinvio], nelle quali è previsto che le procedure che
anticipano l’adozione della decisione di approvazione delle prescrizioni
ambientali per (…) opere e (…) attività che hanno effetti significativi
sull’ambiente (pubblicazione degli studi di impatto ambientale,
informazione e partecipazione del pubblico alla consultazione) vengono
attivate e gestite principalmente dalla più ampia unità amministrativa
della regione e non dal comune interessato;
2) Se gli articoli 6 e 11 della
direttiva [2011/92], interpretati in combinato disposto con le norme di
cui all’articolo 47 della [Carta dei diritti fondamentali], possano
essere interpretati nel senso che essi siano compatibili con il sistema
giuridico nazionale, quale esposto ai medesimi punti, il quale prevede
in definitiva che la pubblicazione delle decisioni di approvazione delle
condizioni ambientali per (…) opere e (…) attività che hanno effetti
significativi sull’ambiente, con pubblicazione delle stesse su apposito
sito Internet, costituisce presunzione di piena conoscenza per ogni
interessato al fine di esercitare l’azione legale prevista dalla
legislazione in vigore (ricorso di annullamento dinanzi al Symvoulio tis
Epikrateias [Consiglio di Stato]) entro il termine di sessanta giorni,
tenuto conto delle disposizioni legislative sulla pubblicazione degli
studi di impatto ambientale, l’informazione e la partecipazione del
pubblico alla procedura di approvazione delle prescrizioni ambientali
[di siffatte] opere e attività (…), le quali pongono al centro di queste
procedure la più ampia unità amministrativa della Regione e non il
comune interessato».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
25 Con la sua prima questione, il
giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6 della direttiva
VIA debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può
condurre le operazioni di partecipazione del pubblico al processo
decisionale relative a un progetto al livello della sede dell’autorità
amministrativa regionale competente, e non al livello dell’unità
municipale da cui dipende il luogo di ubicazione di tale progetto.
26 Occorre rilevare, a tale riguardo,
che l’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva VIA riserva espressamente
agli Stati membri il compito di determinare le modalità dettagliate sia
di informazione del pubblico sia di consultazione del pubblico
interessato.
27 In tali circostanze, in assenza di
norme stabilite dal diritto dell’Unione, riguardanti le modalità
procedurali secondo le quali gli Stati membri devono adempiere ai propri
obblighi in materia di informazione e di partecipazione del pubblico al
processo decisionale in materia ambientale, spetta, secondo una
costante giurisprudenza, all’ordinamento giuridico interno di ciascuno
Stato membro disciplinare tali modalità in forza del principio
dell’autonomia procedurale, a condizione, tuttavia, che esse non siano
meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura
interna (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica
impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti
dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v.,
per analogia, sentenza del 20 ottobre 2016, Danqua, C‑429/15,
EU:C:2016:789, punto 29).
28 Occorre subito dissipare ogni dubbio
quanto al rispetto della condizione relativa al principio di equivalenza
in una situazione di richiesta di autorizzazione ambientale come quella
di cui trattasi nel procedimento principale. Infatti, e fatte salve le
verifiche spettanti al giudice del rinvio, dal fascicolo di cui dispone
la Corte non risulta, né peraltro è stato asserito, che situazioni
analoghe siano disciplinate da modalità procedurali nazionali più
favorevoli di quelle previste per l’attuazione della direttiva VIA e
applicate nel procedimento principale.
29 Per quanto riguarda il principio di
effettività, per contro, il giudice del rinvio si interroga in relazione
a tre aspetti della procedura di cui trattasi nel procedimento
principale.
30 Esso menziona, in primo luogo, il
modo in cui il pubblico è stato informato dell’esistenza del progetto e
della consultazione di cui quest’ultimo doveva essere oggetto.
31 A tale riguardo, occorre ricordare
che, in forza dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva VIA, le
opportunità riconosciute al pubblico interessato di partecipare in una
fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale devono
essere effettive.
32 Di conseguenza, come rilevato
dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, qualsiasi
comunicazione in materia non è di per sé sufficiente. Infatti, le
autorità competenti devono assicurarsi che i canali d’informazione
utilizzati possano essere ragionevolmente considerati idonei a
raggiungere i membri del pubblico interessato, al fine di dare loro
un’adeguata possibilità di essere informati delle attività progettate,
del processo decisionale e delle loro possibilità di partecipazione in
una fase precoce della procedura.
33 Spetta al giudice del rinvio
stabilire se siffatti requisiti siano stati rispettati nella procedura
che ha preceduto il procedimento principale.
34 Tuttavia, al fine di fornirgli una
risposta utile, si può rilevare che, nei limiti in cui, alla data in cui
è stato diffuso l’invito a partecipare a una VIA, la maggior parte
degli interessati risiedevano o erano proprietari di un bene immobile
sull’isola di Io, un’affissione nei locali della sede amministrativa
regionale, situata sull’isola di Siro, anche accompagnata da una
pubblicazione in un giornale locale di quest’ultima isola, non
sembrerebbe tale da contribuire in modo adeguato all’informazione del
pubblico interessato.
35 La valutazione opposta potrebbe
derivare unicamente dalla constatazione che il giornale locale in
questione era, in quel periodo, ampiamente diffuso e letto sull’isola di
Io. In caso contrario, modalità di comunicazione come quelle
considerate nel procedimento principale potrebbero essere ritenute
sufficienti solo in assenza di altri mezzi di comunicazione più adatti,
che avrebbero potuto essere utilizzati dalle autorità competenti senza
tuttavia richiedere oneri sproporzionati, come un’affissione in luoghi
più frequentati dell’isola di Io o nel luogo stesso di ubicazione del
progetto.
36 Poiché la Corte non dispone di
informazioni precise riguardo alle modalità di diffusione del giornale
locale nell’isola di Io, spetta al giudice del rinvio verificare se,
alla luce delle considerazioni enunciate al punto precedente,
l’informazione del pubblico interessato sia stata adeguata nel caso
della procedura di cui trattasi.
37 Il giudice del rinvio esprime
riserve, in secondo luogo, riguardo al luogo in cui il fascicolo
contenente le informazioni relative al progetto di cui trattasi nel
procedimento principale è stato messo a disposizione del pubblico.
38 A tale riguardo, le condizioni di
accesso al fascicolo della procedura di partecipazione devono essere
tali da consentire al pubblico interessato di esercitare effettivamente i
suoi diritti, il che implica l’accessibilità di detto fascicolo a
condizioni agevoli.
39 Le eventuali difficoltà incontrate
dal pubblico interessato possono tuttavia essere giustificate
dall’esistenza di un onere amministrativo sproporzionato per l’autorità
competente.
40 Sebbene spetti al giudice del rinvio
stabilire se siffatti requisiti siano stati rispettati nella procedura
che ha condotto al procedimento principale, occorre osservare che tale
valutazione dovrà tenere conto, come rilevato dall’avvocato generale ai
paragrafi 71 e 72 delle sue conclusioni, dell’onere per il pubblico
interessato connesso alla traversata tra l’isola di Io e l’isola di Siro
nonché delle possibilità che avevano le autorità competenti di
consentire, a prezzo di un onere proporzionato, la messa a disposizione
del fascicolo sull’isola di Io.
41 I dubbi del giudice del rinvio
vertono, in terzo e ultimo luogo, sul modo in cui è stata condotta la
consultazione sull’isola di Siro.
42 Occorre ricordare a tale riguardo
che, in forza dell’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva VIA, le
modalità dettagliate della consultazione del pubblico interessato sono
determinate dagli Stati membri, poiché tale disposizione menziona
soltanto, a titolo di esempio, la consultazione «per iscritto o tramite
indagine pubblica».
43 Spetta al giudice del rinvio
verificare se il principio di effettività sia stato, a tale riguardo,
rispettato nella procedura di cui trattasi nel procedimento principale,
valutando il rispetto di requisiti analoghi a quelli menzionati ai punti
38 e 39 della presente sentenza.
44 Occorre, pertanto, rispondere alla
prima questione dichiarando che l’articolo 6 della direttiva VIA deve
essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro
conduca le operazioni di partecipazione del pubblico al processo
decisionale relative a un progetto al livello della sede dell’autorità
amministrativa regionale competente, e non al livello dell’unità
municipale da cui dipende il luogo di ubicazione di tale progetto,
qualora le modalità concrete seguite non garantiscano il rispetto
effettivo dei diritti del pubblico interessato, circostanza che spetta
al giudice nazionale verificare.
Sulla seconda questione
45 Con la sua seconda questione, il
giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, alla luce della risposta
fornita alla prima questione, gli articoli 9 e 11 della direttiva VIA
debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa,
come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che
l’annuncio dell’approvazione di un progetto su un sito internet
specifico faccia decorrere un termine di 60 giorni per la presentazione
di un ricorso.
46 In via preliminare, occorre ricordare
che l’articolo 11 della direttiva VIA, sul quale verte parzialmente
tale questione, è stato interpretato nel senso che il suo ambito di
applicazione è circoscritto agli aspetti di una controversia diretti a
far valere il diritto del pubblico interessato a partecipare al processo
decisionale, conformemente alle norme specifiche enunciate in materia
da tale direttiva. Per contro, i ricorsi che si basano su qualsiasi
altra norma della suddetta direttiva e, a maggior ragione, su qualsiasi
altra normativa, sia dell’Unione sia degli Stati membri, non rientrano
in tale articolo (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2018, North
East Pylon Pressure Campaign e Sheehy, C‑470/16, EU:C:2018:185, punti 36
e 39).
47 Ciò premesso, l’articolo 11 della
direttiva VIA trova applicazione in una situazione come quella di cui
trattasi nel procedimento principale, persino qualora il ricorso
riguardi unicamente la decisione di autorizzazione e non questioni di
partecipazione del pubblico al processo decisionale.
48 Infatti, l’articolo 11, paragrafo 2,
della direttiva VIA dispone che gli Stati membri stabiliscono in quale
fase le decisioni, gli atti o le omissioni di cui all’articolo 11,
paragrafo 1, della medesima direttiva possono essere contestati.
49 Orbene, da una risposta del governo
ellenico a un quesito della Corte in udienza risulta che il diritto
ellenico prevede che gli eventuali vizi di partecipazione del pubblico
devono essere sollevati nell’ambito del ricorso contro la decisione
finale di autorizzazione.
50 Occorre poi rilevare che, in forza
dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva VIA, l’autorità o le
autorità competenti informano il pubblico in merito alla concessione o
al rifiuto dell’autorizzazione in base ad adeguate procedure. Tale
disposizione, pur prevedendo talune condizioni relative al contenuto
dell’annuncio, nulla dice riguardo alla procedura da seguire.
51 Poiché la direttiva VIA non prevede,
peraltro, nessuna norma relativa all’avvio e al calcolo dei termini di
ricorso, occorre constatare che il legislatore dell’Unione ha inteso
riservare tali questioni all’autonomia procedurale degli Stati membri,
nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività menzionati al
punto 27 della presente sentenza, e tenendo presente che, nel caso di
specie, sembra essere in discussione soltanto il secondo di tali due
principi per motivi analoghi a quelli enunciati al punto 28 della
presente sentenza.
52 A tale riguardo, occorre dissipare i
dubbi del giudice del rinvio rispetto al principio di effettività a
proposito di una pubblicazione della decisione su Internet o
dell’esistenza di un termine di ricorso, di per sé.
53 Infatti, l’articolo 6, paragrafo 2,
della direttiva VIA menziona espressamente la via elettronica, se
disponibile, come mezzo di comunicazione per informare il pubblico.
54 Quanto ai termini di ricorso, si deve
ricordare che la Corte ha riconosciuto la compatibilità con il
principio di effettività della fissazione di termini di ricorso
ragionevoli a pena di decadenza, nell’interesse della certezza del
diritto a tutela sia dell’interessato sia dell’amministrazione
coinvolta, anche se, per definizione, lo spirare di detti termini
comporta il rigetto, totale o parziale, dell’azione intentata (v., in
tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Caterpillar Financial
Services, C‑500/16, EU:C:2017:996, punto 42).
55 In particolare, la Corte non
considera una difficoltà eccessiva l’imposizione di termini di ricorso
che iniziano a decorrere soltanto a partire dalla data alla quale
l’interessato sia venuto a conoscenza dell’annuncio o, quantomeno,
sarebbe dovuto venirne a conoscenza (v., in tal senso, sentenze del 27
febbraio 2003, Santex, C‑327/00, EU:C:2003:109, punti 55 e 57; del 6
ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, punto
45, nonché dell’8 settembre 2011, Rosado Santana, C‑177/10,
EU:C:2011:557, punto 96).
56 Per contro, sarebbe incompatibile con
il principio di effettività opporre un termine a una persona, se il
comportamento delle autorità nazionali, in combinato con l’esistenza del
termine, abbia avuto la conseguenza di privarla totalmente della
possibilità di far valere i propri diritti dinanzi ai giudici nazionali,
vale a dire se le autorità con il loro comportamento siano state
all’origine della tardività del ricorso (v., in tal senso, sentenza del
19 maggio 2011, Iaia e a., C‑452/09, EU:C:2011:323, punto 21).
57 Infine, dall’articolo 11, paragrafo
3, della direttiva VIA risulta che gli Stati membri devono perseguire un
obiettivo di ampio accesso alla giustizia quando stabiliscono le norme
di procedura in materia di partecipazione del pubblico al processo
decisionale (v., in tal senso, sentenze dell’11 aprile 2013, Edwards e
Pallikaropoulos, C‑260/11, EU:C:2013:221, punti 31 e 44, nonché del 17
ottobre 2018, Klohn, C‑167/17, EU:C:2018:833, punto 35).
58 Si può rilevare a tale riguardo che,
come risulta dalla risposta alla prima questione, il pubblico
interessato deve essere informato riguardo alla procedura di
autorizzazione e alle sue possibilità di parteciparvi in maniera
adeguata e sufficientemente in anticipo. Ora, se ciò non avviene, i
membri del pubblico interessato non possono attendersi di essere
informati di una decisione finale di autorizzazione.
59 Ciò è particolarmente vero in
circostanze come quelle di cui al procedimento principale. Infatti, il
semplice fatto di poter accedere ex post a una decisione di
autorizzazione sul sito Internet del Ministero dell’Ambiente non
potrebbe essere considerato soddisfacente alla luce del principio di
effettività una volta che, in assenza di informazioni sufficienti
sull’avvio della procedura di partecipazione del pubblico, nessuno può
essere ritenuto informato della pubblicazione della corrispondente
decisione finale.
60 Occorre, di conseguenza, rispondere
alla seconda questione dichiarando che gli articoli 9 e 11 della
direttiva VIA devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad
una normativa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale,
che comporta che a taluni membri del pubblico interessato sia opposto un
termine per presentare un ricorso che inizia a decorrere dall’annuncio
di un’autorizzazione di un progetto su Internet, qualora tali membri del
pubblico interessato non abbiano avuto previamente la possibilità
adeguata di informarsi sulla procedura di autorizzazione conformemente
all’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva.
Sulle spese
61 Nei confronti delle parti nel
procedimento principale la presente causa costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle
spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) L’articolo 6 della direttiva
2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011,
concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, deve essere interpretato nel senso che esso
osta a che uno Stato membro conduca le operazioni di partecipazione del
pubblico al processo decisionale relative a un progetto a livello della
sede dell’autorità amministrativa regionale competente, e non al
livello dell’unità municipale da cui dipende il luogo di ubicazione di
tale progetto, qualora le modalità concrete seguite non garantiscano il
rispetto effettivo dei diritti del pubblico interessato, circostanza che
spetta al giudice nazionale verificare.
2) Gli articoli 9 e 11 della direttiva
2011/92 devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una
normativa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che
comporta che a taluni membri del pubblico interessato sia opposto un
termine per presentare un ricorso che inizia a decorrere dall’annuncio
di un’autorizzazione di un progetto su Internet, qualora tali membri del
pubblico interessato non abbiano avuto previamente la possibilità
adeguata di informarsi sulla procedura di autorizzazione conformemente
all’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva.
Firme