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giovedì 14 ottobre 2021

Concessioni grandi derivazioni, ecco le osservazioni GRE alla proposta di nuova legge regionale

 

Di seguito il testo della relazione sulla proposta di legge regionale di adeguamento agli obblighi euroei n. 293 del 5 maggio 2021 “Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 (attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche”, predisposta dal dott. Antonio Cruciani ed inviata al Presidente della VI Commissione Regione Lazio (Lavori pubblici, ingrastrutture, mobilità, trasporti) affinchè venga messa agli atti dell'audizione dei GRE nella seduta di lunedì 11 ottobre 2021.

 


Egregio Presidente Patanè, 

la presente relazione vuole essere un contributo atto a spiegare le motivazioni che hanno condotto alla Nostra richiesta di presenza presso la Commissione infrastrutture, lavori pubblici, mobilità e trasporti della Regione Lazio.

In primo luogo la norma che ha condotto la Regione Lazio a proporre un testo unico sulle Grandi Concessioni di derivazioni idriche a scopo idroelettrico, deriva dalla Direttiva Comunitaria 96/92CE sulle norme per il mercato interno dell’energia elettrica; pertanto, la Regione Lazio per regolare il mercato dell’energia elettrica da fonte rinnovabile, deve rispettare l’obbligo di imparzialità e trasparenza nel dettare norme in materia e non può non tenere in considerazione anche quelle concessioni che prevedono l’utilizzo dell’acqua a scopo potabile, ma che in realtà, attraverso condotte e balzi, produce energia elettrica, come accade nel caso di ACEA S.p.A. la quale utilizza l’acqua in tale duplice scopo.

La Regione, inoltre, rientrando in proprietà gratuita dei beni mobili ed immobili relativi alle concessioni idroelettriche, necessita che tali beni, come previsto dal R.D. 1775/33 e successive modificazioni, siano in perfetta efficienza ed in continuità di utilizzo.

Per rispettare tale requisito è necessario che il concessionario abbia nel tempo rispettato tutti gli obblighi di manutenzione previsti nei disciplinari di concessione, oltreché tutte le altre norme applicabili a tale fattispecie. Pertanto, la Regione, attraverso gli uffici del Genio Civile territorialmente competente, nel corso di validità della concessione deve aver effettuato in contraddittorio tutte le verifiche necessarie, attestandole negli appositi processi verbali, al fine di verificare l’esatto adempimento contrattuale.

Il controllo del Genio Civile deve assolvere al duplice scopo di verifica e controllo dell‘operato del concessionario, anche al fine di prevenire il dissesto idrogeologico. Infatti, nel momento in cui il disciplinare di concessione stabilisce che i concessionari debbano provvedere alla sistemazione degli argini dei fiumi e allo scavo del loro letto dai detriti al fine di riportare il fiume a contenere il giusto volume di acqua, anche ripristinando frane, smottamenti ecc., di certo si mitiga in maniera sostanziale il rischio di danno.

Oltre a depotenziare il rischio di dissesto idrogeologico,  tali controlli fanno sì che gli Enti di Area Vasta ed i comuni interessati, possano rimodulare i propri (e magri) bilanci, di fatto spostando ingenti somme vincolate agli interventi a tutela del territorio dissestato, ad altre attività istituzionali.

Ciò deve avvenire certamente secondo le norme previste dal codice ambientale, al fine di progettare attività in alveo fluviale o lacuale per tutelare gli ecosistemi interessati.

Altro principio da tenere in massima considerazione è appunto quello legato al tema ambientale, per cui è necessario raccordare la normativa oggetto della proposta di legge in esame al testo unico sulla pesca nelle acque interne del Lazio, contenuto nella L.R. 87/90 così come novellata con l’emanazione della Delibera di Giunta Regionale n. 335/2016,  che ha lasciato agli Enti di Area Vasta ed alla Città Metropolitana di Roma Capitale la competenza sulle norme a tutela della pesca.

La Direttiva Acque n. 2000/60/CE prevede che il territorio in cui insistono le concessioni di derivazione idrica sia vincolato attraverso i divieti che garantiscono la purezza delle acque ed i loro utilizzi, ma soprattutto stabilisce che vi sia un vero e forte ristoro da destinare alle funzioni di tutela ambientale: dunque, l’organo legislativo regionale non può prevedere un generico rimando ai bandi di concessione idrica in materia ambientale, ma la legge regionale in discussione deve necessariamente disciplinare in dettaglio il danno che tali concessioni producono sui territori e le conseguenti misure di ristoro.

Infine, vanno tenuti presenti il testo unico ambientale, D.lgs. 152/2006, la Delibera di Giunta Regionale n. 335/2016 art. 8 comma 2 lettera a), ed il D.lgs. 112/98 art. 29 comma 3 ed art. 89 comma 2.

Riguardo all’art. 30 della proposta di legge, occorre modificare gli importi indicati, in quanto gli uffici regionali non hanno considerato, ad esempio, la concessione di derivazione ACEA S.p.A., né tantomeno l’energia prodotta dalla concessione del Lago Scandarello, ma soprattutto hanno eliminato dal conteggio tutta l’energia prodotta nelle centrali idroelettriche di Terni, riguardante la derivazione ERG dei laghi del Salto, Turano e dei fiumi Velino e Peschiera.

Infatti anche se  è vero che sono localizzati in altra regione, tuttavia, la concessione è rilasciata dalla Regione Lazio ed  è comprensiva di tali centrali; quindi, delle due l’una: o la concessione originaria è stata sottaciuta, oppure il conteggio è errato in quanto nella tabella allegata alla relazione della proposta di legge prevede solo gli importi relativi all’energia prodotta dalla centrale di Cotilia, mentre il grosso dell’energia è prodotta proprio nelle centrali poste nel comune di Terni.

Infine, per quanto attiene ai canoni di concessione idroelettrica ed ai ristori che dovrebbero essere dati ai territori in cui insistono le concessioni di derivazione, mi sembra utile, affinché venga ben compreso quanto disposto dal legislatore nazionale all’art. 11-quater della legge 11 febbraio 2019 n. 12, dichiarato illegittimo dalla sentenza della Suprema Corte con sentenza 115/2020, chiarire quanto segue. La legge nazionale prevedeva che il 60% degli introiti dei canoni concessori fosse devoluto dalle regioni ai territori, Enti di Area Vasta e comuni, quale ristoro della presenza, con tutte le limitazioni che queste comportano, delle concessioni idroelettriche. La Corte Costituzionale ha però evidenziato, ma già la giurisprudenza è costante nel merito, che è competenza del legislatore regionale stabilire il quantum da erogare a questi territori.

Come espresso in commissione, diversi sono i modi scelti da altre regioni, già dal 2020, sulle modalità di erogazione di questi importanti introiti verso gli Enti di Area Vasta ed i Comuni. La Regione Lazio, ancor prima della legge 12/2019, dunque prima della sentenza della Corte Costituzionale, riscuote dai concessionari il canone di concessione, per gli usi consentiti: idroelettrico, potabile, irriguo, industriale, ecc., ma riscuote anche il pagamento dell’addizionale provinciale della concessione, che la regione stessa ha fissato al 10% del valore del canone di concessione e che dovrebbe inoltrare all’Ente di Area Vasta.

A valle della normativa e della sentenza sopra richiamate, la proposta di legge in esame non indica una percentuale di canone da riversare sui territori; la scelta quindi non è di tipo tecnico, ma puramente politico.

In base ai nostri studi e verifiche, che altre regioni hanno stabilito di tutelare maggiormente le “province montane”, ovvero quei territori che hanno maggiori quantità di acqua da derivare e sui cui territori vi sono maggiori opere di invaso e derivazione, ma di applicare anche il principio perequativo. Infatti, altre regioni utilizzano quale ristoro sia la concessione di energia elettrica gratuita, secondo i principi esposti negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione ONU del 25 settembre 2015, sia la sua monetizzazione, indicando la tipologia di servizi ed utenti da servire gratuitamente e prioritariamente, quali, ad esempio, i servizi sanitari, socio-sanitari, assistenziali, educativi e scolastici, di protezione civile, sportivi.

Restiamo naturalmente a disposizioni per eventuali chiarimenti e delucidazioni.

Distinti saluti.

                                                                                                                                              F.to Dott. Antonio Cruciani