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martedì 13 novembre 2018

I camion AMA continuano a scaricare percolato


Possibile che i mezzi dell'azienda di igiene urbana della prima città d'Italia inquinino in questo modo? Pare proprio di sì. Un problema noto, ma che purtropo stenta a trovare soluzione: gli autocompattatori di AMA (o comunque che per conto di AMA effettuano il servizio) sversano percolato sul ciglio stradale, lasciando nauseabonde chiazze in terra. E questa volta lo abbiamo rilevato il 12 novembre e filmato direttamente nel quartiere de La Rustica, nel Municipio V, e specificamente davanti all'IC Aretusa, una scuola frequentata ogni giorno da centinaia di persone tra bambini, genitori e personale.

Ma oltre alla totale inesistenza di una raccolta differenziata degna di questo nome, con continue false partenze e clamorosi dietro front, il problema adesso rischia di essere anche di natura ambientale, dal momento che il liquido sversato potrebbe essere pesantemente contaminato e rappresentare un potenziale rischio per la salute dei cittadini, degli animali e finanche dell'ecosistema. Nel frattempo che però le Istituzioni colmino un'evidente lacuna, i cittadini - oltre al rischio potenziale - devono tollerare anche una puzza nauseabonda. 

La perdita di percolato dai veicoli in movimento, su strada pubblica, non è solo un problema di Codice della Strada (di cui sarebbe applicabile l'irrisoria sanzione dell’art. 15) ma rappresenta un pericolo, oltre che per la viabilità stradale, anche per la salute umana: così si è espressa la Suprema Corte di Cassazione la quale, con sentenza n. 7237 del 14 febbraio 2014, ha stabilito che nei confronti di tali azioni è applicabile l’art. 674 del codice penale, il quale punisce la condotta di chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, senza che sia necessario ad integrare l'illecito la circostanza che il rigetto o il versamento siano effettuati in violazione della normativa ambientale. 

Sempre la stessa Corte ha anche stabilito che sussiste anche l’illecito di abbandono di rifiuti ex art. 256 del TU Ambientale. Addirittura violazione penale non oblazionabile qualora tale riversamento riguardi sostanze pericolose.