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giovedì 3 ottobre 2019

Eternit, se il tetto crolla il proprietario è responabile

In materia di gestione dei rifiuti, il proprietario, informato dello stato dei luoghi, è tenuto a verificare le condizioni in cui si trova la copertura in eternit ed a comunicare al Comune nel cui territorio l’immobile insiste, l’esistenza della situazione potenzialmente inquinante. 

L’omissione di tale comunicazione, avendo colpevolmente dimostrato un pieno disinteresse rispetto allo stato del manufatto di sua proprietà, pur sapendo che lo stesso era in parte realizzato con materiale altamente inquinante, configura la responsabilità per i reati di cui agli artt. 242 e 257, comma 1 del D.L.vo n. 152/2006.

Ciò è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione Penale. Ma leggiamo la sentenza:



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 10/09/2019 (Ud. 02/04/2019), Sentenza n.37460

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da [omissis], nato a [omissis];
avverso la sentenza n. 1313 del TRIBUNALE DI CROTONE del 21 giugno 2018;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. [omissis];
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. [omissis], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 giugno 2018 il Tribunale ci Crotone ha condannato [omissis] alla pena di giustizia, avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 242 e 257, comma 1, del dlgs n. 152 del 2006, per avere egli, in presenza di un evento potenzialmente inquinante, consistente nella rovina e nel crollo di una copertura in eternit presente in un immobile di sua proprietà, omesso di darne comunicazione alle autorità competenti.
Avverso la predetta decisione, ha interposto ricorso in appello il prevenuto, articolando due motivi di impugnazione.
Con il primo egli ha contestato la attribuzione a suo carico della responsabilità per la contravvenzione a lui contestata sulla base del solo dato costituito dal fatto che lo stesso era il proprietario dell’immobile ove si era verificato il crollo e, pertanto, l’evento potenzialmente inquinante.
Con il secondo motivo egli ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Sulla base di quanto accertato in sede di merito è risultato che il [omissis] era ben consapevole della esistenza della copertura in eternit riferita al casolare di sua proprietà sito in Comune di [omissis], località [omissis], tanto da essersi attivato per acquisire dei preventivi di spesa per la realizzazione della bonifica del sito; egli, pertanto, nella qualità di proprietario, informato dello stato dei luoghi, era tenuto a verificare le condizioni in cui si trovava la predetta copertura ed a comunicare al Comune di [omissis], nel cui territorio l’immobile insiste, la esistenza della situazione potenzialmente inquinante.
Posto che egli ha omesso tale comunicazione, avendo colpevolmente dimostrato un pieno disinteresse rispetto allo stato del manufatto di sua proprietà, pur sapendo che lo stesso era in parte realizzato con materiale altamente inquinante, a suo carico il Tribunale di Crotone ha correttamente ritenuto sussistere la responsabilità per il fatto contestatogli.
Riguardo alla mancata qualificazione del fatto entro l’ambito delle ipotesi di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen., si rileva, per un verso, che il ricorrente non ha formulato alcuna specifica istanza volta a far dichiarare la causa di non punibilità del fatto a lui contestato alla stregua della disposizione sopra citata, di tal che egli non può ora lamentare la stringatezza della motivazione con la quale il Tribunale ha escluso la ricorrenza della fattispecie in questione.
Per altro verso, si rileva anche che il Tribunale ha comunque escluso, con motivazione sostanzialmente congrua, che la condotta del [omissis] avesse quel minimo grado di offensività che avrebbe giustificato l’applicazione della causa di non punibilità, posto che il detto giudice ha messo in luce sia la potenziale pericolosità dell’inquinamento da eternit, che ritenuto il prevenuto meritevole di una pena la quale, essendo superiore al minimo edittale, escludeva logicamente la possibilità di qualificare il fatto in termini di particolare lievità (sull’implicito rigetto della richiesta di qualificazione del fatto nell’ambito dell’art. 131-bis cod. pen. in caso di pena irrogata in misura superiore al minimo edittale, cfr.: Corte di cassazione, Sezione V penale, 1 ottobre 2015, n. 39806).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato, visto l’art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2019