Il Governo lo ha presentato come un provvedimento green, ma in uno dei 48 articoli del nuovo Decreto Semplificazioni si potrebbe nascondere il definitivo colpo di spugna contro la tutela dell'ambiente e della biodiversità. A farci accapponare la pelle è l'articolo 47, recante «Piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano»: leggendo tra le righe, infatti, la vegetazione ripariale dei fiumi (che, caratterizzata da piante idrofile, riveste importante significato nella selvicoltura, nell'ecologia, nella gestione ambientale e nell'ingegneria civile a causa del suo ruolo nella conservazione del suolo, della biodiversità e dell'influenza che ha sugli ecosistemi acquatici) ed il sottobosco potrebbero scomparire del tutto (ma «salvo intese» con le Regioni).
Rrivolgiamo il nostro appello al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare affinchè il provvedimento venga modificato in quanto in palese contrasto gli articoli 3, 11 e da 191 a 193 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonchè con la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat), nonchè con la direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA), nonchè con la Strategia Nazionale per la Biodiversità.
Decreto Semplificazioni, Articolo 47
(Piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque).
1. Al fine del miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa della Conferenza permanente tra lo Stato le Regioni e le Province autonome, elabora entro 180 giorni un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall’ONU per il 2030 e del Green new deal europeo. Il programma straordinario è composto da due sezioni, la Sezione A e la Sezione B; la Sezione A contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del Decreto legislativo 3 aprile 2018 n 34 “Testo unico delle foreste e delle filiere forestali” da attuare da parte di imprese agricole e forestali su iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle Regioni e province autonome. La Sezione B del programma è destinato al sostegno della realizzazione di piani forestali di area vasta di cui all’articolo 6 del Decreto legislativo 34 del 2018, nell’ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo.
2. Nell’ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro, con proprio decreto, approva un Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di consolidamento delle sponde dei canali o il ripristino dei bordi danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo idraulico irriguo e individua gli Enti attuatori.
3. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui al comma 4, è adottato previa intesa espressa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dispone il riparto delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi individuati, da attribuire alle Regioni e Province autonome, responsabili della gestione e della rendicontazione dei fondi.
4. I fondi assegnati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per la realizzazione di opere infrastrutturali irrigue e di bonifica idraulica sulla base di una pianificazione nazionale, ad Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, riconosciuti con le modalità di cui all’articolo 863 del codice civile, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine l'organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo. È nullo ogni pignoramento eseguito in violazione del vincolo di destinazione e la nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. La impignorabilità di cui al presente comma viene e meno e non è opponibile ai creditori procedenti qualora, dopo la adozione da parte dell'organo amministrativo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione delle somme oggetto del vincolo, siano operati pagamenti o emessi mandati per titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso.
5. Al fine di portare a termine le opere di realizzazione di bacini di accumulo prevalentemente ad uso irriguo, non concluse per carenza di fondi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali previa intesa espressa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le opere il cui completamento è ammissibile a finanziamento ed il piano di riparto delle risorse necessarie.
6. Al tal fine, le Regioni e Province autonome, responsabili della gestione e della rendicontazione dei fondi, verificano che l’interruzione non sia avvenuta per colpevole comportamento dell’Ente attuatore, che su di esso non gravino procedure esecutive che possano pregiudicare la realizzazione dell’investimento distogliendo le risorse dall’investimento cui sono destinare e che la parte già realizzata dell’opera non sia ammalorata al punto da non consentire la messa a regime dell’intervento quando anche completato.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante riprogrammazione di una quota parte dei Fondi per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2014-2020 del Piano Operativo Agricoltura 2014-2020 attraverso apposita Delibera CIPE e per gli oneri relativi agli anni 2021-2027, oggetto di successiva quantificazione, si fa fronte con le dotazioni messe a disposizione del Fondo sviluppo e coesione per il ciclo di programmazione post 2020.