#differenziAMOci 5/28
Con il decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010
(d.lgs. 205/10), il legislatore ha recepito in Italia la direttiva 2008/98/CE.
In questo Decreto la definizione di rifiuto (ossia qualsiasi sostanza od
oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di
disfarsi) è rimasta sostanzialmente la stessa. Tuttavia sono state introdotte
norme specifiche per i sottoprodotti che non sono rifiuti, per le materie prime
secondarie e l’end-of-waste (ovvero
quando un rifiuto cessa di essere tale perché sottoposto ad un’operazione di
recupero). Inoltre, l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti (ossia
quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero)
sul suolo o nel suolo sono vietati.
La grande novità però sono state che la gestione dei rifiuti
costituisce attività di pubblico interesse e deve avvenire nel rispetto della
gerarchia nella gestione dei rifiuti prevista nel Decreto stesso (art.179) nonché
l’introduzione della responsabilità estesa del produttore (chi inquina paga): i
rifiuti vanno tracciati dalla loro produzione sino alla loro destinazione
finale.
Il sistema di regole sulla responsabilità inerenti la
gestione dei rifiuti trova il proprio fondamento nell’esigenza secondo cui sia
il produttore di rifiuti che il loro detentore devono gestire gli stessi in
modo da garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente e della salute
umana.
...a domani