#differenziAMOci 4/28
DPR 915 del 10 settembre 1982, emanato
in attuazione delle direttive CEE n. 75/442 (relativa ai rifiuti pericolosi),
n. 76/403 (relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei
policlorotrifenili) e n. 78/319 (relativa ai rifiuti in generale): si trattava
di un dispositivo "quadro" che per la prima volta regolamentava
organicamente lo smaltimento dei rifiuti in Italia e nel quale erano affermati:
i principi generali da osservare; la classificazione dei rifiuti; le competenze
attribuite allo Stato (indirizzo e coordinamento), alle Regioni
(pianificazione, rilascio autorizzazioni, catasto rifiuti ed emanazione di
norme specifiche), alle Province (controllo) ed ai Comuni (smaltimento dei
rifiuti solidi urbani); i criteri generali di regolamentazione dell'attività di
smaltimento dei rifiuti; le disposizioni fiscali, finanziarie e sanzionatorie. Tuttavia
il DPR 915/1982 era basato esclusivamente sull’attività di eliminazione del
rifiuto senza valorizzarne in alcun modo la possibilità di riutilizzo e
riciclo.
Decreto Legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, (il cosiddetto “Decreto Ronchi”) recante disposizioni in attuazione
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. Si presentava come
legge generale di tutti i residui delle attività umane, a cui si affiancavano numerose
norme regionali, ed era basato su due principi: vietare a chiunque detenesse
rifiuti di abbandonarli e quindi imponendo di provvedere allo smaltimento o al
recupero, ed inoltre, dopo aver ribadito che la gestione dei rifiuti
costituisce attività di pubblico interesse, indicava la priorità della
riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti e del loro
recupero, riutilizzo e riciclaggio, rispetto allo smaltimento (la “fase
residuale” della gestione dei rifiuti), il quale doveva inoltre essere attuato
facendo ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti che tenesse conto
delle tecnologie più perfezionate a disposizione, e che non comportassero costi
eccessivi al fine di (art. 5 D.Lgs 22/1997): realizzare l'autosufficienza nello
smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali; permettere
lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al
fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto
geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di
rifiuti; utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto
grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica. Tuttavia il decreto
non riguardava gli effluenti gassosi emessi nell’atmosfera, i rifiuti
radioattivi, le acque di scarico (esclusi i rifiuti allo stato liquido), i materiali
esplosivi in disuso, i rifiuti agricoli. Di contro, il “Decreto Ronchi” istituì
l’organo di riferimento per lo smaltimento dei rifiuti da imballaggio, il
CONAI, il consorzio nazionale degli imballaggi nato nel 1997.
Decisione 2000/532/CE, che
introdusse il Catalogo Europeo dei Rifiuti, il documento che stabilisce i
criteri di classificazione dei rifiuti, associando a ciascuno un codice numerico
identificativo (CER): ogni artigiano, commerciante o imprenditore ha la
responsabilità di attribuire agli scarti della sua attività il corretto codice
CER, per consentire l’avvio ad un adeguato processo di recupero o smaltimento
Decreto Legislativo 3 aprile 2006,
n.152, che ha
recepito la Direttiva europea sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
(Dir. 94/62/CE come modificata dalla Dir. 2004/12/CE) e sulla base del quale il Comieco
svolge la propria attività, il quale all’articolo 218 definisce imballaggio un prodotto composto da
materiali di qualsiasi natura «adibito a contenere determinati merci, a proteggerle,
a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al
consumatore o all’utilizzatore, definendo le norme in materia di gestione dei
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. Secondo la classificazione del
decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, si distinguono tre tipi di
imballaggio: primario (il “primo rivestimento” che avvolge il singolo prodotto
pronto al consumo, protegge la merce e ne impedisce l’alterazione), secondario (è
quello che raggruppa più prodotti e viene rimosso senza alterare le
caratteristiche del prodotto) e terziario (che non viene manipolato dai
consumatori bensì esclusivamente dagli operatori addetti alla catena di
distribuzione: è il caso ad esempio di bancali e pallet). La Comunità Europea ha
classificato ogni tipologia di rifiuto con un apposito CER (Catalogo Europeo
dei Rifiuti) in base al processo produttivo che lo ha determinato e ha definito
per ognuno un apposito iter di smaltimento. I rifiuti
composti da carta e cartone, codice CER 20 01 01, appartengono ai rifiuti
urbani inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.
Decreto Ministeriale 17 dicembre
2009, che stabilì l’entrata in vigore del SISTRI, il sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti e la modalità di esecuzione del trasporto,
individuando i soggetti obbligati ad aderirvi, le linee guida, il regime
transitorio per il passaggio al nuovo sistema, le apparecchiature elettroniche
di cui le aziende avrebbero dovuto dotarsi e i costi a carico delle stesse.
domani, con la parte 5/28, continua l'analisi delle principali normative