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lunedì 4 marzo 2019

Riciclaggio di carta e cartone, le tappe normative #differenziAMOci 4/28

#differenziAMOci 4/28


DPR 915 del 10 settembre 1982, emanato in attuazione delle direttive CEE n. 75/442 (relativa ai rifiuti pericolosi), n. 76/403 (relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili) e n. 78/319 (relativa ai rifiuti in generale): si trattava di un dispositivo "quadro" che per la prima volta regolamentava organicamente lo smaltimento dei rifiuti in Italia e nel quale erano affermati: i principi generali da osservare; la classificazione dei rifiuti; le competenze attribuite allo Stato (indirizzo e coordinamento), alle Regioni (pianificazione, rilascio autorizzazioni, catasto rifiuti ed emanazione di norme specifiche), alle Province (controllo) ed ai Comuni (smaltimento dei rifiuti solidi urbani); i criteri generali di regolamentazione dell'attività di smaltimento dei rifiuti; le disposizioni fiscali, finanziarie e sanzionatorie. Tuttavia il DPR 915/1982 era basato esclusivamente sull’attività di eliminazione del rifiuto senza valorizzarne in alcun modo la possibilità di riutilizzo e riciclo.

Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, (il cosiddetto “Decreto Ronchi”) recante disposizioni in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. Si presentava come legge generale di tutti i residui delle attività umane, a cui si affiancavano numerose norme regionali, ed era basato su due principi: vietare a chiunque detenesse rifiuti di abbandonarli e quindi imponendo di provvedere allo smaltimento o al recupero, ed inoltre, dopo aver ribadito che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, indicava la priorità della riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti e del loro recupero, riutilizzo e riciclaggio, rispetto allo smaltimento (la “fase residuale” della gestione dei rifiuti), il quale doveva inoltre essere attuato facendo ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti che tenesse conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione, e che non comportassero costi eccessivi al fine di (art. 5 D.Lgs 22/1997): realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali; permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica. Tuttavia il decreto non riguardava gli effluenti gassosi emessi nell’atmosfera, i rifiuti radioattivi, le acque di scarico (esclusi i rifiuti allo stato liquido), i materiali esplosivi in disuso, i rifiuti agricoli. Di contro, il “Decreto Ronchi” istituì l’organo di riferimento per lo smaltimento dei rifiuti da imballaggio, il CONAI, il consorzio nazionale degli imballaggi nato nel 1997.

Decisione 2000/532/CE, che introdusse il Catalogo Europeo dei Rifiuti, il documento che stabilisce i criteri di classificazione dei rifiuti, associando a ciascuno un codice numerico identificativo (CER): ogni artigiano, commerciante o imprenditore ha la responsabilità di attribuire agli scarti della sua attività il corretto codice CER, per consentire l’avvio ad un adeguato processo di recupero o smaltimento

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, che ha recepito la Direttiva europea sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (Dir. 94/62/CE come modificata dalla Dir. 2004/12/CE) e sulla base del quale il Comieco svolge la propria attività, il quale all’articolo 218 definisce imballaggio un prodotto composto da materiali di qualsiasi natura «adibito a contenere determinati merci, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, definendo le norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. Secondo la classificazione del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, si distinguono tre tipi di imballaggio: primario (il “primo rivestimento” che avvolge il singolo prodotto pronto al consumo, protegge la merce e ne impedisce l’alterazione), secondario (è quello che raggruppa più prodotti e viene rimosso senza alterare le caratteristiche del prodotto) e terziario (che non viene manipolato dai consumatori bensì esclusivamente dagli operatori addetti alla catena di distribuzione: è il caso ad esempio di bancali e pallet). La Comunità Europea ha classificato ogni tipologia di rifiuto con un apposito CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) in base al processo produttivo che lo ha determinato e ha definito per ognuno un apposito iter di smaltimento. I rifiuti composti da carta e cartone, codice CER 20 01 01, appartengono ai rifiuti urbani inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.

Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009, che stabilì l’entrata in vigore del SISTRI, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e la modalità di esecuzione del trasporto, individuando i soggetti obbligati ad aderirvi, le linee guida, il regime transitorio per il passaggio al nuovo sistema, le apparecchiature elettroniche di cui le aziende avrebbero dovuto dotarsi e i costi a carico delle stesse.

domani, con la parte 5/28, continua l'analisi delle principali normative