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martedì 30 ottobre 2018

Pesticidi, il Ministero della Salute comunica le proroghe

Il Ministero della Salute ha comunicato un provvedimento assolutamente discutibile, il regolamento (UE) n.2018/1262, che proroga fino all'anno prossimo tutta una serie di pesticidi altamente pericolosi ma definiti con il termine politicamente più corretto di prodotti fitosanitari.

Il provvedimento richiama direttamente  il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, in cui è riportato l’elenco completo delle sostanze attive approvate o considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, con l’indicazione del periodo di approvazione per ciascuna di loro.

Ecco l'elenco dei prodotti prorogati:

FINO al 31/10/2019
  • deltametrina - è un insetticida e acaricida della categoria dei piretroidi, dal notevole impatto ambientale in quanto scarsamente selettiva e nociva per gli organismi acquatici. E' classificata moderatamente tossica dall'OMS e nociva in Italia: l'avvelenamento da deltametrina provoca forti dolori addominali, convulsioni, vomito e perdita di conoscenza. L'inalazione, per aerosol, provoca vertigine, cefalea, tosse.
  • beta-ciflutrin - è un insetticida ad ampio spettro della categoria dei piretroidi, caratterizzato da una buona selettività. Nocivo se inalato o ingerito, provoca grave irritazione oculare o irritazione cutanea. Può essere letale in caso di ingestione e di
    penetrazione nelle vie respiratorie. Risulta altamente tossico per la fauna acquatica.
  • flufenacet - noto erbicida appartenente alla famiglia delle Ossiacetamidi, autorizzato soprattutto per applicazioni di presemina su riso per il contenimento del riso crodo ma anche per il diserbo di soia, patata e pomodoro. E' irritante per gli occhi e nocivo per ingestione con il pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico.
  • dimethenamid-p - è un diserbante utilizzato contro diverse erbe infestanti sensibili (dicotiledoni e graminacee). Nocivo se ingerito, può provocare una reazione allergica cutanea o grave irritazione oculare. E' molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
  • fostiazato - è un nematocida utilizzato soprattutto per trattare coltivazioni di patate e pomodori. E' nocivo se ingerito e può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Provoca grave irritazione oculare. E' tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
  • clorotalonil - è un fungicida organico ad azione preventiva e molto persistente. E' sospettato di provocare il cancro, può provocare gravi lesioni oculari. Nocivo se inalato, può provocare una reazione allergica cutanea o grave irritazione oculare, con possibilità di effetti irreversibili. E' molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
  • cipermetrina - è un insetticida della categoria dei piretroidi, utilizzato per uso domestico e civile. Nocivo se ingerito, può provocare reazione allergica cutanea. E' molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
  • daminozide - è un regolatore della crescita. Può causare irritazione oculare con effetti irreversibili. E' altamente infiammabile
  • clorotoluron - è un erbicida di pre-emergenza impiegato soprattutto su colture cerealicole. Può provocare una reazione allergica cutanea. Sospettato di provocare il cancro.  Sospettato di nuocere al feto. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • tiofanato metile - è un fungicida sistemico ad ampio spettro di azione utlizzato per le colture frutticole, erbacee, ornamentali e orticole. Nocivo per inalazione e ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Possibilità di effetti irreversibili. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico.
  • tribenuron - è un erbicida tossico per la maggioranza delle piante. Può dare sensibilizzazione della pelle. E' pericoloso per l’ambiente acquatico
  • MCPA - erbicidi selettivi per malerbe a foglia larga appartenente al gruppo dei cosiddetti “fenossiderivati”. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
  • 1-metilciclopropene - è un derivato del ciclopropene utilizzato come fitoregolatore (rallenta la maturazione della frutta o aiuta a mantenere la freschezza dei fiori recisi). Nocivo per contatto con la pelle. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • indoxacarb - insetticida appartenente alla classe delle ossadiazine specifico per la lotta ai più comuni lepidotteri infestanti alcune colture (pomodoro) e per la lotta alle cicaline. Nocivo per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
  • prosulfocarb - erbicida di pre-emergenza e di post-emergenza precoce per il controllo delle infestanti di frumento e orzo. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
  • fludioxonil - è un fungicida non-sistemico efficace nei confronti della Muffa grigia e di altri marciumi di numerose colture. Può provocare una reazione allergica cutanea. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
  • clomazone - è un erbicida sistemico per il controllo di infestanti (graminacee e dicotiledoni). Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

FINO al 30/09/2019
  • diuron - è un erbicida ad azione selettiva che agisce sulle infestanti per via radicale. Nocivo per ingestione: Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti; Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

lunedì 29 ottobre 2018

Cassazione: quando è reato bruciare le potature?

In materia di rifiuti, l'art. 185, comma 1, lett. f), del D.L.vo 152/2006 stabilisce che non costituiscono rifiuto, tra le altre materie, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di  cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Pertanto, integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), del medesimo decreto, la combustione di residui vegetali effettuata senza titolo abilitativo nel luogo di produzione, oppure di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, se commessa al di fuori delle condizioni previste dall'articolo 182, comma 6-bis, primo e secondo periodo. Al contrario, la combustione di rifiuti urbani vegetali, abbandonati o depositati in modo incontrollato, provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, è punita esclusivamente in via amministrativa, ai sensi dell'art. 255 del citato decreto.



Penale Sent. Sez. 3 Num. 39325 Anno 2018
Data Udienza: 31/05/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da M.P., nato a ___ (Le) il XX/XX/XXXX avverso la sentenza del 13/10/2017 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere E.M.;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo ilrigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. F. A., che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13/10/2017, la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia emessa il 15/7/2016 dal locale Tribunale, con la quale E. M. era stato giudicato colpevole delle contravvenzioni di cui agli artt. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380-256, comma 1, lett. a), d. lgs. 22 gennaio 2006, n. 152, e condannato alla pena quattro mesi di arresto e 10.000,00 euro di ammenda; allo stesso era contestato di aver realizzato, in difetto di permesso di costruire, lo scavo e la tettoia specificati nel capo a) della rubrica, così illecitamente effettuando, sullo stesso sito, un'attività di
smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.
2. Propone ricorso per cassazione il M., a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; vizio motivazionale. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna, quanto alla violazione del d.P.R. n. 380 del 2001, pur a fronte di opere che non necessiterebbero del permesso di costruire; ciò, con riguardo sia allo scavo (atteso che i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, quale quella svolta dal ricorrente, rientrerebbero in attività edilizia libera) che alla tettoia (che la stessa sentenza avrebbe qualificato come struttura precaria, tale, quindi, da non richiedere il provvedimento amministrativo);
- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale quanto al reato sub b). Il Collegio avrebbe erroneamente affermato la natura di rifiuto di sfalci, potature e ramaglie, sebbene l'art. 185, d. Igs. n. 152 del 2006 lo escluda espressamente; con la precisazione, peraltro, che gli scarti vegetali non fermenterebbero, come asserito immotivatamente in sentenza, ma si trasformerebbero naturalmente in humus;
- inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il cui istituito sarebbe stato escluso pur ricorrendone i presupposti, specie in punto di offensività della condotta.
Si chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Con riguardo alla prima censura, relativa alla contestazione sub art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, osserva il Collegio che la motivazione stesa dalla Corte di merito emerge come del tutto adeguata, fondata su oggettive - e non contestate - risultanze istruttorie e priva di qualsivoglia illogicità manifesta od aporia argomentativa; una motivazione, quindi, non censurabile, specie a fronte di un gravame che tende di fatto ad ottenere, in questa sede, una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici del merito, quel che all'evidenza non è consentito alla Corte di legittimità.
4. In particolare, e muovendo dallo scavo, la sentenza ne ha evidenziato innanzitutto le dimensioni (4 metri circa di profondità per 80-90 metri quadri circa di superficie), tali - già ex se - da integrare quella trasformazione urbanistica del territorio che impone il rilascio del permesso di costruire; quanto precede, peraltro, in adesione al costante e condiviso indirizzo a mente del quale, in tema di reati urbanistici, le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli (non riscontrati nel caso di specie), in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio (tra le altre, Sez. 3, n.4916 del 13/11/2014, Agostini, Rv. 262475; Sez. 3, n. 1308 del 15/11/2016, Palma, Rv. 268847). Conclusione che, peraltro, non può esser certo superata dall'argomento, di cui al ricorso, secondo il quale il movimento di terra costituirebbe attività edilizia libera, quando strettamente pertinente a quella agricola, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001; osserva la Corte, infatti, che, nel caso di specie, difetta in toto il presupposto applicativo della norma, ossia che l'intervento in oggetto fosse "strettamente pertinente all'esercizio dell'attività agricola".
Come affermato nella sentenza impugnata - e non contestato nel gravame - l'intervento era infatti destinato ad accogliere un deposito di ramaglie, radici, sfalci di potatura, rami, tronchi e scarti di piante, peraltro con collocazione di una tettoia abusiva; quel che non pertiene affatto, peraltro "strettamente", all'attività floroviavistica esercitata dal ricorrente, ma integra appieno (come si dirà infra) un intervento illecito nei termini contestati.
5. Alle medesime conclusioni, poi, perviene la Corte anche con riguardo alla citata tettoia.
Ed invero, a fronte di un gravame che reiterava la tesi per la quale si tratterebbe di un'opera precaria, la Corte di appello ha evidenziato che la struttura - della superficie di circa 100 mq. - non risultava volta a soddisfare esigenze temporanee, ma durature, quale la copertura dello scavo appena sopra esaminato. Opere, quindi, tendenzialmente stabili e destinate a modificare l'assetto urbanistico del territorio; sì da imporre il citato titolo urbanistico. In tal modo, quindi, la sentenza ha aderito al costante indirizzo di questa Corte in forza del quale il carattere della precarietà non può essere desunto dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale della stessa ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione, non risultando, peraltro, sufficiente la sua rimovibilità o il mancato ancoraggio al suolo (tra le altre, Sez. 3, n. 36107 del 30/6/2016, Arrigoni, Rv. 267759; Sez. 3, n. 966 del 26/11/2014, Manfredini, Rv. 261636; Sez. 3, n. 22054 del 25/2/2009, Frank, Rv. 243710).
6. Manifestamente infondata, di seguito, risulta anche la censura relativa al secondo capo della rubrica.
L'art. 185, comma 1, lett. f), d. lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che non costituiscono rifiuto, tra le altre materie, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. In forza di questo principio, ad esempio, è stato affermato che integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 256, comma , lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la combustione di residui vegetali effettuata senza titolo abilitativo nel luogo di produzione oppure di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, se commessa al di fuori delle condizioni previste dall'articolo 182, comma 6-bis, primo e secondo periodo; viceversa, la combustione di rifiuti urbani vegetali, abbandonati o depositati in modo incontrollato, provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, è punita esclusivamente in via amministrativa, ai sensi dell'art. 255 del citato d.lgs. n. 152 (tra le altre, Sez. 3, n. 38658 del 15/6/2017, Pizzo, Rv. 270897; Sez. 3, n. 5504 del 12/1/2016, Lazzarini, Rv. 265838).
7. Tanto premesso, emerge allora evidente - dalla lettura della sentenza impugnata - che il caso in esame non rientra affatto nella tipologia appena richiamata e fatta propria dal ricorrente, risultando piuttosto che: a) gli scarti in oggetto, ammassati nello scavo profondo 4 metri, non avrebbero potuto esser riutilizzati nello stesso od in altro processo produttivo; b) gli stessi si presentavano in stato di putrefazione, con emanazione di reflui maleodoranti.
Dal che, la conclusione - corretta e qui non censurabile - per la quale si doveva ravvisare un deposito incontrollato di rifiuti, "in quanto, pur essendo stati gli scarti vegetali accatastati nello stesso luogo di produzione, la loro quantità e le modalità di conservazione (ammassati all'interno di uno scavo profondo circa 4 metri) erano tali da far ritenere che non si trattasse di mero deposito temporaneo finalizzato al successivo smaltimento".
Quel che, peraltro, non è possibile di certo superare con l'argomento, di cui al ricorso, secondo cui "è notorio che gli scarti vegetali si trasformano in humus, ma non fermentano".
8. Da ultimo, la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; anche al riguardo, la doglianza mossa risulta manifestamente infondata.
La Corte di appello, investita della questione, ha infatti affermato che non erano ravvisabili i presupposti di cui alla norma, attesa la gravità della condotta in relazione alla pluralità dei manufatti realizzati in assenza di titolo autorizzativo, e, quanto al reato ambientale, alla luce della quantità dei rifiuti ed alle modalità di conservazione di questi; una motivazione del tutto adeguata, quindi, anche in ragione delle dimensioni degli illeciti, ed aderente alla lettera ed alla ratio dell'istituto, con la quale è stata congruamente esclusa la particolare tenuità del fatto. E senza che, peraltro, rilevino la  successiva rimozione dello scavo, ad opera del ricorrente, o la mancata costituzione (così come l'estromissione) di parti civili.
9. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2018

mercoledì 24 ottobre 2018

Additivi per mangimi, un problema sottovalutato

L'EFSA (l'autorità europea per la sicurezza alimentare) ha avviato una consultazione pubblica su una sua bozza di linee guida per la valutazione della sicurezza degli additivi per mangimi rispetto all' ambiente. Il documento ha lo scopo di aiutare i richiedenti a predisporre e presentare richieste di autorizzazione di additivi per mangimi: specifica il tipo di informazioni e dati che i richiedenti devono includere nel fascicolo documentale per consentire all'EFSA di valutare la sicurezza dell'additivo per mangimi in relazione all'ambiente.

Gli additivi sono le sostanze chimiche di uso più massiccio nella produzione di alimenti di origine amilae: l’alimentazione animale è un fattore critico per la sicurezza e la qualità nutrizionale degli alimenti di origine animale. “Allarmi” in Italia ed in Europa indicano la potenziale importanza dell’alimentazione animale come veicolo per alcuni contaminanti.

Gli additivi sono un gruppo ampio ed eterogeno:
  • nutrizionali (vitamine, elementi in tracce)
  • zootecnici (miglioramento quali-quantitavo delle produzioni)
  • coccidiostatici (simil-farmaci, uso preventivo)
  • sensoriali (coloranti -ad es. carotenoidi in acquacoltura, aromatizzanti)
  • tecnologici (antiossidanti, conservanti, etc.)
  • elementi probiotici (enzimi e microorganismi, anche da organismi geneticamente modificati)
Una pratica "molto discutibile" ma ancora largamente utilizzata nonostante, ad esempio,  la recrudescenza della contaminazione dei mangimi con micotossinee dai conseguenti residui negli alimenti (es. AflatossinaM1 nel latte vaccino), episodi di contaminazione dei pascoli in Italia con esposizione dei consumatori attraverso il latte e le carni (è il caso della Valle del Sacco, in provincia di Roma), o i ripetuti allarmi sulle diossine per l'uso improprio di grassi e nei mangimi per l’acquacoltura (uso di ingredienti di origine animale)

L'uso degli ingredienti in mangimistica è dunque un problema emergente e c'è la necessità di cercare fonti di alimentazione animale non competitive con l’alimentazione umana e sicure: i GRE Lazio, pertanto, prenderanno parte alla consultazione pubblica dell'EFSA per contribuire alla tutela dell'ambiente e della salute.

COP24, in arriva il via libera dal Parlamento Europeo


Il 25 ottobre, la Plenaria del Parlamento Europeo voterà sulla risoluzione COP24. Gli impegni attuali limiterebbero il riscaldamento globale solo a un aumento di temperatura di circa 3,2°C. Gli impatti di un aumento di 2°C delle temperature globali sarebbero profondi e probabilmente irreversibili, ma potrebbero essere evitati perseguendo l'obiettivo di 1,5°C. Tutte le parti, compresa l'UE, dovrebbero aggiornare il proprio contributo entro il 2020, al fine di colmare il divario residuo rispetto all'obiettivo di Parigi di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitare l'aumento oltre 1,5°C. 

Gli obiettivi riveduti nel quadro del pacchetto di energia pulita determinano una riduzione delle emissioni di gas serra di oltre il 45% entro il 2030. La Commissione Ambiente ha proposto proposto di puntare ad una riduzione delle emissioni di gas serra del 55% entro il 2030.

Tale voto arriva subito dopo altri tre molto importanti: quello in merito di eliminazione dei prodotti monouso in plastica, quello sulla promozione della mobilità sostenibile e quello sulla qualità dell’acqua potabile.

Oggi, 24 ottobre, la Plenaria ha infatti votato sulla relazione in materia di plastica monouso: prodotti come posate, bastoncini di cotone, piatti, cannucce, agitatori per bevande e bastoni per palloncini sono stati banditi dal mercato dell'UE dal 2021. A questo elenco sono stati aggiunti anche i sacchetti di plastica molto leggeri (con alcune eccezioni), prodotti a base di ossido- plastica degradabile e contenitori per fast food in polistirolo espanso. Per quei contenitori e coppette per alimenti per i quali non esistono alternative, gli Stati membri dovranno fissare obiettivi di riduzione. Le bottiglie per bevande dovranno essere raccolte separatamente e riciclate al 90% entro il 2025. Il rapporto include anche misure contro i filtri delle sigarette (-50% entro il 2025) e gli attrezzi da pesca persi (obiettivo di raccolta del 50%).

Ieri, 23 ottobre, invece la Plenaria ha votato sulla relazione della Commissione Ambiente in materia di “Promozione di veicoli per il trasporto stradale puliti a basso consumo energetico”, che rivede la cosiddetta direttiva sui veicoli puliti, con l'obiettivo di aumentare la quota di veicoli a basse e a zero emissioni nei bandi di gara delle autorità pubbliche negli Stati membri dell'UE.

Lo stesso giorno, inoltre, la Plenaria ha votato anche sulla relazione “Qualità dell'acqua destinata al consumo umano”, che ridefinisce la "direttiva sull'acqua potabile" con l'obiettivo di allineare i suoi standard con i dati scientifici più aggiornati, rispondere all'iniziativa dei cittadini dell'UE "Right2 Water", affrontare alcune aree di miglioramento e adeguare il quadro legislativo per rispondere alle sfide emergenti (es. cambiamenti climatici ed economia circolare).

Cassazione, è vietato edificare in aree incendiate

La realizzazione di edifici, strutture ed infrastrutture, finalizzati ad insediamenti civili e ad attività produttive in zone boscate o di pascolo, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è consentita nei casi in cui tale possibilità sia stata prevista prima dell’incendio dagli strumenti urbanistici all’epoca vigenti, e richiede altresì che l’area sia già stata riservata a tale scopo dallo strumento urbanistico (irrilevante essendo la generica compatibilità dell’intervento con la destinazione dell’area).

Cass. Sez. III n. 46042 del 11 ottobre 2018 (Ud 20 mar 2018)
Pres. Cavallo Est. Cerroni Ric. XXXXXX

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 novembre 2016 la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del 16 febbraio 2016 del Tribunale di Savona, in forza della quale era stata dichiarata, anche nei confronti di XXXXX XXXXXXX quale proprietario di un fondo in Comune di Cisano sul Neva, l’estinzione per intervenuta prescrizione dei reati di cui agli artt. 110, 113 cod. pen. e 44 lett. c) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, anche in relazione all’art. 10, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 353, con dissequestro e restituzione all’avente diritto dell’immobile in sequestro.
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione con quattro motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo il ricorrente, in relazione al mancato proscioglimento nel merito, ha osservato che gli interventi edilizi da lui richiesti, nella qualità dominicale, su fondi colpiti da precedente incendio erano stati debitamente autorizzati dal Comune di Cisano sul Neva in esito alle dovute autorizzazioni ricevute da Giunta comunale e Comunità montana, per cui era evidente il venir meno dell’elemento soggettivo del reato. In ogni caso, secondo il ricorrente, non era necessario, rispetto all’incendio, il previo rilascio del permesso a costruire, dal momento che era stato semplicemente richiesto, ed ottenuto, quanto poteva essere ottenuto prima dell’incendio del 20 maggio 2001. Tant’è che il Comune aveva rilasciato i permessi per interventi edilizi del tutto conformi alle previsioni del Piano regolatore generale.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha rilevato di essersi limitato ad un’operazione di pulizia della strada mediante falciatura dell’erba ivi presente, senza alcun  intervento di edificazione ovvero di disboscamento.
2.3. Col terzo motivo, quanto alla pretesa fittizietà del piano aziendale, ed a prescindere dalla presunzione di sua fattibilità, esso era interpretato come strumento di conservazione della fruizione agricola del territorio, mentre comunque il ricorrente non poteva vantare alcun reddito derivante dall’impresa agricola avendo in precedenza operato quale titolare di autoscuola in Milano, ed aveva in ogni caso conseguito la qualifica di imprenditore agricolo condizionato al raggiungimento di determinati requisiti entro il marzo 2011.
2.4. Col quarto motivo infine il ricorrente ha osservato che comunque andava riconosciuta la buona fede, desumibile dalla congerie di elementi processuali tutti favorevoli all’imputato.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. In relazione ai motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione, anzitutto non sussistono ictu oculi le condizioni per pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274; da ult., ex plurimis, Sez. 3, n. 6027 del 18/11/2016, dep. 2017, Mazzarol, Rv. 269236).
E’ stato invero ribadito da questa Corte che la realizzazione di edifici, strutture ed infrastrutture, finalizzati ad insediamenti civili e ad attività produttive in zone boscate o di pascolo, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è consentita nei casi in cui tale possibilità sia stata prevista prima dell’incendio dagli strumenti urbanistici all’epoca vigenti, e richiede altresì che l’area sia già stata riservata a tale scopo dallo strumento urbanistico (irrilevante essendo la generica compatibilità dell’intervento con la destinazione dell’area)(Sez. 3, n. 32807 del 23/04/2013, Timori, Rv. 255905; Sez. 3, n. 16592 del 31/03/2011, Siracusa, Rv. 250154).
In proposito, infatti, dal tenore della norma di cui all’art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, Legge quadro in materia di incendi boschivi (“Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni[…] E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data”), questa Corte ebbe ad annotare criticamente (rispetto alla valutazione compiuta dal provvedimento impugnato, che intese equiparare alle opere previste prima dell’incendio quelle prevedibili secondo lo strumento urbanistico, anche se non ancora autorizzate o concesse, ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità per cui non rileva la generica compatibilità dell’intervento con la destinazione dell’area) che, per ottenere il risultato modificativo rispetto al previgente testo (“fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione”) che il Tribunale aveva sostenuto, il legislatore avrebbe dovuto non tanto incidere sulla conseguenza della eccezione (cioè sul rilascio, non più menzionato espressamente, dell’autorizzazione o concessione), bensì, a monte, sul contenuto dell’eccezione stessa, sostituendo all’aggettivo “prevista” l’aggettivo “prevedibile”. Tali aggettivi, invero, non erano affatto sinonimi, tant’è che lo stesso Tribunale aveva dovuto abbandonare l’aggettivo inserito dal legislatore (“prevista”) per sostituirlo con un correttivo “prevedibile” che radicalmente mutava il significato della norma stessa.
In proposito, al contrario, e proprio in relazione a questa fattispecie nella sua fase cautelare, era già stata chiarita l’insufficienza della mera compatibilità delle opere con gli strumenti urbanistici vigenti prima dell’incendio, per integrare l’eccezione all’inedificabilità dettata dall’articolo 10, occorrendo invece che l’area fosse già stata riservata dallo strumento urbanistico alla realizzazione delle opere stesse (Sez. 3, n. 36106 del 22/09/2011, Canedi, Rv. 251252). Sì che doveva necessariamente ritenersi integrato in specie la contestata ipotesi contravvenzionale.
4.2. Alla stregua degli svolti rilievi, la Corte territoriale si è limitata a condividere l’orientamento già in precedenza fatto proprio da questa Corte, osservando altresì che null’altro era stato aggiunto, rispetto a quanto già in precedenza argomentato.
4.3. Va da sé che non sussistono spazi giuridici per sovvertire l’esito del giudizio di merito, quanto all’estinzione del reato per inutile decorso del termine necessario alla prescrizione del reato.
5. Il ricorso si presenta quindi manifestamente infondato, per cui ne va dichiarata senz’altro l’inammissibilità.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 20/03/2018

martedì 16 ottobre 2018

Colleferro (Rm), colpo di spugna giudiziario sui gravi fatti dell'inceneritore

L'inceneritore di Colleferro (Roma)
Nel marzo 2009 ebbe grande clamore la notizia dell'arresto dei dirigenti del Consorzio che gestiva l'inceneritore di Colleferro e di alcuni dirigenti dell'AMA, arresto scaturito da indagini che avevano evidenziato come all'interno dell'inceneritore venisse bruciato di tutto, tranne il CDR, unico rifiuto che avrebbe dovuto essere conferito al suo interno.

Per non far scoprire l'illegale traffico di rifiuti, i dirigenti usavano il “pugno di ferro” nei confronti dei dipendenti ed erano arrivati, assieme agli operatori di sistema, a manomettere gli strumenti di rilevazione e monitoraggio in continuo delle emissioni, penetrando nel sistema, cancellando i valori che superavano le soglie di contaminazione e sostituendoli con valori falsi. Le associazioni ambientaliste radicate nel territorio speravano in una giustizia celere, che accertasse le responsabilità ed applicasse pene severe, attesa la pericolosità sociale dei comportamenti posti in essere dagli imputati.

Tale speranza è stata definitivamente infranta, andandosi a scontrare con una pronuncia di prescrizione anche degli ultimi due capi di imputazione che avevano resistito fino a quel momento: i capi di imputazione che riguardavano la manomissione dei sistemi di monitoraggio in continuo e la cancellazione dei relativi dati. La cosa grave è che questo processo non ha mai visto una pronuncia nel merito, rimanendo incagliato nella fase di udienza preliminare per ben 7 anni.

Ma procediamo con ordine.
Il PM titolare dell'indagine iscritta al nr. 2574/2008 NR presentava la richiesta di rinvio a giudizio al Tribunale di Velletri. All'inizio del 2011 (dunque dopo 4 anni di indagini) aveva inizio l'udienza preliminare, durante la quale veniva anche eccepita l'incompetenza territoriale, eccezione rigettata dal GUP dott. A. Morgigni.

Dopo ben due anni e una ventina di udienze, cambi di giudici, problemi di notifica, problemi di trascrizioni delle intercettazioni, ed altri ostruzionismi vari, a fine 2013, veniva disposto il giudizio. Il 04.03.2014, dunque a distanza di ben 6 anni dall'inizio delle indagini cominciava il dibattimento dinanzi al Tribunale di Velletri in composizione collegiale, pres. Monastero, cui subentrava dopo due udienze, il Giudice Roberti. Solo dopo un anno di rinvii, ed esattamente all'udienza del 23.03.2015, il Tribunale di Velletri dichiarava la nullità degli atti del processo, dovendo il Tribunale di Roma decidere la fase dell'udienza preliminare in luogo del Tribunale di Velletri.

Dunque a marzo 2015, dopo 7 anni di processo, ci si rendeva conto che una fase processuale, quella dell'udienza preliminare durata ben due anni, avrebbe dovuto svolgersi dinanzi ad un diverso Tribunale. Se si considera che i reati puniti con una pena massima inferiore ai 6 anni si prescrivono in 7 anni e mezzo e che molti dei 14 capi di imputazione erano puniti con una pena inferiore ai sei anni, il provvedimento del Tribunale di Velletri equivaleva già allora e di per sé ad una declaratoria di fallimento della Giustizia.

Non solo.
La trasmissione del fascicolo dal Tribunale di Velletri a quello di Roma era così complicata e laboriosa che solo dopo un anno e mezzo e precisamente in data 12.10.2016, si teneva la prima udienza preliminare dinanzi al GUP Fattori del Tribunale di Roma, il quale il 13.02.2017 escludeva tutte le parti civili dal processo. La fase dell'udienza preliminare terminava nel 2017, veniva disposto il giudizio per soli due capi di imputazione e dopo un altro anno e mezzo di laboriosa trasmissione del fascicolo da Roma a Velletri, all'udienza del 04.10.2018, il Tribunale di Velletri dichiarava l'estinzione definitiva del processo per intervenuta prescrizione anche dei capi di imputazione più gravi.

Ci sono volute circa 40 udienze per arrivare a questo risultato. Lascia l'amaro in bocca dover constatare come fatti di una simile gravità per gli effetti sull'ambiente e sulla salute dei cittadini siano stati gestiti in maniera tale da non consentire la tutela delle parti offese e l'accertamento dei fatti. Triste è il messaggio che passa con la storia di questo processo: gli inquinatori, con una simile gestione della Giustizia, non hanno nulla da temere.

I costi collettivi dell'inquinamento, dalle spese sanitarie alla malagiustizia, alle spese di bonifica li sostiene la collettività. Da noi chi inquina, non paga.

Colleferro, 15.10.2018

Firmato:
Retuvasa
UGI
Comitato Residenti Colleferro

domenica 14 ottobre 2018

28 ottobre, eco-passeggiata sul Monte Giano

Con l'arrivo dei primi freddi non si fermano le escursioni dei Gruppi Ricerca Ecologica Lazio!

Il 28 ottobre 2018 ci avventureremo sul Monte Giano, che con i suoi 1820m s.l.m. ci immergerà tra boschi e radure, sovrastando la cittadina di Antrodoco, mentre i colori autunnali saranno protagonisti in questa panoramica escursione, incorniciata tra i vicini Monte Terminillo e Monte Calvo.

*DATI TECNICI*
Difficoltà: EE (Escursionista Esperto)
Lunghezza percorso: 12 km circa
Dislivello: +1100m - 1100m
Durata: circa 5 ore + pause
Per i meno allenati sarà possibile sostare al Rifugio Giuseppe Cardellini, a circa 2 ore dalla partenza e 600 metri di dislivello positivo.

*APPUNTAMENTO*
Ore 9:30
Madonna delle Grotte
Strada Statale 17, 6, 02013 Antrodoco RI
Link per google maps:

*COSA PORTARE*
  • Occhiali da sole
  • Cappello
  • Pile o felpa
  • Poncho o Giacca anti-pioggia e vento
  • Bastoncini da trekking (consigliati)
  • Pranzo al sacco e snack
  • Crema solare
  • Maglietta di ricambio
  • 1,5 litri di acqua
  • Scarpe adatte all'escursionismo o da trial running
  • Si consiglia abbigliamento a strati

Nell'eventualità che le condizioni meteo non consentano lo svolgimento della giornata, l'evento sarà rinviato.

*COME PARTECIPARE*
Aderire all'evento e confermare la presenza via messaggio alla pagina Facebook dei Gruppi Ricerca Ecologica
Lazio o contattare Luca al numero 333 9737985

AGGIORNAMENTO (26/10/2018):
Causa avverse previsioni metereologiche sul Monte Giano (probabilità dell'80% di pioggia forte) e della concomitante temporanea chiusura del rifiugio Giuseppe Cardellini (1.348m), l'eco-passeggiata viene ANNULLATA!

mercoledì 10 ottobre 2018

La lezione del Ministero dell'Ambiente alla Regione Lazio

...ancora in merito alle autorizzazioni alla discarica di Magliano Romano...
La discarica di Magliano Romano è una discarica di rifiuti inerti, vale a dire di rifiuti che non dovrebbero subire trasformazioni fisiche, chimiche e biologiche significative, non dovrebbero essere oggetto di reazioni fisiche o chimiche, non dovrebbero, in poche parole, inquinare. Per tale motivo i rifiuti indicati dalla normativa europea come inerti e da non sottoporre a trattamento prima di essere conferiti in discarica sono pochissimi.
La Regione Lazio ha invece consentito al gestore della discarica di Magliano Romano, nel corso degli anni e talora addirittura con il silenzio assenso, di accettare in discarica ben 94 codici CER, un numero di codici CER che non si vede nemmeno nelle discariche di rifiuti non pericolosi!
Alla reiterata “modifica non sostanziale” di ampliamento dei conferimenti con altri 21 codici CER, autorizzata dalla Regione Lazio con determinazione n. G09137 del 2015, il Comitato No discarica di Magliano Romano e il Gre Lazio hanno impugnato tale determinazione, che è stata annullata dal TAR del Lazio con sentenza n. 5274/2016.
Non paga, la Regione Lazio ha, con determinazione n. G12156 del 20 Ottobre 2016, sostanzialmente reiterato il provvedimento di autorizzazione dei 21 codici CER annullato dal TAR, disattendendo i principi indicati nella citata sentenza, una vera pietra miliare del diritto ambientale.
Il Comitato No discarica di Magliano Romano e il Gre Lazio hanno quindi incardinato un giudizio di ottemperanza, ottenendo dal TAR del Lazio, con sentenza n. 9428/2017, la declaratoria di nullità del provvedimento del 20 Ottobre 2016, elusivo del giudicato e la nomina del Ministero dell'Ambiente quale commissario ad acta incaricato ad ottemperare alla sentenza n. 5274/2016.
Nel mese di Agosto 2018, la Commissione ad acta nominata dal Ministero dell'Ambiente, della quale ha fatto parte la dott.ssa Rosanna Laraia dell'ISPRA, ha terminato il suo lavoro. 
La Commissione ha stabilito che dei 21 codici CER, che la Regione Lazio autorizzava con grande facilità, solo 6, potessero essere autorizzati. 
Dunque, la Regione Lazio, con diabolica perseveranza, per ben due volte, autorizzava 15 codici CER che non erano rifiuti inerti, esponendo il territorio a rischi di inquinamento per l'ambiente, difficilmente riparabili con la ridicola garanzia finanziaria di € 211.830 che il gestore ha presentato alla Regione Lazio.

Non solo.
La Commissione ha anche accertato l'illegittimità di una autorizzazione mediante silenzio-assenso (!) per due codici CER, fanghi di dragaggio e fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica, avvenuta con Determinazione G04580 del 10 Aprile 2014.
Non si comprende come possa avere la Regione Lazio autorizzato mediante silenzio assenso il conferimento di rifiuti in discarica. Mistero tutto laziale!
La Commissione, sui due codici CER autorizzati con tale anomala procedura, ha raccomandato l'applicazione del protocollo di accettazione, elaborato per gli altri 6 codici CER autorizzati. 
Non sappiamo se la Regione Lazio, che non ha finora ancora provveduto a pubblicare il provvedimento della Commissione come era invece onerata a fare, vorrà recepire tale raccomandazione.

La Commissione, infine, ha espresso forti dubbi sulle precedenti autorizzazioni affermando che “l'ammissione nel corpo della discarica di rifiuti di diversa natura e provenienza può alterare gli equilibri e quindi generare reazioni chimiche durante la vita dell'impianto” e ha quindi disposto l'effettuazione da parte dell'ARPA di controlli onde verificare l'adeguatezza dei presidi ambientali progettati e realizzati in base alla natura dei rifiuti ammessi. 
Anche sul punto non risulta che siano stati fatti passi avanti dalla Regione Lazio.

Da questo resoconto si può trarre dunque una lezione, che ci deve tutti far riflettere. 
Solo a seguito dell'iniziativa di un comitato e di un'associazione è stato possibile richiamare la Regione Lazio all'adempimento della sua funzione di tutela del territorio. E' una constatazione triste, perché evidenzia quanto non si possa fare affidamento sulle istituzioni, ma il risultato ottenuto, nonostante tutto, dal Comitato No discarica Magliano Romano e Gre Lazio che il ricorso alla Giustizia può dare i suoi frutti. 


Roma, 09.10.2018
Gre Lazio
Raggio Verde
Comitato No discarica di Magliano Romano

venerdì 5 ottobre 2018

La Francia vieta tutti i pesticidi neonicotinoidi

Grande vittoria dei nostri amici dell'associazione Pollinis: la Francia ha vietato su tutto il territorio nazionale l'utilizzo di sulfoxaflor, flupyradifurone e altri insetticidi ultra-tossici della stessa famiglia. Oltralpe, quindi, molto presto non verranno più diffuse sostanze neonicotinoide (sia di vecchia che di nuova generazione) assassine di api.
 
Dopo anni di dure lotte delle associazioni, degli apicoltori e dei difensori della natura contro le lobby agrochimiche, l'Assemblea Nazionale ha quindi raggiunto un voto storico: avvisi, mobilitazioni, campagne di informazione senza sosta fatte da milioni di persone tramite i media e sui social network, pressione sui politici, gli studi degli esperti, hanno finalmente convinto i parlamentari francesi che i pesticidi neonicotinoidi di nuova generazione sono tossici per le api e impollinatori allo stesso livello se non addirittura di più dei prodotti che avrebbero dovuto sostituire. 
È una grande speranza per noi oggi e per le generazioni future. 
Questa è la prova che un enorme blocco di cittadini determinati possa resistere ai giganti della chimica e vincere!
Ripercorriamo le tappe principali della battaglia condotta da Pollinis contro le lobby agrochimiche:
  • Nel 2012 Pollinis si lancia a capofitto nella battaglia contro i neonicotinoidi assassini delle api, lanciando l'allarme e mobilitando più di 500.000 persone in Francia, in Belgio e in Europa solo nel primo anno!
  • La battaglia continua senza sosta in Francia e Bruxelles, sostenendo le iniziative dei pochi deputati coraggiosi pronti a gettarsi nella mischia. Nel maggio 2013, la Commissione Europea ha dichiarato una prima moratoria parziale su 3 delle 7 molecole di neonicotinoidi vendute in Europa!
  • Senza arrendersi, Pollinis dimostra che la moratoria non avrebbe avuto alcun effetto sul massiccio declino degli impollinatori: in tutta Europa si mobilitano 600.000 persone per chiedere un divieto totale in Francia e in Europa.
  • A maggio 2014, Pollinis lancia "The Commitment 2014", una Carta per il divieto totale di pesticidi anti-apicoltura in tutta la Francia. Per mesi si sono moltiplicate le riunioni politiche, gli studi, gli eventi al Parlamento europeo e le conferenze per mantenere la massima pressione sui politici e sulla Commissione europea. 
  • Nei primi mesi del 2016, mentre l'UE rivalutava la moratoria parziale sui pesticidi neonicotinoidi, Pollinis ha depositato la petizione # StopNéonics, sottoscritta da più di un milione di firme! Dei 40 deputati che hanno ricevuto ufficialmente la petizione, 30 hanno preso posizione pubblica a favore del divieto. 
  • In Francia, parallelamente, si combatteva una battaglia contro le lobby per archiviare e adottare il l'emendamento "Stop Néonics" che avrebbe vietato TUTTI i pesticidi della famiglia dei neonicotinoidi su tutte le colture francesi.
  • Nel luglio 2016, dopo mesi di aspra lotta e ad alta intensità contro-lobbying sui parlamentari e sui ministri dell'Agricoltura e l'ambiente ... numerosi parlamentari finalmente si sono orientati verso il divieto di pesticidi neonicotinoidi in Francia! 
  • Nel frattempo, le lobby agrochimiche hanno datouna pronta risposta: di fronte al divieto dei loro prodotti killer di api, hanno fatto accordi con le autorità sanitarie per consentire nuovi prodotti assassini di api! 
  • Già dai primi attacchi a metà estate 2015, il team di ingegneri e agronomi di Pollinis ha scoperto la che la lobby agrochimica aveva ottenuto di autorizzare due nuovi pesticidi assassini di api, nonostante la moratoria europea: la sulfoxaflor e Flupyradifurone. Il primo dei due è un insetticida autorizzato in Europa senza essere stato testato sulle api, come invece richiesto dalle normative europee. Il secondo è un pesticida che secondo l'EFSA, l'autorità sanitaria europea, presenta "un alto rischio per le api"! 
  • Pollinis ha rivelato che questi pesticidi di nuova generazione hanno una modalità d'azione e effetti impollinatori incredibilmente simili a quelle dei neonicotinoidi vietati, denunciando ai media e ai politici le manovre delle lobbies: per continuare a vendere i loro prodotti per l'uccisione delle api e garantire i miliardi di euro di guadagni, le multinazionali agrochimiche erano riuscite a creare nuovi neonici mimetizzati sotto altre classificazioni chimiche affinchè non rientrassero nel campo d'azione di divieto! Mobilitando centinaia di migliaia di cittadini in pochi giorni, martellando di messaggi a Bruxelles per convincere i responsabili politici dell'urgenza di mettere al bando questi veleni di nuova generazione, combattendo fino alla presentazione di una proposta che vietasse in Francia i pesticidi camuffati.
La messa al bando è stata quandi ottenuta grazie ad una dura lotta, sancita dalla legge appena approvata grazie al voto dei parlamentari!

Questa grande vittoria dei cittadini contro le lobby di agrofarmaci è una ventata di speranza gigantesca che destabilizza profondamente le lobby. Senza la mobilitazione di tutti i cittadini, decisi a non lasciare che le lobby sacrificassero con impunità api, natura, salute e cibo della popolazione, nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile.
Adesso, tuttavia, non bisogna abbassare la guardia. 
Le lobby degli agrofarmaci hanno ancora potenti gruppi di pressione e hanno un incredibile arsenale per influenzare le decisioni europee affinchè vengano immessi sul mercato pesticidi sempre più nocivi, come l'insetticida cyantraniliprole noto per essere altamente tossico per le api e per gli organismi acquatici o i fungicidi SDHI (inibitori della succinato deidrogenasi) ampiamente utilizzati in agricoltura e sospettati di essere molto dannosi per le api e causa di cancro e malattie neurodegenerative nell'uomo.
Ecco perché bisogna continuare a contrastare le potenti lobby con un fronte di cittadini europei unito e mobilitato.