Di seguito il testo della relazione sulla proposta di legge regionale di adeguamento agli obblighi euroei n. 293 del 5
maggio 2021 “Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni
d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione del decreto legislativo 16 marzo
1999 n. 79 (attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche”, predisposta dal dott. Antonio Cruciani ed inviata al Presidente della VI Commissione Regione Lazio (Lavori pubblici, ingrastrutture, mobilità, trasporti) affinchè venga messa agli atti dell'audizione dei GRE nella seduta di lunedì 11 ottobre 2021.
Egregio Presidente Patanè,
la presente relazione vuole essere un contributo atto
a spiegare le motivazioni che hanno condotto alla Nostra richiesta di presenza
presso la Commissione
infrastrutture, lavori pubblici, mobilità e trasporti della Regione Lazio.
In primo luogo
la norma che ha condotto la Regione Lazio
a proporre un testo unico sulle Grandi Concessioni di derivazioni idriche a
scopo idroelettrico, deriva dalla Direttiva Comunitaria 96/92CE sulle norme per
il mercato interno dell’energia elettrica; pertanto, la Regione Lazio per
regolare il mercato dell’energia elettrica da fonte rinnovabile, deve
rispettare l’obbligo di imparzialità e trasparenza nel dettare norme in materia
e non può non tenere in considerazione anche quelle concessioni che prevedono
l’utilizzo dell’acqua a scopo potabile, ma che in realtà, attraverso condotte e
balzi, produce energia elettrica, come accade nel caso di ACEA S.p.A. la quale
utilizza l’acqua in tale duplice scopo.
La Regione, inoltre, rientrando in proprietà gratuita dei beni
mobili ed immobili relativi alle concessioni idroelettriche, necessita che tali
beni, come previsto dal R.D. 1775/33 e successive modificazioni, siano in
perfetta efficienza ed in continuità di utilizzo.
Per rispettare tale requisito è necessario che il
concessionario abbia nel tempo rispettato tutti gli obblighi di manutenzione
previsti nei disciplinari di concessione, oltreché tutte le altre norme
applicabili a tale fattispecie. Pertanto, la Regione, attraverso gli uffici del Genio Civile
territorialmente competente, nel corso di validità della concessione deve aver
effettuato in contraddittorio tutte le verifiche necessarie, attestandole negli
appositi processi verbali, al fine di verificare l’esatto adempimento
contrattuale.
Il controllo
del Genio Civile deve assolvere al duplice scopo di verifica e controllo
dell‘operato del concessionario, anche al fine di prevenire il dissesto
idrogeologico. Infatti, nel momento in cui il disciplinare di concessione
stabilisce che i concessionari debbano provvedere alla sistemazione degli
argini dei fiumi e allo scavo del loro letto dai detriti al fine di riportare
il fiume a contenere il giusto volume di acqua, anche ripristinando frane,
smottamenti ecc., di certo si mitiga in maniera sostanziale il rischio di
danno.
Oltre a
depotenziare il rischio di dissesto idrogeologico, tali controlli fanno sì che gli Enti di Area
Vasta ed i comuni interessati, possano rimodulare i propri (e magri) bilanci,
di fatto spostando ingenti somme vincolate agli interventi a tutela del
territorio dissestato, ad altre attività istituzionali.
Ciò deve
avvenire certamente secondo le norme previste dal codice ambientale, al fine di
progettare attività in alveo fluviale o lacuale per tutelare gli ecosistemi
interessati.
Altro principio
da tenere in massima considerazione è appunto quello legato al tema ambientale,
per cui è necessario raccordare la normativa oggetto della proposta di legge in
esame al testo unico sulla pesca nelle acque interne del Lazio, contenuto nella
L.R. 87/90 così come novellata con l’emanazione della Delibera di Giunta
Regionale n. 335/2016, che ha lasciato
agli Enti di Area Vasta ed alla Città Metropolitana di Roma Capitale la
competenza sulle norme a tutela della pesca.
La Direttiva Acque n. 2000/60/CE prevede che il territorio in cui insistono le concessioni di
derivazione idrica sia vincolato attraverso i divieti che garantiscono la
purezza delle acque ed i loro utilizzi, ma soprattutto stabilisce che vi sia un
vero e forte ristoro da destinare alle funzioni di tutela ambientale: dunque,
l’organo legislativo regionale non può prevedere un generico rimando ai bandi
di concessione idrica in materia ambientale, ma la legge regionale in
discussione deve necessariamente disciplinare in dettaglio il danno che tali
concessioni producono sui territori e le conseguenti misure di ristoro.
Infine, vanno
tenuti presenti il testo unico ambientale, D.lgs. 152/2006, la Delibera di Giunta
Regionale n. 335/2016 art. 8 comma 2 lettera a), ed il D.lgs. 112/98 art. 29
comma 3 ed art. 89 comma 2.
Riguardo
all’art. 30 della proposta di legge, occorre modificare gli importi indicati,
in quanto gli uffici regionali non hanno considerato, ad esempio, la
concessione di derivazione ACEA S.p.A., né tantomeno l’energia prodotta dalla
concessione del Lago Scandarello, ma soprattutto hanno eliminato dal conteggio
tutta l’energia prodotta nelle centrali idroelettriche di Terni, riguardante la
derivazione ERG dei laghi del Salto, Turano e dei fiumi Velino e Peschiera.
Infatti anche
se è vero che sono localizzati in altra
regione, tuttavia, la concessione è rilasciata dalla Regione Lazio ed è comprensiva di tali centrali; quindi, delle
due l’una: o la concessione originaria è stata sottaciuta, oppure il conteggio
è errato in quanto nella tabella allegata alla relazione della proposta di
legge prevede solo gli importi relativi all’energia prodotta dalla centrale di
Cotilia, mentre il grosso dell’energia è prodotta proprio nelle centrali poste
nel comune di Terni.
Infine, per
quanto attiene ai canoni di concessione idroelettrica ed ai ristori che
dovrebbero essere dati ai territori in cui insistono le concessioni di
derivazione, mi sembra utile, affinché venga ben compreso quanto disposto dal
legislatore nazionale all’art. 11-quater della
legge 11 febbraio 2019 n. 12, dichiarato illegittimo dalla sentenza della
Suprema Corte con sentenza 115/2020, chiarire quanto segue. La legge nazionale
prevedeva che il 60% degli introiti dei canoni concessori fosse devoluto dalle
regioni ai territori, Enti di Area Vasta e comuni, quale ristoro della
presenza, con tutte le limitazioni che queste comportano, delle concessioni
idroelettriche. La Corte Costituzionale ha però evidenziato, ma già la
giurisprudenza è costante nel merito, che è competenza del legislatore
regionale stabilire il quantum da erogare a questi
territori.
Come espresso
in commissione, diversi sono i modi scelti da altre regioni, già dal 2020,
sulle modalità di erogazione di questi importanti introiti verso gli Enti di
Area Vasta ed i Comuni. La Regione Lazio, ancor prima della legge 12/2019,
dunque prima della sentenza della Corte Costituzionale, riscuote dai
concessionari il canone di concessione, per gli usi consentiti: idroelettrico,
potabile, irriguo, industriale, ecc., ma riscuote anche il pagamento dell’addizionale
provinciale della concessione, che la regione stessa ha fissato al 10% del
valore del canone di concessione e che dovrebbe inoltrare all’Ente di Area
Vasta.
A valle della
normativa e della sentenza sopra richiamate, la proposta di legge in esame non
indica una percentuale di canone da riversare sui territori; la scelta quindi
non è di tipo tecnico, ma puramente politico.
In base ai nostri
studi e verifiche, che altre regioni hanno stabilito di tutelare maggiormente
le “province montane”, ovvero quei territori che hanno maggiori quantità di
acqua da derivare e sui cui territori vi sono maggiori opere di invaso e
derivazione, ma di applicare anche il principio perequativo. Infatti, altre
regioni utilizzano quale ristoro sia la concessione di energia elettrica
gratuita, secondo i principi esposti negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione ONU del 25 settembre 2015, sia la
sua monetizzazione, indicando la tipologia di servizi ed utenti da servire
gratuitamente e prioritariamente, quali, ad esempio, i servizi sanitari,
socio-sanitari, assistenziali, educativi e scolastici, di protezione civile,
sportivi.
Restiamo
naturalmente a disposizioni per eventuali chiarimenti e delucidazioni.
Distinti saluti.
F.to
Dott. Antonio Cruciani