Incendio a ridosso del confine del Parco di Veio |
La legge quadro sugli incendi boschivi (Legge 21 novembre 2000, n. 353) ha introdotto il reato di incendio boschivo come fattispecie delittuosa autonoma: il nuovo articolo 423 bis del Codice Penale prevede che chiunque cagiona dolosamente un incendio su boschi, selve e foreste o vivai forestali destinati al rimboschimento, propri od altrui, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. Se l’incendio boschivo è cagionato per colpa la pena prevista è la reclusione da 1 a 5 anni. È inoltre prevista la reclusione da 6 a 15 anni se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente. Infine le pene sono aumentate se dall'incendio deriva un pericolo per edifici o un danno sulle aree protette.
Ci sono poi due ipotesi di aggravanti, previsti dall'articolo 423 bis c.p., e che possono far raddoppiare le pene: se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente (ad esempio, se nell'incendio boschivo sono stati inceneriti degli alberi monumentali, se la superficie boschiva bruciata è stata di vaste dimensioni oppure se è stata rinvenuta una grossa quantità di fauna selvatica morta), o se dall'incendio deriva un pericolo imminente e concreto per gli edifici o un danno ambientale sulle aree naturali protette come i parchi nazionali e regionali, le riserve statali e regionali, le oasi, le zone di protezione speciale ed i siti d’importanza comunitaria.
Ricordiamo (soprattutto ai Sindaci e agli altri amministratori locali) che, al fine di garantire la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, l'art. 10 comma 1 della legge 353/2000, modificato dall'art. 4, comma 173, L. 24.12.2003, n. 350, con decorrenza dal 01.01.2004 ha prescritto che:
- le zone boscate e i pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni dall'avvenire dello stesso. Deve essere espressamente richiamato il vincolo in tutti gli atti di compravendita di quei immobile, pena la nullità dell‟atto. È consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente;
- in queste aree è inoltre vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive (tranne le opere la cui realizzazione fosse già prevista prima dell'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data). Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco;
- per cinque anni sono vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche (salvo autorizzazione concessa dal Ministro del ambiente per le aree naturali protette statali o della Regione negli altri casi);
- per dieci anni, sono vietati il pascolo e la caccia
Marco Forcuti
(Gruppi Ricerca Ecologica Lazio)