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venerdì 27 novembre 2020

Le mani su Veio

Pubblichiamo la nota dei GRE LAZIO inviata all’Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio il 26 novembre 2020.

OGGETTO: NOTE IN MERITO ALLA DESIGNAZIONE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO DI VEIO. RICHIESTA CHIARIMENTI

Egregio Assessore,

esprimiamo viva preoccupazione per le incomprensibili pressioni che risulterebbero operate dagli uffici regionali sulla Comunità del Parco di Veio affinché vengano ritirate le legalissime designazioni effettuate in data 12 dicembre 2019, con presa d'atto del 24 febbraio 2020, per procedere a nuove designazioni sulla base di una normativa entrata in vigore solo il successivo 27 febbraio 2020 e che evidentemente non può avere effetti retroattivi come noto secondo le previsioni dell’ordinamento giuridico.

Vorremmo sapere se tale invito sia stato rivolto a tutti i sistemi di aree protette o ci sia una particolare attenzione nei confronti del Parco di Veio. Ed eventualmente per quali motivi.

Ci stupisce - secondo quanto si ipotizza - che la Regione possa distrarsi dal compito di monitorare se l'attività degli Enti gestori persegua adeguatamente le finalità di protezione e la normativa più generale, per intervenire senza vigenti presupposti di legge in merito alla nomina dei rappresentanti di garanzia del territorio, minando l'autonomia della Comunità del Parco ed esercitando pressioni in tal senso e violando il principio di leale collaborazione tra enti.

Sembrerebbe quasi che gli uffici regionali, anziché lavorare per colmare il gap di protezione da anni presente nella Regione Lazio ed evidenziato erga omnes dalle informazioni territoriali e ambientali rese disponibili dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, prestino il fianco a possibili strategie di controllo politico degli organi di governance delle aree naturali protette, operando interventi potenzialmente condizionanti in tal senso.

Non vorremmo che dietro tutto ciò si nascondessero altri propositi che solo con l'unanimismo possono essere realizzati: è per questo che le chiediamo di intervenire per verificare la correttezza amministrativa dell'operato della Direzione, per garantire l'autonomia delle Comunità, per far sì che al centro dell'azione degli uffici della Regione Lazio ci sia esclusivamente la tutela del territorio e dell'ambiente. 

Ai fini della trasparenza amministrativa si richiede inoltre di ricevere puntuali informazioni sulle modalità di tenuta e iscrizione dell’elenco delle associazioni ambientaliste presente presso la Direzione Capitale naturale, parchi e aree protette che possono completare, di volta in volta, le Comunità delle Aree Naturali Protette per finalizzare l’iscrizione ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale del Lazio n. 29 del 1997.

Art. 16 (50) (Comunità)

1. I presidenti delle province, i sindaci dei comuni e i presidenti delle comunità montane o loro delegati nei cui territori sono ricomprese le aree naturali protette, costituiscono la comunità dell'area naturale protetta o del sistema delle aree naturali protette gestite unitariamente, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione territoriale calcolata, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma,  sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione. La quota di partecipazione è definita con riferimento alla percentuale della superficie comunale compresa nell'area protetta nonché alla percentuale della quota di partecipazione del comune alla superficie complessiva dell'area protetta e non può comunque eccedere, per ciascun comune, il 49 per cento dell’intero organo collegiale. Alle province è riservata una quota complessiva pari ad un decimo; alle comunità montane una quota pari ad un decimo di quanto spetta complessivamente ai comuni che ne fanno parte. Fanno parte della comunità, altresì, quattro rappresentanti nominati dal Presidente della Regione, di cui due designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e altri due designati dalle associazioni ambientaliste a livello regionale, riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della l. 349/1986 e successive modifiche, o iscritte nell’albo regionale del volontariato. Ai rappresentanti delle associazioni è riservata una quota di partecipazione fissa, non calcolata su criteri territoriali, pari a due centesimi ciascuno. (51)