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giovedì 14 ottobre 2021

Concessioni grandi derivazioni, ecco le osservazioni GRE alla proposta di nuova legge regionale

 

Di seguito il testo della relazione sulla proposta di legge regionale di adeguamento agli obblighi euroei n. 293 del 5 maggio 2021 “Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 (attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche”, predisposta dal dott. Antonio Cruciani ed inviata al Presidente della VI Commissione Regione Lazio (Lavori pubblici, ingrastrutture, mobilità, trasporti) affinchè venga messa agli atti dell'audizione dei GRE nella seduta di lunedì 11 ottobre 2021.

 


Egregio Presidente Patanè, 

la presente relazione vuole essere un contributo atto a spiegare le motivazioni che hanno condotto alla Nostra richiesta di presenza presso la Commissione infrastrutture, lavori pubblici, mobilità e trasporti della Regione Lazio.

In primo luogo la norma che ha condotto la Regione Lazio a proporre un testo unico sulle Grandi Concessioni di derivazioni idriche a scopo idroelettrico, deriva dalla Direttiva Comunitaria 96/92CE sulle norme per il mercato interno dell’energia elettrica; pertanto, la Regione Lazio per regolare il mercato dell’energia elettrica da fonte rinnovabile, deve rispettare l’obbligo di imparzialità e trasparenza nel dettare norme in materia e non può non tenere in considerazione anche quelle concessioni che prevedono l’utilizzo dell’acqua a scopo potabile, ma che in realtà, attraverso condotte e balzi, produce energia elettrica, come accade nel caso di ACEA S.p.A. la quale utilizza l’acqua in tale duplice scopo.

La Regione, inoltre, rientrando in proprietà gratuita dei beni mobili ed immobili relativi alle concessioni idroelettriche, necessita che tali beni, come previsto dal R.D. 1775/33 e successive modificazioni, siano in perfetta efficienza ed in continuità di utilizzo.

Per rispettare tale requisito è necessario che il concessionario abbia nel tempo rispettato tutti gli obblighi di manutenzione previsti nei disciplinari di concessione, oltreché tutte le altre norme applicabili a tale fattispecie. Pertanto, la Regione, attraverso gli uffici del Genio Civile territorialmente competente, nel corso di validità della concessione deve aver effettuato in contraddittorio tutte le verifiche necessarie, attestandole negli appositi processi verbali, al fine di verificare l’esatto adempimento contrattuale.

Il controllo del Genio Civile deve assolvere al duplice scopo di verifica e controllo dell‘operato del concessionario, anche al fine di prevenire il dissesto idrogeologico. Infatti, nel momento in cui il disciplinare di concessione stabilisce che i concessionari debbano provvedere alla sistemazione degli argini dei fiumi e allo scavo del loro letto dai detriti al fine di riportare il fiume a contenere il giusto volume di acqua, anche ripristinando frane, smottamenti ecc., di certo si mitiga in maniera sostanziale il rischio di danno.

Oltre a depotenziare il rischio di dissesto idrogeologico,  tali controlli fanno sì che gli Enti di Area Vasta ed i comuni interessati, possano rimodulare i propri (e magri) bilanci, di fatto spostando ingenti somme vincolate agli interventi a tutela del territorio dissestato, ad altre attività istituzionali.

Ciò deve avvenire certamente secondo le norme previste dal codice ambientale, al fine di progettare attività in alveo fluviale o lacuale per tutelare gli ecosistemi interessati.

Altro principio da tenere in massima considerazione è appunto quello legato al tema ambientale, per cui è necessario raccordare la normativa oggetto della proposta di legge in esame al testo unico sulla pesca nelle acque interne del Lazio, contenuto nella L.R. 87/90 così come novellata con l’emanazione della Delibera di Giunta Regionale n. 335/2016,  che ha lasciato agli Enti di Area Vasta ed alla Città Metropolitana di Roma Capitale la competenza sulle norme a tutela della pesca.

La Direttiva Acque n. 2000/60/CE prevede che il territorio in cui insistono le concessioni di derivazione idrica sia vincolato attraverso i divieti che garantiscono la purezza delle acque ed i loro utilizzi, ma soprattutto stabilisce che vi sia un vero e forte ristoro da destinare alle funzioni di tutela ambientale: dunque, l’organo legislativo regionale non può prevedere un generico rimando ai bandi di concessione idrica in materia ambientale, ma la legge regionale in discussione deve necessariamente disciplinare in dettaglio il danno che tali concessioni producono sui territori e le conseguenti misure di ristoro.

Infine, vanno tenuti presenti il testo unico ambientale, D.lgs. 152/2006, la Delibera di Giunta Regionale n. 335/2016 art. 8 comma 2 lettera a), ed il D.lgs. 112/98 art. 29 comma 3 ed art. 89 comma 2.

Riguardo all’art. 30 della proposta di legge, occorre modificare gli importi indicati, in quanto gli uffici regionali non hanno considerato, ad esempio, la concessione di derivazione ACEA S.p.A., né tantomeno l’energia prodotta dalla concessione del Lago Scandarello, ma soprattutto hanno eliminato dal conteggio tutta l’energia prodotta nelle centrali idroelettriche di Terni, riguardante la derivazione ERG dei laghi del Salto, Turano e dei fiumi Velino e Peschiera.

Infatti anche se  è vero che sono localizzati in altra regione, tuttavia, la concessione è rilasciata dalla Regione Lazio ed  è comprensiva di tali centrali; quindi, delle due l’una: o la concessione originaria è stata sottaciuta, oppure il conteggio è errato in quanto nella tabella allegata alla relazione della proposta di legge prevede solo gli importi relativi all’energia prodotta dalla centrale di Cotilia, mentre il grosso dell’energia è prodotta proprio nelle centrali poste nel comune di Terni.

Infine, per quanto attiene ai canoni di concessione idroelettrica ed ai ristori che dovrebbero essere dati ai territori in cui insistono le concessioni di derivazione, mi sembra utile, affinché venga ben compreso quanto disposto dal legislatore nazionale all’art. 11-quater della legge 11 febbraio 2019 n. 12, dichiarato illegittimo dalla sentenza della Suprema Corte con sentenza 115/2020, chiarire quanto segue. La legge nazionale prevedeva che il 60% degli introiti dei canoni concessori fosse devoluto dalle regioni ai territori, Enti di Area Vasta e comuni, quale ristoro della presenza, con tutte le limitazioni che queste comportano, delle concessioni idroelettriche. La Corte Costituzionale ha però evidenziato, ma già la giurisprudenza è costante nel merito, che è competenza del legislatore regionale stabilire il quantum da erogare a questi territori.

Come espresso in commissione, diversi sono i modi scelti da altre regioni, già dal 2020, sulle modalità di erogazione di questi importanti introiti verso gli Enti di Area Vasta ed i Comuni. La Regione Lazio, ancor prima della legge 12/2019, dunque prima della sentenza della Corte Costituzionale, riscuote dai concessionari il canone di concessione, per gli usi consentiti: idroelettrico, potabile, irriguo, industriale, ecc., ma riscuote anche il pagamento dell’addizionale provinciale della concessione, che la regione stessa ha fissato al 10% del valore del canone di concessione e che dovrebbe inoltrare all’Ente di Area Vasta.

A valle della normativa e della sentenza sopra richiamate, la proposta di legge in esame non indica una percentuale di canone da riversare sui territori; la scelta quindi non è di tipo tecnico, ma puramente politico.

In base ai nostri studi e verifiche, che altre regioni hanno stabilito di tutelare maggiormente le “province montane”, ovvero quei territori che hanno maggiori quantità di acqua da derivare e sui cui territori vi sono maggiori opere di invaso e derivazione, ma di applicare anche il principio perequativo. Infatti, altre regioni utilizzano quale ristoro sia la concessione di energia elettrica gratuita, secondo i principi esposti negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione ONU del 25 settembre 2015, sia la sua monetizzazione, indicando la tipologia di servizi ed utenti da servire gratuitamente e prioritariamente, quali, ad esempio, i servizi sanitari, socio-sanitari, assistenziali, educativi e scolastici, di protezione civile, sportivi.

Restiamo naturalmente a disposizioni per eventuali chiarimenti e delucidazioni.

Distinti saluti.

                                                                                                                                              F.to Dott. Antonio Cruciani

 

venerdì 27 novembre 2020

L'aviaria minaccia di nuovo la biodiversità in Europa

Da diversi mesi l'EFSA sollecitava i Paesi dell'UE a intensificare la sorveglianza e le misure di biosicurezza per prevenire possibili nuove epidemie di influenza aviaria quest’anno, a seguito di focolai di influenza ad alta patogenicità (HPAI) verificatisi tra gli uccelli selvatici e il pollame nella Russia occidentale e nel Kazakistan questa estate, esattamente lungo una rotta di migrazione autunnale degli uccelli acquatici diretti in Europa. 

Adesso il rischio che l'influenza aviaria si sposti a Paesi europei precedentemente non interessati da focolai è alto ed il virus si stia diffondendo rapidamente in tutto il continente: ad ottobre sono stati segnalati oltre 300 casi in Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito. La maggior parte dei casi sono stati rinvenuti in uccelli selvatici, anche se ci sono stati alcuni focolai occasionali nel pollame che si teme possano con alta la probabilità diffondersi.

Distribuzione geografica dei rilevamenti di virus dell'influenza
aviaria ad alta patogenicità nell'UE  e nel Regno Unito
per categoria di uccelli colpiti, 19 novembre 2020 (n = 302)


Per fortuna finora non è stato segnalato alcun nuovo focolaio nell’uomo e il rischio di trasmissione al pubblico in genere resta molto basso. Tuttavia l'evoluzione di questi virus dev’essere monitorata attentamente per valutare il rischio concreto che emergano virus trasmissibili all'uomo.

I competenti enti nazionali sono stati pertanto esortati a continuare a esercitare opportuna sorveglianza sugli uccelli selvatici e sul pollame, e a mettere in atto misure di controllo per prevenire il contatto dell’uomo con uccelli infetti o morti. E' stato inoltre consigliato agli Stati membri di applicare nelle zone ad alto rischio le misure di attenuazione del rischio e di incremento della biosicurezza prescritte dalla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione.

Diffusione spaziale ipotetica del ceppo HPAI A (H5)
sulla base dei dati genetici attualmente disponibili



venerdì 3 luglio 2020

Impianti eolici, le disposizioni degli Stati membri per la VIA

In tema di generale valutazione ambientale, l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 dev’essere interpretato nel senso che costituiscono piani e programmi che devono essere sottoposti a valutazione, in forza di tale disposizione, un’ordinanza e una circolare, entrambe contenenti diverse disposizioni riguardanti l’installazione e la gestione di impianti eolici, tra cui misure relative alla proiezione d’ombra, alla sicurezza e alle norme sul rumore.

L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «piani e programmi» un’ordinanza e una circolare, adottate dal governo di un ente federato di uno Stato membro, contenenti entrambe diverse disposizioni riguardanti l’installazione e la gestione di impianti eolici.

Qualora risulti che una valutazione ambientale, ai sensi della direttiva 2001/42, avrebbe dovuto essere realizzata prima dell’adozione dell’ordinanza e della circolare sulle quali si fonda un’autorizzazione relativa all’installazione e alla gestione di impianti eolici contestata dinanzi al giudice nazionale, cosicché tali atti e tale autorizzazione non sarebbero conformi al diritto dell’Unione, tale giudice può mantenere gli effetti dei citati atti e di tale autorizzazione solo qualora il diritto interno glielo consenta nell’ambito della controversia di cui è investito, e qualora l’annullamento di detta autorizzazione possa avere significative ripercussioni sull’approvvigionamento di energia elettrica dell’intero Stato membro interessato, e unicamente per il lasso di tempo strettamente necessario per rimediare a tale illegittimità. Spetta al giudice del rinvio, se del caso, procedere a tale valutazione nella controversia principale.

Ma leggiamo la sentenza della Corte di Giustizia UE.

domenica 24 maggio 2020

Promuovere il turismo lento e l'accoglienza lungo la Francigena

Nella giornata europea dei Parchi, 
dai GRE LAZIO un appello agli enti gestore delle aree protette attraversate dalla via Francigena:

Alla c.a. 
  • Comune di Acquapendente in qualità di Ente gestore della Riserva Naturale di Monte Rufeno e del Monumento Naturale Bosco del Sasseto
  • Comune di Capranica in qualità di gestore del Monumento Naturale Valloni della via Francigena
  • Ente Monti Cimini - Riserva Naturale Lago di Vico
  • Parco Naturale Regionale dell'Antichissima Città di Sutri
  • Parco Naturale Regionale di Bracciano – Martignano
  • Ente di gestione del Parco naturale regionale Valle del Treja
  • Ente regionale Parco di Veio
  • Ente regionale RomaNatura
  • Parco regionale dell’Appia Antica
  • Ente Parco dei Castelli Romani
  • Comuni di Artena e Cori in qualità di gestori del
  • Monumento naturale del Lago di Giulianello
  • Fondazione Torrecchia Vecchia
  • Compagnia dei Lepini
  • Ente Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi
  • Ente Parco naturale dei Monti Aurunci
  • Ente Parco regionale Riviera di Ulisse
  • Regione Lazio - Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette
  • Provincia di Viterbo
  • Città metropolitana di Roma Capitale
  • Provincia di Latina
  • Cammino Naturale dei Parchi
  • Associazione Europea delle Vie Francigene - AEVF

Roma, 24.05.2020

Oggetto: appello per favorire il “turismo lento” e l’accoglienza lungo la Via Francigena regolarizzando il bivacco nelle aree protette

Spett.le Ente Gestore,
ad oggi la normativa nazionale per poter piantare una tenda e passare la notte sotto le stelle è estremamente confusa e, in base al D. Lgs. 31/3/1998 n. 112, sono le Regioni a potersene occupare direttamente o delegando la regolamentazione ai Comuni e ai Parchi.
Sebbene in molti regolamenti sia esplicitamente vietato il campeggio, non è ben chiaro se in questo divieto sia compreso anche il bivacco.
Ma cosa distingue il bivacco dal campeggio? Il bivacco prevede di piantare una tenda/riparo esclusivamente dal tramonto all’alba: questo perché un riparo costituisce, il più delle volte, un fattore fondamentale per la sopravvivenza.
Una ricerca effettuata da smokymountains.com su centinaia di sopravvissuti in seguito allo loro scomparsa tra le montagne e i boschi del Nord America, evidenzia che nel 10% dei casi la principale fonte di calore e di aiuto per garantirne sopravvivenza in attesa dei soccorsi sia stata un riparo notturno. Seppur il 10% possa sembrare una piccola percentuale, in valore assoluto si coglie l’importanza del fenomeno.
QUESTO È IL MOMENTO PER REGOLARIZZARE IL BIVACCO
Ancor più in questo eccezionale momento storico in cui viene chiesto di limitare il contatto con un impatto significativo che ricadrà su molte strutture ricettive (immaginate le camerate di ostelli e rifugi), una soluzione per gli amanti della natura, dei trekking e dei cammini, potrebbe essere proprio quella di vivere la loro esperienza pernottando in tenda.
Ci potrebbe esser obiettato che a lungo termine questo potrebbe causare un maggior danno per le strutture già presenti. Noi non crediamo che ciò sia possibile: i pellegrini, i camminatori e gli escursionisti legati alla vita di ostelli e rifugi sono comunque tantissimi e rendere possibile anche il bivacco potrebbe attirare nuovi viaggiatori addirittura incrementando le opportunità per le strutture ricettive di offrire servizi come colazioni, pranzi, cene o la tradizionale birra a fine escursione prima di crogiolarsi in tenda. Esattamente come già accade nei Paesi Scandinavi o in Scozia.
Proprio per questo la concessione del bivacco in particolare nelle aree protette attraversate dalla via Francigena potrebbe consentire alle strutture di diversificare le proprie attività colmando la minore ricettività erogabile a causa del distanziamento sociale con un maggior volume di lavoro nella ristorazione.
I GRE per un rilancio del “turismo lento” e dell’accoglienza!

Gruppi Ricerca Ecologica Lazio

venerdì 1 maggio 2020

Pesca della spigola, il Tribunale UE difende le restrizioni

Il Tribunale dell'Unione europea ha approvato le restrizioni imposte dalla normativa europea alla pesca sportiva della spigola, dopo aver respinto il ricorso presentato dall'associazione International Forum for Sustainable Underwater Activities (IFSUA). 

Questa organizzazione senza fini di lucro aveva chiesto l'annullamento delle disposizioni sulla pesca del branzino previste nel regolamento UE del 2018 per aver ritenuto che si applicherebbe anche ai diversi tipi di pesca sportiva che non fanno parte della politica comune della pesca, mentre un divieto totale della pesca di questa specie dovrebbe essere diretto solo alla pesca subacquea. Secondo l'IFSUA, inoltre, le restrizioni metterebbero a repentaglio la sopravvivenza dell'attività, dello sport e dell'industria del settore. 

Il regolamento, in particolare, disciplina la pesca sportiva in due specifiche aree: la prima, in cui è consentita solo la cattura ed il rilascio immediato, comprende le parti centrale e meridionale del Mare del Nord, il Mare d'Irlanda, la Manica, il Mare Celtico e l'Irlanda sud-occidentale. La seconda zona, in cui ciascun pescatore sportivo può pescare fino al massimo di tre spigole al giorno, comprende due zone di pesca nel Golfo di Biscaglia. 

Secondo il Tribunale dell'Unione Europea, l'UE è competente a regolamentare la pesca sportiva della spigola allorquando le norme si riferiscono alla conservazione delle risorse marine: ed in questo caso il regolamento ha cercato proprio di ridurre la mortalità dei branzini per garantire la sostenibilità dello "stock". Un'altra tesi sostenuta dalla IFSUA sarebbe che il regolamento avrebbe violato il principio di uguaglianza, ma la giustizia europea ha affermato che la differenza di trattamento tra la pesca commerciale e la pesca sportiva è legata alla loro rispettiva natura e "risponde agli obiettivi perseguiti nel quadro di politica comune sulla pesca".

Ma leggiamo tutta la sentenza...

domenica 12 aprile 2020

Residui di pesticidi negli alimenti, lo studio dell'EFSA

L'EFSA ha pubblicato il suo annuale rapporto sui residui di pesticidi rilevati negli alimenti nell'Unione Europea. Il rapporto si basa sui dati dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri dell'UE, dall'Islanda e dalla Norvegia ciascuno nei propri Paesi, e include risultanze sia del campionamento mirato che di quello casuale.

Nel 2018 sono stati analizzati complessivamente 91.015 campioni, il 95,5% dei quali rientrava nei livelli ammessi dalla legge. Per il sottoinsieme di 11.679 campioni analizzati nell'ambito del programma di controllo coordinato dall'UE (raccolta casuale), il 98,6% dei campioni rientrava nei limiti di legge.


Il rapporto dà uno spaccato della presenza dei residui di pesticidi negli alimenti nell'UE e degli eventuali rischi per la salute dei consumatori. Fornisce anche ai gestori del rischio informazioni importanti su cui basare le decisioni in ordine alle misure di controllo future.

La sezione sui dati raccolti in modo casuale è particolarmente utile in quanto considera lo stesso paniere di prodotti a rotazione triennale, il che significa che è possibile individuare tendenze al rialzo o al ribasso per beni specifici.

Ad esempio tra il 2015 e il 2018 la percentuale di campioni con sforamenti nei residui è aumentata nelle banane (dallo 0,5% all'1,7%), nei peperoni dolci (dall'1,2% al 2,4%), nelle melanzane (dallo 0,6% all'1,6%) e nell'uva da tavola (dall'1,8% al 2,6%). Nel 2018, invece, rispetto al 2015 gli sforamenti sono diminuiti per i broccoli (dal 3,7% al 2%), l'olio vergine di oliva (dallo 0,9% allo 0,6%) e le uova di gallina (dallo 0,2% allo 0,1%).


Quest'anno l'EFSA ha trasformato le risultanze del programma coordinato in grafici e diagrammi consultabili, la cui visualizzazione rende i dati più accessibili ai non specialisti.

I programmi nazionali di controllo sono concepiti in base al rischio e sono mirati ai prodotti con presenza probabile di residui di pesticidi o nei quali negli anni precedenti sono state individuate violazioni alle norme. Questi programmi forniscono informazioni importanti ai gestori del rischio ma, a differenza dei dati del programma coordinato dall'UE, non forniscono un quadro statisticamente rappresentativo dei livelli di residui che ci si aspetterebbe di trovare negli alimenti in vendita sugli scaffali dei negozi di tutta Europa.


All'EFSA è stata chiesta una valutazione dei rischi alimentari nel contesto della propria analisi delle risultanze. Questa analisi conforta la probabilità che i prodotti alimentari analizzati nel 2018 non rappresentino un problema per la salute dei consumatori. Vengono tuttavia avanzate alcune raccomandazioni per aumentare l'efficienza dei sistemi di controllo europei, al fine di garantire come sempre un elevato livello di tutela dei consumatori.

martedì 24 marzo 2020

Fungicidi SDHI, appello al Parlamento europeo

Ci sono voluti più di due anni di intensa battaglia, in cui ci si è dovuto difendersi dalle campagne diffamatorie orchestrate dagli agrochimici, per far si che l'ANSES, l'autorità sanitaria francese, finalmente riconoscesse che gli scienziati dell'Inserm e CNRS avevano ragione sin dal loro primo allarme: i test di pericolosità necessari per autorizzare la vendita di pesticidi non sono più adatti alle modalità di azione ultra complesse di nuove sostanze e i fungicidi ad ampio spettro SDHI (di cui in Europa vengono vendute centinaia di migliaia di tonnellate, ad esempio per l'impiego in  colture come viti, grano duro, orzo, fragole, insalate e mele) sono pericolosi assassini di api e in alcuni casi presentano persino rischi per la salute umana che le agenzie sanitarie non sono ancora in grado di misurare!

Questa è una svolta particolarmente preoccupante:

>>> ottobre 2017: gli scienziati Pierre Rustin, Paule Bénit e i loro colleghi del CNRS, dell'Inserm e dell'INRA avvisarono l'agenzia sanitaria francese dei rischi indotti dall'uso massiccio di pesticidi SDHI.

Non appena specialisti in malattie mitocondriali (che colpiscono la catena respiratoria delle cellule) e ricercatori del Robert-Debré Hospital scoprirono l'esistenza di questi pesticidi utilizzati MASSIVAMENTE in campo agricolo per sbarazzarsi dei funghi, avvertirono immediatamente avvertito l'ANSES su due criticità principali:
  1. queste sostanze non risparmiano altri organismi: gli SDHI inibiscono la respirazione cellulare di tutti gli organismi viventi - i funghi che dovrebbero sradicare naturalmente, ma anche api, lombrichi ...e gli esseri umani, in cui potrebbero innescarsi alcune malattie neurologiche, miopatie e tumori.
  2. i test normativi che hanno permesso di immettere queste sostanze sul mercato - e molti altri attualmente in circolazione - presentano gravi carenze perchè non tengono conto delle modalità di azione degli SDHI (assenza di test di mitotossicità), né di un gran numero di potenziali conseguenze identificate dai ricercatori (come gli effetti sulle cellule fetali nell'utero della madre esposta, o malattie epigenetiche, interrompendo l'espressione del patrimonio genetico o riprogrammazione metabolica, ad esempio uno dei principali attori della trasformazione del tumore). Né hanno in programma di studiare l'esposizione cronica di api e altri impollinatori essenziali per la riproduzione delle piante e degli alimenti di cui ci nutriamo, nonostante l'enorme evoluzione delle conoscenze scientifiche in questo settore.

Nonostante la serietà dell'allerta e la reputazione dei ricercatori che hanno sottoposto queste argomentazioni, il silenzio dell'ANSES è durato più di 7 mesi - nessuna risposta, nessuna posizione ufficiale!

>>> 15 aprile 2018: i ricercatori sono costretti a lasciare la loro riserva scientifica e denunciare pubblicamente l'esistenza e le modalità di azione degli SDHI in un forum pubblicato sulla rivista Liberation - per costringere ANSES a reagire.

L'industria agrochimica, preoccupata per la loro attività, ha immediatamente aperto i firewall e coordinato una prima serie di attacchi contro i ricercatori e la loro reputazione attraverso la propria rete di media compiacenti e trolls su Internet.

È l'inizio di una battaglia a lungo termine, che vede contrapposti:

  • da un lato, le lobby agrochimiche che difendono i loro interessi economici e si nascondono dietro una "scienza regolatoria" che essi stessi hanno contribuito a plasmare per la commercializzazione delle proprie sostanze;
  • dall'altro, gli scienziati della ricerca pubblica francese che difendono l'obiettivo della salute pubblica e la protezione della biodiversità minacciata e che sostengono una riforma normativa urgente affinché i progressi scientifici che hanno scoperto siano presi in considerazione prima che centinaia di tonnellate di sostanze dannose per l'ambiente vengano diffuse!
  • nel mezzo, l'autorità sanitaria francese (ANSES), che decide, nonostante il buon senso, di concedere il beneficio del dubbio agli industriali e di mettere un interesse economico davanti all'interesse generale che dovrebbe comunque proteggere. .

>>> 14 giugno 2018 - Posta sotto i riflettori, l'ANSES decide di riunire un GECU (gruppo di esperti collettivi di emergenza) per analizzare l'allerta lanciata dai ricercatori, i quali vengono finalmente ricevuti presso la sede dell'ANSES per presentare i loro studi ma restano sbalorditi per l'atteggiamento sprezzante e risolutamente non scientifico dei membri del GECU: 4 tossicologi che non erano a conoscenza né dell'enzima succinato deidrogenasi (SDH) né dei suoi inibitori (SDHI), uno dei quali addirittura "esperto" direttamente collegato agli interessi dei produttori di fungicidi!

>>> 15 gennaio 2019: quindici mesi dopo, la GECU presenta il proprio rapporto: gli SDHI (i pesticidi più utilizzati in Europa!) “Non fanno parte delle famiglie chimiche analizzate (nei programmi di monitoraggio dei pesticidi in Francia ed Europa ) ... Nessun dato sul biomonitoraggio umano ... nessun dato disponibile sull'esposizione professionale in agricoltura ... In questa fase, non ci sono piani per aggiungerli al programma ... " [1]

>>> 3 giugno 2019 - i nostri amici dell'associazione POLLINIS, i ricercatori dell'Inserm e quelli del CNRS decidono di presentare ricorso al Parlamento europeo e di presentare una petizione ufficiale (n°0548/2019) per il ritiro immediato di tutte le sostanze fungicide della classe SDHI fino a quando studi indipendenti non abbiano valutato in modo trasparente i pericoli reali derivanti dall'uso di questi pesticidi [2]. La petizione è stata dichiarata ricevibile a novembre 2019: con l'aiuto di migliaia di europei verrà fatta pressione sui parlamentari affinché la adottino con urgenza, dando vita a una proposta legislativa che eliminerebbe rapidamente dal mercato europeo questi fungicidi estremamente pericolosi per le api e per gli altri impollinatori.

>>> 7 novembre 2019: un importante studio francese, che ANSES ha rifiutato di finanziare, viene reso possibile grazie alla mobilitazione e al sostegno finanziario dei membri di POLLINIS. [3]

I risultati hanno confermato le peggiori paure dei ricercatori: dopo aver esaminato 8 sostanze della famiglia SDHI, hanno dimostrato che TUTTI hanno avuto preoccupanti effetti negativi sulle cellule di api, lombrichi e umani ... ma anche peggio: 2 di questi, tra i più utilizzati, SONO ANCHE PIÙ EFFICIENTI per fermare la respirazione cellulare delle api - quindi per uccidere le api stesse! - esclusivamente per uccidere muffe e funghi sulle colture!

Questi risultati sono stati approvati dal CNRS e da 450 scienziati a livello internazionale [4] ma immediatamente sono stati attaccati dall'industria, che ha finanziato una campagna di video su Internet con il tentativo di screditare lo studio ...

>>> Nello stesso mese, la Commissione nazionale per l'etica e gli avvertimenti professionali in materia di salute pubblica e ambiente (cnDApse) ha convalidato l'allerta lanciata nel 2018 dai ricercatori, contraddicendo efficacemente ANSES.

>>> 23 gennaio 2020 - l'Assemblea nazionale e il Senato hanno deciso di approfondire l'argomento e intervistare i ricercatori e il direttore dell'ANSES. Quest'ultimo ha riconosciuto che i test di approvazione a livello europeo sono insufficienti, ma ha rifiuta di mettere in discussione la valutazione degli SDHI ... [5]

>>> 28 febbraio 2020 - Un mese dopo, il direttore dell'ANSES ha ammesso che i "test di tossicità mitocondriale" dovrebbero essere rafforzati ... [6]

... Ma tuttora queste sostanze molto diffamate sono ancora commercializzate e utilizzate nei campi!

È essenziale riformare urgentemente le procedure di registrazione che consentono a tali pesticidi tossici di essere registrati e diffusi in natura, in modo da prevedere test adattati alle modalità  d'azione specifiche per questi pesticidi!

Con il tuo aiuto, dobbiamo costringeremo i deputati europei a risolvere il problema: ti preghiamo di dedicare qualche minuto per fare pressione sui tuoi deputati facendo clic di seguito:


L'Europa rappresenta oltre un terzo del mercato globale degli SDHI, con un fatturato di quasi un miliardo di dollari nel 2018. Il mercato è così promettente che le aziende prevedono di raddoppiare questa cifra nei prossimi 5 anni . Il loro obiettivo: raggiungere un fatturato globale di 6,4 miliardi di dollari nel 2024 ...

Se i cittadini non si uniscono ora in un fronte unito e determinato per chiedere ai loro rappresentanti parlamentari un ritiro immediato di questi nuovi assassini di api nulla impedirà alle aziende di raddoppiare o addirittura triplicare le quantità di fungicidi SDHI venduti in Europa e rilasciati nei campi.

Il danno alle api domestiche e selvatiche, e a tutti gli ecosistemi, potrebbe essere catastrofico ...

... Per non parlare dell'impatto sulla salute di migliaia di persone, in particolare i bambini e quelli vulnerabili alle malattie mitocondriali. Per questi pazienti, i ricercatori descrivono l'SDHI come una "bomba a orologeria" ...

Gli SDHI sono ovunque nell'ambiente, fino all'acqua che beviamo e all'aria che respiriamo. E nei nostri piatti: il boscalid, l'SDHI più venduto, prodotto dall'agroindustriale BASF, si trova in metà dei campioni di fragole testati, 71% di insalate, 86% di muesli non biologici ... [7]  Ci sono tracce di SDHI nei capelli del 63% delle donne in gravidanza studiate e dei loro bambini dopo la nascita. In totale, circa 600 tonnellate di SDHI vengono scaricate ogni anno nei campi francesi e migliaia di tonnellate in tutta Europa.

Gli scienziati avvertono: "È pazzesco usare i pesticidi SDHI in modo massiccio. Li abbiamo testati in laboratorio, uccidono l'enzima di lombrichi, api e anche umani, con conseguenze potenzialmente catastrofiche per l'ambiente e la salute ", avverte il professor Pierre Rustin, direttore presso il CNRS e Inserm, specialista in istiopatologia e terapia delle malattie mitocondriali presso l'ospedale Robert-Debré.

Cerchiamo di fermare il massacro prima che sia troppo tardi: chiedete ai vostri deputati il ​ritiro immediato dei fungicidi assassini delle api e la rivalutazione di questi pesticidi con test appropriati.

lunedì 23 marzo 2020

AEVF contribuisce allo sviluppo delle strategie dell’Unione Europea

La Via Francigena, itinerario culturale del Consiglio d’Europa fortemente promossa anche dai Gruppi Ricerca Ecologica Lazio, è fortemente impegnata nella cooperazione e partenariato internazionale nell’ambito del turismo, cultura e patrimonio.

L’Associazione Europea delle Vie Francigene, AEVF, è stata recentemente coinvolta nello sviluppo delle strategie della Macro Regione europea Alpina ed ha appena partecipato alla call internazionale Horizon2020 con due progetti.

1) Progetto Routes4U: fase finale
AEVF ha fortemente contribuito allo sviluppo delle strategie della Macro Regione europea Alpina rinforzando la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati Membri della Via Francigena nello spazio della Macro Regione Alpina con il progetto Rutes4U, durato 6 mesi. Il progetto è stato finanziato dal Consiglio d’Europa in collaborazione con l’Unione Europea.
L'ambizioso progetto si è concentrato sulla diffusione del sistema di governance e sulla condivisione delle best practices tra partners pubblico-privato tra Italia, Svizzera, Francia. 

2) HORIZON 2020: presentati due progetti!
Il 19 marzo 2020 l’AEVF in cooperazione con partner internazionali, ha partecipato alla call con due progetti nell'ambito del sistema di finanziamento HORIZON 2020 dell'Unione Europea - il più grande programma di ricerca e innovazione dell'Unione europea con quasi 80 miliardi di euro di finanziamenti disponibili in 7 anni (2014-2020).

Il primo progetto intitolato “ACTIVE4OURDEST” – Azioni sul turismo culturale e sostenibile come strumento innovativo per lo sviluppo urbano e regionale” ha come obiettivo quello di accrescere le strategie culturali e di resilienza in ambito di turismo sostenibile. Il progetto è guidato dall’European Cultural Tourism Network in collaborazione con 30 partners e organizzazioni che comprendono anche i due itinerari del Consiglio d’Europa Iter Vitis e Rotta dei Fenici. AEVF verrebbe coinvolta nell'azione pilota per sviluppare un innovativo sistema di certificazione rivolto a stakeholders privati.

Il secondo progetto si chiama “rurALLURE – Promozione dei musei rurale e siti culturali in prossimità di itinerari di pellegrinaggio europei”. Esso è guidato dall'Università di Vigo in collaborazione con 15 partner internazionali, centri di ricerca, hubs di innovazione e associazioni. AEVF è coinvolta nel progetto pilota focalizzato sul patrimonio termale lungo il percorso. AEVF ha redatto le strategie complessive di comunicazione che governerebbe all'interno del progetto.

Entrambi i progetti aspirano ad un budget massimo di 4 milioni di euro per la durata di 36 mesi. AEVF auspica di veder approvati i progetti per poter contribuire maggiormente allo sviluppo del turismo sostenibile lungo la Via Francigena e nei suoi dintorni.

venerdì 29 novembre 2019

Comitato europeo dei diritti sociali: violati i diritti dei Forestali

Lo scioglimento del Corpo Forestale nei Carabinieri (e in parte anche nella Guardia di Finanza) ha violato i diritti del personale: lo ha sancito il Comitato europeo per i diritti sociali, ribaltando la sentenza 170/2019 della Corte Costituzionale.

Anche in questo caso, il ricorso è stato presentato dagli ex sindacati del personale UGL-CFS e SAPAF: ed infatti far confluire una forza civile nei Carabinieri viola i diritti sociali dei dipendenti che, divenendo personale militare, hanno perso le libertà sindacali prima garantit. 

La sentenza è del 3 luglio, ma è stata pubblicata solo il 26 novembre scorso. Per il Comitato, i diritti lesi sono i seguenti:
  • il diritto del personale a guadagnarsi da vivere con un'occupazione liberamente esercitata, in violazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della Carta Sociale Europea riveduta ("la Carta"), poiché la misura controversa incide sostanzialmente sulle condizioni di lavoro del personale interessato, indipendentemente dal fatto che accettino di acquisire uno status militare o optino per una riassegnazione a una carica civile;
  • il diritto di organizzarsi, in violazione dell'articolo 5 della Carta, preso separatamente o in combinato disposto con l'articolo G della Carta, poiché i diritti sindacali delle persone trasferite alla Forza dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza sono limitati a seguito di il loro acquisizione dello status militare;
  • il diritto di contrattare collettivamente, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 2, della Carta, a causa delle restrizioni eccessive imposte alle persone trasferite alla Forza dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza, a seguito della loro acquisizione dello status militare.
Il Comitato europeo dei diritti sociali è un ente istituito nel 1995 ai sensi dell'articolo 25 della Carta sociale europea ed è composto da 15 membri (14 esperti indipendenti eletti dal Comitato dei Ministri che rimangono in carica sei anni, mandato rinnovabile una volta, più il Presidente).

Le sue funzioni sono le seguenti:
  • esamina i rapporti inviati dagli Stati membri del Consiglio d'Europa che indicano il rispetto delle disposizioni accettate;
  • determina se lo Stato in oggetto sia in conformità con le disposizioni contenute nella Carta sociale europea ed emette "conclusioni", ovvero decisioni in merito pubblicate annualmente. In caso d'inottemperanza a seguito della conclusione nella quale lo Stato non sia in conformità, interviene il Comitato dei Ministri il quale chiede al Paese di adottare determinate riforme per garantire conformità alla Carta. Gli Stati sono tenuti a redigere un rapporto ogni 5 anni sulle disposizioni non accettate.
E infatti in seguito alla decisione pubblicata dal Comitato europeo dei diritti sociali,  l’On. Luca De Carlo di Fratelli d’Italia (primo firmatario di una proposta di legge per la ricostituzione del Corpo Forestale dello Stato) ha interrogato il Governo sul futuro dei forestali: «Il Comitato ha giudicato l’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri come una violazione  della Carta sociale europea in quanto tale fusione è andata ad incidere negativamente sui diritti sociali dei dipendenti che, divenendo personale militare, hanno perso le libertà sindacali prima garantite. – ha spiegato l’On. De Carlo e ha continuato – Sono troppi gli aspetti negativi legati allo smantellamento della Forestale che ci spingono a sollecitare il Governo ad intervenire tempestivamente. Non solo l’assenza di un corpo di prevenzione ambientale a cui l’Italia con la riforma Madia ha rinunciato e che si sta pesantemente in questi giorni caratterizzati da frane, smottamenti e crolli, ma anche sul piano del personale troviamo in questa decisione la dimostrazione del fatto che lo smembramento è stato un totale fallimento. Continuiamo a lavorare per il ripristino e la ricomposizione di un corpo di tutela ambientale ad ordinamento civile».