Horizontal Popup Menù with Images
consigli e idee dalla rete news dalle Istituzioni aree protette energie in circolo
Visualizzazione post con etichetta foreste. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta foreste. Mostra tutti i post

martedì 19 maggio 2020

Strategia nazionale forestale, le prime criticità

A seguito del proficuo confronto avvenuto in videocall nella giornata di ieri con la responsabile della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste del Mipaaf, la dott.ssa Alessandra Stefani, sono già emerse alcune criticità in vista della consultazione pubblica per la predisposizione della Strategia Forestale Nazionale per il settore forestale e le sue filiere (SFN), prevista all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34.

La proposta di SFN, prima di intraprendere il processo istituzionale di approvazione, infatti deve essere  presentata a consultazione pubblica on line per 40 giorni. Il documento sottoposto a questo primo processo di consultazione, è frutto del lavoro tecnico svolto da parte di un gruppo di lavoro interistituzionale e interdisciplinare nominato dal Mipaaf e coordinato dalla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, composto da rappresentanti delle amministrazioni nazionali e regionali competenti, della società civile, del mondo della ricerca e della conoscenza.

L'intento del documento, secondo quanto dichiarato dalla dott.ssa Stefani, è la ricerca di equilibrio tra gli stakeholders che si relazionano nell'ambito del patrimonio forestale, che ha raggiunto una superficie di un terzo del territorio nazionale il 28% del quale è già sottoposto a tutela a diverso titolo: tuttavia, tra questi stakeholders non sono state incluse nè le associazioni di protezione ambientale nè le professioni tecniche, di fatti privando il lavoro di una prospettava indispensabile per evitare squilibri. 

Inoltre è emerso quello che è il vero anello debole della strategia forestale, ovvero l'inventario forestale che al momento non va oltre il 15% della superficie assestata, in quanto soprattutto le Regioni e l'Istat non lo alimenterebbero con i dati di propria competenza. La mancanza di una base di dati affidabile, pertanto, mina l'affidabilità della pianificazione.

Premesso che la SNF non si applica alla gestione forestale nelle aree protette, perplessità sono inoltre emerse in merito alla gerarchia dei vari strumenti di pianificazione: come si colloca, infatti, la SNF rispetto ai piani di assetto delle autorità di bacino? E rispetto ai piani paesistici delle Regioni o dei piani di assetto dei parchi e delle misure di salvaguardia?

Ulteriori criticità sono inoltre rappresentate dal rapporto tra SNF e, ad esempio, i fondi europei utilizzati per la pioppicoltura, che ha portato gravi danni perché impiantata in aree naturali boscate, in zone umide, zone umide, ZPS.

...e non siamo ancora entrati nel merito del documento. 

venerdì 15 maggio 2020

Strategia Nazionale Forestale, i Gre incontrano il Mipaaf

La Strategia Forestale Nazionale per il settore forestale e le sue filiere (SFN), prevista all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018 n.34, è la visione di futuro e di sviluppo elaborata dal Mipaaf e che si propone di essere incentrata sulla gestione forestale sostenibile quale valore condiviso e imprescindibile per affrontare le sfide globali del nostro paese e garantire la conservazione, valorizzazione e gestione sostenibile del patrimonio forestale nazionale e lo sviluppo socioeconomico delle Aree interne e montane, del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali.

La proposta di SFN, prima di intraprendere il processo istituzionale di approvazione previsto all'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2018 n.34, viene presentata a consultazione pubblica on line per 40 giorni.

Il documento sottoposto a questo primo processo di consultazione, è stato elaborato da un gruppo di lavoro interistituzionale e interdisciplinare nominato dal Mipaaf e coordinato dalla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, composto da rappresentanti delle amministrazioni nazionali e regionali competenti, della società civile, del mondo della ricerca e della conoscenza.

In tale prospettiva, lunedì prossimo, grazie ad un'iniziativa del WWF Italia, la Dott.sa Alessandra Stefani, Direttore Generale Foreste del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, illustrerà tramite videocall alle associazioni ambientaliste (tra cui anche i Gruppi Ricerca Ecologica) il testo,  ora sottoposto ad osservazioni,  e quindi a fornire eventuali chiarimenti.

Parallelamente, in vista del lancio dell'annunciata consultazione pubblica europea su di una decisa azione legislativa per limitare la deforestazione, generata dai consumi dei cittadini dell’UE, che dovrebbe concretizzarsi il prossimo anno, a livello europeo si va organizzando un’alleanza tra forze accomunate dallo stesso interesse per un'intensa partecipazione dei cittadini. Tale mobilitazione, a cui partecipano anche i GRE, si va sviluppando anche a livello di organizzazioni dei paesi membri dell’UE.

lunedì 11 maggio 2020

Protezione ambientale, partito il corso NEKO2020

I Gruppi Ricerca Ecologica, in qualità di associazione nazionale di protezione ambientale, hanno tra le proprie finalità l'organizzazione della vigilanza.

A causa del lockdown, tuttavia, l'attività di preparazione alla vigilanza rischiava di subire uno stop sine die. 

Tuttavia, la determinazione dei promotori del settore ha indotto, per la prima volta, l'organizzazione di un corso interamente in modalità FAD: la risposta degli iscritti al GRE è stata entusiastica, tant'è che dopo un solo giorno è stato raggiunto il numero di volontari previsto per questo percorso di conoscenza al termine del quale potranno attivamente operare al servizio dell'ambiente nelle rispettive Provincie.

Il tutto ovviamente dopo la nomina del Prefetto ove svolgono le loro funzioni, che dopo aver verificato l'idoneità giuridica dei volontari, gli conferirà la qualifica di Pubblici Ufficiali.

Se sei interessato ad aderire ai Gruppi Ricerca Ecologica e partecipare alle prossime edizioni del corso, scrivici e ti terremo aggiornato.

venerdì 6 marzo 2020

I GRE aderiscono a M'illumino di Meno 2020

I Gruppi Ricerca Ecologica Lazio aderiscono a M’illumino di Meno, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar e Radio2 nel 2005: l’edizione 2020 torna venerdì 6 marzo ed è dedicata ad aumentare gli alberi, le piante, il verde intorno a noi.

Dall'inizio di M'illumino di Meno il mondo è cambiato: l'efficienza energetica è diventata un tema economico rilevante e le lampadine ad incandescenza che Caterpillar invitava a cambiare con quelle a risparmio energetico, adesso, semplicemente, non esistono più. Ma spegnere le luci e testimoniare il proprio interesse al futuro dell'umanità resta un'iniziativa concreta, non solo simbolica, e molto partecipata.
 
Si spengono sempre le piazze italiane, i monumenti - la Torre di Pisa, il Colosseo, l'Arena di Verona -, i palazzi simbolo d'Italia - Quirinale, Senato e Camera - e tante case dei cittadini. Si sono spenti per M'illumino di Meno la Torre Eiffel, il Foreign Office e la Ruota del Prater di Vienna. In decine di Musei si organizzano visite guidate a bassa luminosità, nelle scuole si discute di efficienza energetica, in tanti ristoranti si cena a lume di candela, in piazza si fa osservazione astronomica approfittando della riduzione dell'inquinamento luminoso.
 
Quest'anno l’invito di Caterpillar è piantare un albero, perché gli alberi si nutrono di anidride carbonica. Gli alberi sono lo strumento naturale per ridurre la principale causa dell'aumento dei gas serra nell'atmosfera terrestre e quindi dell'innalzamento delle temperature. 
Gli alberi e le piante emettono ossigeno, filtrano le sostanze inquinanti, prevengono l'erosione del suolo, regolano le temperature. 
Gli alberi sono macchine meravigliose per invertire il cambiamento climatico. Per frenare il riscaldamento globale bisogna cambiare i consumi, usare energie rinnovabili, mangiare meno carne, razionalizzare i trasporti. Tutti rimedi efficaci nel lungo periodo. Ma abbiamo poco tempo e il termometro globale continua a salire.
Gli scienziati di tutto il mondo concordano: riforestazione. 
 
Caterpillar invita Comuni, scuole, aziende, associazioni e privati a piantare un tiglio, un platano, una quercia, un ontano o un faggio.
Ma anche un rosmarino, un ginepro nano, una salvia, un'erica o una pervinca major: tutto quello che si può piantare su un balcone.
Sul davanzale un geranio. E maggiorana, basilico, timo e prezzemolo: piantare un giardino sulla finestra. 
Piantare viole del pensiero, ortensie e petunie  in un vaso appeso alla parete. 
Piantare erba gatta.
 
Col vostro aiuto vorremmo piantare un filare di 500.000 alberi che simbolicamente ci porti da Pino Torinese fino ad Alberobello, perché piantare alberi e piante aiuta a mitigare il riscaldamento climatico e a salvare il pianeta.

venerdì 17 gennaio 2020

Biomasse legnose, la pericolosità per la salute

Una ricerca pubblicata sul Lancet, estesa a livello mondiale negli ambienti urbani e rurali, ha stimato in circa 4,2 milioni ogni anno le morti premature dovute all’inquinamento atmosferico, principalmente a causa del PM2,5. Secondo gli autori, la maggior parte delle morti premature avvengono in Asia (soprattutto in India e Cina) e sono dovute all’inquinamento causato dalla combustione di residui fossili (carbone); tuttavia, vi sono importanti emissioni dannose anche negli Stati Uniti e in Europa, soprattutto a causa del traffico veicolare, della produzione energetica e industriale e delle attività agricole.
 
A settembre 2019, il dott. Ugo Corrieri, Coordinatore di ISDE-Medici per l'Ambiente per il Centro Italia, ha pubblicato sulla prestigiosa rivista Epidemiologia e Prevenzione lo studio "Le biomasse legnose non sono vere energie rinnovabili e il loro uso causa gravi effetti sulla salute": basandosi essenzialmente su dati ufficiali forniti dall’Agenzia ambientale europea (EEA), dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dal Gestore servizi energetici (GSE, società integralmente controllata dal Ministero italiano dell’economia), lo studio ha inteso mostrare come in Italia sia grande l’impatto sulla salute della popolazione dovuto alle emissioni di PM2,5 da parte della combustione di tutte le biomasse legnose, e come una parte non trascurabile di questo impatto sia dovuta alle centrali a biomasse incentivate con denaro pubblico per la produzione di energia elettrica. Si analizzano, inoltre, altri problemi che le biomasse causano all’ambiente e alla salute umana.

Ringraziamo il dott. Ugo Corrieri per averci inviato il seguente prezioso stralcio del suo studio (che ci sentiamo di condividere in toto), autorizzandoci alla divulgazione dello stesso:


1) le Biomasse sono gravemente climalteranti: per ogni kW ora di elettricità prodotta con biomasse legnose viene emessa 1,5 volte la CO2 emessa col carbone e 3 volte la CO2 emessa con gas naturale. Tale CO2 viene emessa in pochi secondi bruciando un albero di 100 anni e occorreranno altri 100 anni perché un nuovo albero (sempre che venga piantato!), crescendo, la assorba. E noi questo tempo non lo abbiamo: proseguendo con questo aumento, tra 100 anni le emissioni di CO2 avranno reso impossibile la vita umana sulla terra. Soprattutto, secondo il rapporto dell’8.10.2018, redatto a Incheon (Corea del Sud) dall’Intergovernmental Panel for Climate Change, IPCC (Gruppo Intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico), frutto di due anni di lavoro di 91 ricercatori di 44 paesi che hanno esaminato 6.000 studi e valutato 42.000 dichiarazioni di colleghi e governi, il riscaldamento globale supererà la soglia di +1,5 gradi nel 2030. Quindi sono disponibili solo pochi anni per invertire la tendenza e per diminuire significativamente le quantità di CO2 emesse in atmosfera non dobbiamo più bruciare combustibili fossili, e in primo luogo le biomasse legnose, che ne emettono più degli altri!
Oltre alle emissioni dirette della combustione, vi sono ulteriori importanti emissioni dovute al taglio e trasporto a distanza delle biomasse.
Infine, gli accordi internazionali prevedono che la biomassa importata per la combustione non venga conteggiata nel bilancio delle emissioni del paese importatore e ciò aggrava notevolmente il bilancio effettivo della CO2 emessa dalle nostre centrali.

2) soprattutto, le biomasse uccidono circa 20.000 italiani ogni anno. Il calcolo è semplice e preciso: l’Agenzia Ambientale Europea-EEA (Air Quality in Europe, Report 2018) attribuisce all’Italia (dati riferiti al 2015) 60600 morti precoci ogni anno per il PM2,5 atmosferico. Secondo ISPRA, circa la metà del PM2,5 è secondario e circa la metà è primario emissivo e sempre secondo ISPRA oltre il 68% del PM2,5 primario emissivo è emesso dalla combustione di tutte le biomasse solide (dalle stufe alle centrali). Le biomasse, quindi, causano con certezza circa 20.000 morti precoci ogni anno. Ci sono poi malattie e morti in più, difficili da stimare come numero, dovute alle emissioni di diossina e furani, mercurio, arsenico, IPA ecc. che vengono emessi bruciando legno. Una parte di queste morti precoci sono dovute alle emissioni di PM2,5 delle centrali a biomasse direttamente incentivate con denaro pubblico dal GSE (causando come minimo circa 1500 morti/anno), ma di fatto tutta la combustione del legno viene incentivata in vari modi (IVA agevolata ecc.) e ciò è assolutamente inammissibile. I dati sono costanti: ad esempio, l’Air Quality in Europe, Report 2019, da poco uscito, certifica una lieve diminuzione, cioè 58600 morti precoci/anno in Italia per PM2,5 (dati riferiti al 2016), ma ISPRA, che è avanti un anno rispetto all’EEA, nel suo “Inventario nazionale delle emissioni in atmosfera 1990-2017, Informative Inventory Report 2019”, anch’esso da poco uscito, certifica che nel 2017 vi è stato un aumento del PM2,5 emissivo in atmosfera, totalmente dovuto alle emissioni delle biomasse, che sono incrementate del 9,4% ripeto al 2016, e di conseguenza si può prevedere che le morti precoci stimate per il PM2,5, nel prossimo Report EEA che sarà riferito al 2017, nuovamente per l’Italia aumenteranno.
Non è ammissibile che per le pressioni delle “lobby del legno”, cioè di AIEL (le industrie che producono plettes, caldaie, centrali a Biomasse ecc.) e degli Agronomi che traggono lauti guadagni dai progetti di taglio degli alberi, lo Stato Italiano debba incentivare la combustione del legno che uccide, dati alla mano, ogni anno oltre 20.000 suoi cittadini: quando ad esempio l’uso del gas naturale, che produce 2.000 volte meno pm2,5, produrrebbe 2.000 volte meno morti precoci, cioè 10 (dieci) morti/anno anziché ventimila!
Ed è parimenti inammissibile che la Società pubblica partecipata “Ricerca Sistema Energetico, RSE S.p.A.”, in data 25/11/2019 su un dossier concernente “Energia delle Biomasse legnose” possa impunemente sostenere tesi opposte alle concordi evidenze scientifiche affermando a) che le emissioni di CO2 delle biomasse siano “del tutto equivalenti al fotovoltaico (clamoroso falso, come vedasi sopra); b) che le emissioni di particolato siano drasticamente ridotte dai filtri a maniche (è vero l’opposto: ISPRA, nell’Italian Emission Inventory 1990-2017: Informative Inventory Report 2019 riferito alle emissioni 2017, da poco pubblicato, mostra come nel settore M2, composto al 99% dalla combustione di tutte le biomasse legnose, le emissioni di PM2,5 siano aumentate di quasi il 10% rispetto al 2016 e direttamente, sempre ISPRA ha comunicato come il fattore di emissione attuale delle biomasse legnose sia 388 g di PM2,5 per ogni Gj di energia prodotto (312g/Gj le centrali a biomasse), a conferma del fatto, anch’esso scientificamente verificato, che le dimensioni delle polveri sottili emesse dal legno siano dell’ordine della nanoparticelle (diametro dell’elica del DNA), che nessun filtro è in grado di trattenere. Non è possibile che interessi economici debbano portare ad affermazioni false da parte di società partecipate dallo Stato, tacendo inammissibili rischi per la vita delle persone!

3) Senza incentivi, produrre energie da biomasse può essere antieconomico e l’energia utilizzata può addirittura superare l’energia prodotta! Lo dimostrano vari studi che riporto nel mio articolo allegato.

4) Le biomasse comportano rischi di incendi e di infiltrazioni mafiose. Secondo il Procuratore di Cosenza Mario Spagnuolo e il Capo della Protezione civile regionale calabrese Carlo Tansi (Avvenire.it del 9.8.2017), dietro gli incendi nel Parco della Sila ci sono aziende forestali, che riforniscono di legname le centrali elettriche a biomasse: gli alberi bruciati mantengono un 70% di potere calorico e vengono cippati e bruciati nelle centrali, mentre senza incendi, essendo in un Parco nazionale, nessuno avrebbe potuto toccarli.

5) Le biomasse sono responsabili del taglio generalizzato degli alberi. Stanno causando la distruzione delle nostre foreste e delle alberature delle nostre città. Il consumo italiano di biomasse forestali vergini, secondo GSE (2017), tra elettrico e termico è circa 52 Mton/anno mentre secondo ENEA (2017) disporremo “solo” di 26 Mton/anno di biomasse vergini: la metà! Per mantenere accese le centrali stiamo deforestando e tagliando alberi dappertutto con le più varie motivazioni, ovviamente surrettizie…

6) Cominciamo ad avere anche evidenze scientifiche dirette di danni alla salute: danni respiratori, neurotossici e aumento del rischio cancerogeno sono mostrati nei lavoratori e negli abitanti vicino alle centrali a biomasse da vari studi scientifici, che riporto nel mio articolo allegato.

giovedì 16 gennaio 2020

In ricordo di Christopher Tolkien, il 3° figlio di J.R.R. venuto a mancare stanotte

Con dolore abbiamo appresa della dipartita di Christopher Tolkien, figlio dell’autore del Signore degli Anelli nonché esecutore letterario di tutte le opere del padre (morto nel 1973): grazie a lui, ad esempio, è stata conosciuta la Storia della Terra-di-mezzo (i cui 12 volumi alla base del Signore degli Anelli e del Silmarillion sono stati pubblicati tra il 1983 e il 1996), il Silmarillion (questo pubblicato nel 1977), i Racconti Incompiuti (1980), I Figli di Hùrin (2007) e Beren e Lùthien (2017).

Novantacinquenne, Christopher si è spento in un ospedale a Draguignan, nel sud della Francia, dove da tempo si era riservatamente trasferito con la moglie ed i due figli dopo aver insegnato lingua inglese al New College di Oxford dal 1964 al 1975: era l'ultimo membro vivente degli Inklings, un gruppo di discussione letteraria riunitosi durante il periodo tra gli anni trenta e cinquanta presso l'Università di Oxford per la riconquista dell’epica nella modernità e la cui eredità è stata (in parte) raccolta dalla Mythopoeic Society (finalizzata allo studio e discussione della letteratura fantastica, specialmente nelle opere di Tolkien, Lewis e Charles Williams, i tre membri più famosi degli Inkilings).

Ma è grazie a Cris se abbiamo potuto godere della Natura Vivente tanto amata dal padre (“La natura deve essere rispettata perché è di tutti e se la distruggiamo, staremo tutti peggio”), della sacralità per ogni albero (alla domanda "Da che parte stai?", Barbalbero risponde laconicamente: "Non sto dalla parte di nessuno, perché nessuno sta dalla mia parte, non so se mi capite. Nessuno si dà pena per i boschi quanto me, neanche gli Elfi oggigiorno"), dello spirito (in via di scomparsa) della campagna, dell'amore per la natura in generale e per la flora in particolare nonché del maltrattamento sociale ed umano come conseguenza del maltrattamento ecologico.

J.R.R. amava profondamente Cristopher ed a lui ha affidato il testimone. In una delle tante Lettere che gli ha indirizzato, scrisse: «In realtà io sono uno hobbit (in tutto tranne che nella statura). Amo i giardini, gli alberi e le fattorie non meccanizzate; fumo la pipa e apprezzo il buon cibo semplice (non surgelato), ma detesto la cucina francese; mi piacciono, e oso persino indossarli anche in questi giorni cupi, i panciotti ornati. Vado matto per i funghi (raccolti nei campi); ho un senso dell’umorismo molto semplice (che anche i miei critici più entusiasti trovano noioso); vado a letto tardi e mi alzo tardi (quando mi è possibile). Non viaggio molto».

Addio, Cristopher!

Non marcerò per strade spente e piatte
per formule precise, frasi fatte
nel mondo immutabile ove chi fa
con l'arte di creare
nul parte ha.
Non chinerò il capo al Dominio di Ferro,
interrando il mio piccolo scettro d'oro.
                     Mitopoeia - da Albero e Foglia


martedì 26 novembre 2019

Amilcare Troiano nuovo responsabile Parchi dei GRE

L'avv. Amilcare Troiano
Il Presidente nazionale dei GRE prof. Umberto Balistreri ha nominato Amilcare Troiano responsabile nazionale e referente dei Gruppi Ricerca Ecologica per le problematiche inerenti i Parchi e le riserve naturali.

L'avv. Troiano, nato a Napoli nel 1950, oltre ad un'intensissima vita forense, ha un'elevatissima professionalità nella gestione delle aree protette e tutela dell'ambiente.

Dal 2001 al 2006 è stato Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e, successivamente, Commissario Straordinario fino al 2008.

Dal 2009 il Ministro dell’Ambiente lo ha nominato Presidente del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, che è anche Ente Gestore delle Aree Marine Protette di S. Maria di Castellabate e Costa degli Infreschi e della Masseta. Grazie al suo impegno, nel 2011 il PNCVD è entrato a far parte della Rete Europea e Mondiale dei Geoparchi sotto l’egida dell’UNESCO e gli è stato conferito il Premio Internazionale “Un Bosco per Kyoto 2010” con la seguente motivazione: “Per aver operato nell’ambito territoriale del Parco del Cilento in maniera oculata e responsabile e per aver agito efficacemente, nel contesto della mitigazione climatica, promuovendo svariati e consistenti rimboschimenti nei comuni del Parco”.  

Nel 2010, inoltre, è stato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri componente del Comitato Nazionale per la realizzazione del progetto di valorizzazione e per la gestione del fondo speciale previsto per la celebrazione del millenario dell’Abbazia della Santissima Trinità di Cava dé Tirreni.

Ricca anche la vita associativa: già Presidente della Compagnia dei Parchi S.C.R.L., Amilcare Troiano è componente del Consiglio Direttivo della Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali (Federparchi), della quale è stato anche componente della Giunta Esecutiva e Vicepresidente, nonché componente del Consiglio del COMITATO ITALIANO IUCN. Nel 2011 la Provincia di Salerno lo ha nominato componente della Commissione "Progetto di riqualificazione dei castelli e dei beni di pregio della Provincia".

Sua anche la sottoscrizione della “Dichiarazione di Chefchaouen” (insieme a Spagna, Grecia e Marocco) a sostegno della candidatura della Dieta Mediterranea che l’UNESCO ha decretato Patrimonio Immateriale dell’Umanità il 16 novembre 2010 a Nairobi (Kenya): impegno pubblicamente riconosciuto nel 2011 dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e, nel 2012, dal Presidente della Giunta Regionale della Campania che lo ha nominato componente dell’Osservatorio Regionale per la Dieta Mediterranea.


All'avvocato Troiano vanno i più sentiti auguri di buon lavoro dai Gruppi Ricerca Ecologica Lazio.

mercoledì 6 novembre 2019

I 20 organismi nocivi individuati dall'UE, alcuni dei quali già arrivati nel Lazio

Aromia bungii o cerambicide delle drupacee
La Commissione ha pubblicato un elenco di 20 organismi nocivi da quarantena regolamentati, considerati organismi nocivi prioritari, che hanno il più grave impatto economico, ambientale e sociale sul territorio dell'UE. Gli Stati membri dovranno avviare campagne di informazione presso il pubblico, effettuare indagini annuali e predisporre piani di emergenza, esercizi di simulazione e piani d'azione per l'eradicazione di tali organismi nocivi.


L'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare tale regolamento stabilendo un elenco degli organismi nocivi prioritari. L'atto delegato è stato adottato dalla Commissione il 1º agosto 2019. Il Consiglio e il Parlamento non hanno sollevato obiezioni durante il successivo periodo di esame di 2 mesi. Il regolamento è pertanto pubblicato e può entrare in vigore a decorrere dal 14 dicembre prossimo. 

Per proteggere efficacemente la biodiversità europea, gli ecosistemi naturali e l'agricoltura dell'UE, e quindi anche la qualità di vita dei cittadini, è necessario innanzitutto arrestare l'impatto negativo sull'economia, sull'ambiente e sulla società degli organismi nocivi. Grazie a un nuovo indicatore messo a punto dal Centro comune di ricerca e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, è ora possibile di stimare i danni causati a vari livelli da questi organismi nocivi, anche per quanto riguarda aspetti meno tangibili quali il patrimonio paesaggistico e culturale, la biodiversità e gli ecosistemi. 

Sono così stati individuati individuare i 20 organismi più pericolosi su cui concentrare gli sforzi, tenendo conto anche della probabilità di diffusione e di insediamento e delle conseguenze di tali organismi nocivi per l'Unione.

Ma quali sono gli organismi nocivi prioritari individuati? E quali potrebbero essere di interesse del Lazio?
  • Agrilus anxius Gory: la trivellatrice bronzea della betulla è uno scarabeo del legno originario del Nord America, più numeroso nelle parti più calde del continente e raro nel nord. È un parassita che aggredisce gli alberi di betulla, spesso uccidendoli
  • Agrilus planipennis Fairmaire: il trivellatore di cenere di smeraldo è un buprestide verde originario dell'Asia nord-orientale. Le femmine depongono le uova nelle fessure della corteccia sugli alberi di frassino. Nel suo habitat originario, si trova in genere a bassa densità e non provoca danni significativi, ma al di fuori (Europa e del Nord America) risulta essere una specie invasiva altamente distruttiva per i frassini.
  • Anastrepha ludens (Loew): la mosca della frutta messicana è una specie di mosca del genere Anastrepha della famiglia tephritidae che colpisce la frutta caraibica: diffusa in America centrale, non è ancora giunta in Europa.
  • Anoplophora chinensis (Thomson): il tarlo asiatico ( da non confondere con la specie cogenere tarlo asiatico del fusto - Anoplophora glabripennis) è un coleottero cerambicide originario di  Cina, Corea, Malesia e Vietnam ma protagonista di numerosi eventi migratori con l'intensificarsi degli scambi commerciali intercontinentali (spostamento di vegetali sensibili infestati come giovani piante destinate alla piantagione che bonsai, sia legname ricavato dalle stesse) e che nel 2008 è stato rinvenuto per la prima volta nel Lazio in un circoscritto focolaio di infestazione nel parco comunale di Via Porta S. Sebastiano a Roma. Questi polifagi si nutrono a spese di numerosi alberi da frutto e da legno, boschi di latifoglie e piante ornamentali: la presenza di gallerie di alimentazione nelle branche principali compromette la stabilità statica dei palchi, mentre quelle scavate in prossimità del colletto provocano danni sulla stabilità generale della pianta; l’alberatura colpita presenta ingiallimento precoce delle foglie, debolezza generalizzata e crescita rallentata.
  • Anoplophora glabripennis (Motschulsky): è il tarlo asiatico del fusto, che qualora dovesse diffondersi in tutta l'UE comporterebbe una perdita diretta di oltre il 5% delle scorte complessive di legname in piedi di diverse specie arboree forestali dell'UE (quali ontano, frassino, faggio, betulla, olmo, acero o platano) il cui valore è pari a 24 miliardi di € e l'impatto economico sul settore forestale a monte potrebbe raggiungere i 50 miliardi di €;
  • Anthonomus eugenii Cano: il punteruolo del peperone è un piccolo coleottero (Curculionidae, Curculioninae, Anthonomini), originario del Messico, che si è diffuso in quasi tutta l'America Centrale, nei Caraibi e negli Stati Uniti del sud, dalla Florida alla California. In Europa è segnalato dal 2012 e nel 2013 è stato ritrovato nel territorio laziale, nella piana di Fondi in provincia di Latina, zona caratterizzata da una orticoltura intensiva in serra e pieno campo: le colture infestate erano il peperone dolce e quello piccante, verso quest'ultimo l'insetto sembrava avere maggiori preferenze. Negli anni 2017 e 2018 le rilevazioni hanno dato tutte esito negativo. La Regione Lazio ha quindi emesso un atto di avvenuta "eradicazione" dell'organismo nocivo.
  • Aromia bungii (Faldermann): è un coleottero originario della Corea e della Cina, in Italia conosciuto con il nome comune di "cerambicide delle Drupacee". Le principali piante ospiti sono: il genere Prunus (in particolare Prunus armeniaca - albicocco - e Prunus domestica - susino), Azadirachta indica, Bambusa textilis, Diospyros virginiana (stesso genere del cachi), Olea europea (olivo), Populus alba (pioppo bianco), Pterocarya stenoptera (stessa famiglia del noce), Punica granatum (melograno), Schima superba (Theaceae).
  • Bactericera cockerelli (Sulc.) : è una psilla diffusa in America centro - settentrionale e in Oceania, rinvenuta sulla Solanacee (sopratutto patate e pomodori). Causa una sindrome chiamata malattia gialla psillidea ed è spesso associata a Candidatus Liberibacter
  • Bactrocera dorsalis (Hendel): è una mosca della frutta invasiva originaria dell’Asia tropicale e internazionalmente conosciuto come “mosca orientale della frutta”, già intercettata - in Europa - in due frutteti nelle province di Napoli e Salerno: il danno, tipico delle mosche della frutta, è causato dalle larve che si sviluppano in modo gregario nei frutti attaccati, nutrendosi del mesocarpo e provocando il disfacimento dei tessuti e/o la cascola anticipata. E' un dittero estremamente polifago, potendo attaccare i frutti di oltre 470 piante ospiti incluse colture arboree ed erbacee comunemente presenti sul nostro territorio: Citrus sp., Malus sp., Prunus sp., Diospyros sp., Vitis sp., Pyrus sp., diverse solanacee (in particolare pomodoro) e cucurbitacee (tra cui cocomero, cetriolo e zucca). L’azione di B. dorsalis potrebbe avere un grosso impatto economico negativo sul settore ortofrutticolo italiano sia per i danni diretti alle colture interessate, sia per le misure da quarantena internazionali che potrebbero bloccare l’esportazione dei nostri prodotti a livello mondiale.
  • Bactrocera zonata (Saunders): è la mosca della pesca, originaria del sud e sud-est asiatico, dove attacca un'ampia varietà di frutti di bosco, ad es. pesca, guava e mango e quindi è comunemente noto come Peach Fruit Fly. Arrivata in Medio Oriente, potrebbe presto giungere in Italia.
  • Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.: è un nematode del legno delle conifere, in modo particolare al genere Pinus (in Italia le specie suscettibili al nematode sono Pinus pinaster, P. sylvestris, P. nigra austriaca, P. halepensis, P. mugo, P. strobus.), e ne causa il deperimento; in Europa è stato segnalato per la prima volta alla fine del 1999 in Portogallo, su P. pinaster;
  • Candidatus Liberibacter spp.: è un genere di batteri gram-negativi della famiglia delle Rhizobiaceae, agente causale della malattia di Huanglongbing o di inverdimento degli agrumi. Non è ancora stato rinvenuto in Europa.
  • Conotrachelus nenuphar (Herbst): lo scarabeo delle prugne, e si trova su mele, nettarine, prugne, ciliegie, pesche, albicocche, pere e mele cotogna, causando danni irreparabili ai raccolti facendo cadere prematuramente i frutti: è diffuso in America settentrionale e non ancora rinvenuto in Europa.
  • Dendrolimus sibiricus Tschetverikov: nota anche come falena di seta siberiana, è molto diffusa nelle foreste di conifere della Siberia, della Cina nordorientale, della Mongolia settentrionale e della Corea del Nord, ma negli ultimi anni è stato trovato nelle regioni centrali della parte europea della Russiae nelle foreste dell'Europa orientale
  • Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa: è l’agente della “macchia nera” degli agrumi, una malattia devastante che deprezza notevolmente le produzioni agrumicole rendendo invendibili i frutti attaccati, e ne riduce la produzione favorendo la cascola; questo patogeno non dovrebbe essere presente in Europa ma deve essere oggetto di particolare attenzione in quanto, in anni recenti, sono state segnalate numerose intercettazioni di materiale vegetale infetto alle frontiere (inclusi, nel 2019, frutti sintomatici provenienti dalla Tunisia);
  • Popillia japonica Newman: è un coleottero che appartiene alla famiglia degli scarabei altamente distruttivo per le piante ed i vegetali. Originaria del Giappone, in Italia non dovrebbe esistere ma dal 2014 vi è stata introdotta involontariamente dall’uomo attraverso i suoi spostamenti: la sua presenza è stata registrata in Lombardia e in Piemonte
  • Rhagoletis pomonella Walsh: il verme delle mele, noto anche come il verme della ferrovia, è una specie di mosca della frutta e un parassita di diversi tipi di frutti, principalmente mele. La larva è lo stadio del ciclo di vita di questo insetto che provoca l'effettivo danno al frutto: lo fa ammaccare, decadere e infine cadere prima della maturazione. E' diffuso in nord America e non è ancora giunto in Europa.
  • Spodoptera frugiperda (Smith): conosciuto come Lafigma o anche con il suo nome inglese Fall Armyworm (FAW), è un bruco che si nutre di mais e di un'ottantina di altre colture, tra cui riso, verdure, arachidi e cotone: potrebbe minacciare la sicurezza alimentare e il sostentamento di milioni di piccoli agricoltori in Africa e in Asia, e non è ancora giunto in Europa.
  • Thaumatotibia leucotreta (Meyrick): è un lepidottero estremamente polifago ospitato da Avocado (Persea americana), Citrus spp, Mais (Zea mays), Cotone (Gossypium spp), e Prunus spp, di cui danneggia irrimediabilmente i frutti; diffuso in Africa, non è ancora giunto in Europa.
  • Xylella fastidiosa (Wells et al.): è l'organismo nocivo che ha il maggiore impatto sulle colture agricole, frutti compresi, e che potrebbe causare perdite di produzione annuali pari a 5,5 miliardi di €, andando a colpire il 70% del valore della produzione UE degli olivi più vecchi (che hanno più di 30 anni) e il 35 % del valore di produzione delle piante più giovani nel caso in cui il batterio si diffondesse in tutta l'UE.

venerdì 25 ottobre 2019

Corte di Giustizia UE: giù le mani dai lupi!

Mentre in Italia la Conferenza Stato - Regioni tiene bloccato da più di un anno e mezzo il nuovo Piano di Gestione e conservazione del lupo senza la misura degli abbattimenti (che la scienza ha ampiamente dimostrato essere totalmente inutili), nonostante il favore della stragrande maggioranza delle Regioni (solo la Regione Toscana, la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano non hanno rilasciato dichiarazioni di voto), un'importante chiarimento ci arriva dalla Corte di Giustizia dell'UE, la quale, chiamata ad esprimesi su una pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte amministrativa suprema della Finlandia,  ha precisato che l’articolo 16, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, dev’essere interpretato nel senso che esso osta all’adozione di decisioni che concedono deroghe al divieto di uccisione deliberata del lupo, sancito all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’allegato IV, lettera a), di tale direttiva, a titolo di caccia di gestione, il cui obiettivo è la lotta al bracconaggio, se: 
  1. l’obiettivo perseguito da tali deroghe non è comprovato in modo chiaro e preciso e se, alla luce di dati scientifici rigorosi, l’autorità nazionale non riesce a dimostrare che siffatte deroghe sono idonee a raggiungere tale obiettivo; 
  2. non è debitamente dimostrato che l’obiettivo da esse perseguito non possa essere raggiunto mediante un’altra soluzione valida, posto che la mera esistenza di un’attività illecita o le difficoltà incontrate nell’effettuazione del controllo di quest’ultima non possono costituire un elemento sufficiente a tal riguardo; 
  3. non è garantito che le deroghe non pregiudicheranno il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella loro area di ripartizione naturale; 
  4. le deroghe non sono state oggetto di una valutazione dello stato di conservazione delle popolazioni della specie interessata nonché dell’impatto che la deroga prevista può avere su quest’ultimo, a livello del territorio di tale Stato membro o, eventualmente, a livello della regione biogeografica interessata qualora le frontiere di tale Stato membro coprano più regioni biogeografiche o, ancora, se l’area di ripartizione naturale della specie lo richiede, e, nella misura del possibile, sul piano transfrontaliero, e non sono soddisfatte tutte le condizioni relative alla base selettiva e alla misura limitata delle catture di un numero limitato e specificato di taluni esemplari delle specie indicate nell’allegato IV della suddetta direttiva in condizioni rigorosamente controllate, il cui rispetto deve essere accertato con riferimento, segnatamente, al livello della popolazione, del suo stato di conservazione e delle sue caratteristiche biologiche. 
Inoltre, spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avviene nel procedimento principale.

Ma leggiamo tutta la sentenza:




CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sez. 2^, 10/10/2019 Sentenza C‑674/17
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
10 ottobre 2019


Nella causa C‑674/17,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia), con decisione del 28 novembre 2017, pervenuta in cancelleria il 1° dicembre 2017, nel procedimento promosso dalla
Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry
con l’intervento di:
Risto Mustonen,
Kai Ruhanen,
Suomen riistakeskus,
LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, e C. Vajda, giudici,
avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe
cancelliere: R. Schiano, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 gennaio 2019,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry, da S. Kantinkoski e L. Iivonen;
– per K. Ruhanen, da P. Baarman, asianajaja;
– per il Suomen riistakeskus, da S. Härkönen, in qualità di agente;
– per il governo finlandese, da J. Heliskoski, in qualità di agente;
– per il governo danese, da J. Nymann-Lindegren, M. Wolff e P. Ngo; in qualità di agenti;
– per il governo svedese, da A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev, J. Lundberg e H. Eklinder, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da M. Huttunen e C. Hermes, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 maggio 2019,
ha pronunciato la seguente
Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva “habitat”»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento promosso dalla Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry (in prosieguo: la «Tapiola»), in merito alla legittimità di decisioni del Suomen riistakeskus (Agenzia finlandese per la fauna selvatica; in prosieguo: «l’Agenzia») che concedono deroghe per la caccia al lupo.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione

3 L’articolo 1 della direttiva «habitat», intitolato «Definizioni», è del seguente tenore:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
(…)
i) Stato di conservazione di una specie: l’effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l’importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all’articolo 2;
Lo “stato di conservazione” è considerato “soddisfacente” quando:
– i dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,
– l’area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile e
– esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.
(…)».

4 L’articolo 2 della direttiva in parola prevede quanto segue:
«1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.
2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali».

5 L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva summenzionata è redatto nei seguenti termini:
«Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:
a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale;
b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell’ambiente naturale;
d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo».

6 L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» così recita:
«A condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):
a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
c) nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente.
d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all’allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti».

7 Tra le specie animali «di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa», il cui elenco è stabilito nell’allegato IV, lettera a), della stessa direttiva, si annovera, in particolare, il «Canis lupus [il lupo] tranne (…) le popolazioni finlandesi all’interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)».
Diritto finlandese

8 Conformemente all’articolo 37, terzo comma, della metsästyslaki (615/1993) (legge sulla caccia n. 615/1993), del 28 giugno 1993, come modificata dalla legge (159/2011) del 18 febbraio 2011 (in prosieguo: la «legge sulla caccia»), il lupo è sottoposto ad un regime di tutela permanente.

9 Ai sensi dell’articolo 41, primo comma, di tale legge, l’Agenzia può rilasciare l’autorizzazione a derogare alla tutela prevista dall’articolo 37 della medesima legge, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste agli articoli da 41a a 41c di detta legge. L’articolo 41, quarto comma, della legge in esame precisa che un decreto governativo può fissare le norme specifiche concernenti la procedura da seguire al momento della concessione di una deroga, le disposizioni che devono regolare la deroga, la dichiarazione delle catture effettuate in base alla deroga, la durata della deroga e la valutazione delle condizioni di concessione della deroga, nonché prevedere le date in cui è possibile derogare alla tutela prevista dall’articolo 37. In forza dell’articolo 41, quinto comma, della legge sulla caccia, può essere stabilito un numero massimo annuo di catture effettuate in base alle deroghe. Un decreto del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste può stabilire le norme specifiche, in particolare per quanto riguarda la quantità massima di catture autorizzate.

10 L’articolo 41a, terzo comma, della legge sulla caccia, che recepisce nell’ordinamento giuridico finlandese l’articolo 16, paragrafo 1, lettera e), della direttiva «habitat», prevede quanto segue:
«Una deroga riguardante il lupo, l’orso, la lontra e la lince può essere concessa anche per catturare o abbattere su base selettiva e in misura limitata taluni esemplari in condizioni rigorosamente controllate».

11 Il decreto governativo (452/2013), emanato in base all’articolo 41, quarto comma e all’articolo 41a, quarto comma, della legge sulla caccia, indica, al suo articolo 3, primo comma, punto 1, che una deroga come quella prevista all’articolo 41a, terzo comma, di tale legge può essere concessa per catturare o uccidere lupi nella zona di gestione del patrimonio rangifero tra il 1º ottobre e il 31 marzo e, nel resto del paese, tra il 1º novembre e il 31 marzo e, al suo articolo 4, terzo comma, precisa che una siffatta deroga può essere concessa solo per cacciare in zone in cui la specie interessata è fortemente rappresentata.

12 Il decreto (1488/2015) del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, emanato per l’anno venatorio 2015-2016, sul fondamento dell’articolo 41, quinto comma, della legge sulla caccia, ha fissato a 46 il numero massimo di esemplari di lupi di cui poteva essere autorizzata la cattura al di fuori della zona di allevamento delle renne, in applicazione delle deroghe di cui all’articolo 41a, terzo comma, di tale legge. Il decreto del medesimo ministero (1335/2016), emanato per gli anni venatori 2016-2018, ha fissato a 53, per ciascuno di questi due anni, il numero massimo di esemplari di lupi di cui può essere autorizzata la cattura al di fuori della zona di gestione del patrimonio rangifero, in base alle deroghe di cui all’articolo 41, primo comma, di detta legge.

13 Il 22 gennaio 2015 il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste ha adottato un nuovo piano di gestione della popolazione di lupi in Finlandia, sulla base dei risultati di una valutazione dell’evoluzione della politica nazionale in materia di grandi carnivori (in prosieguo: il «piano di gestione dei lupi»). Secondo tale piano, il cui obiettivo è di porre e di mantenere la popolazione di lupi in uno stato di conservazione soddisfacente, la dimensione minima di una popolazione di lupi vitale è di 25 coppie riproduttive. Da detto piano emerge altresì che la gestione della popolazione di lupi in Finlandia è destinata a fallire qualora non si tenga conto delle esigenze delle persone che risiedono e lavorano nei territori dei branchi, considerata, in particolare, l’accettazione sociale crescente della caccia illegale ai lupi in determinate circostanze. L’obiettivo delle deroghe di gestione è quindi di assicurare la sussistenza del branco locale, favorendo al contempo la coesistenza dei lupi e dell’uomo. In quest’ottica si intende intervenire contro esemplari che arrecano danno e prevenire in tal modo l’abbattimento illegale di lupi.

14 Il piano di gestione dei lupi poggia sul principio di una gestione a livello locale della popolazione di lupi, branco per branco. Pertanto, per garantire la vitalità di un branco di lupi, la deroga concessa dall’Agenzia in applicazione dell’articolo 41a, terzo comma, della legge sulla caccia deve essere corredata da una selezione degli esemplari da cacciare. La caccia dev’essere diretta contro un esemplare giovane del branco, in modo da minimizzare gli effetti probabili sulla vitalità del branco. Occorre selezionare come bersaglio l’esemplare che provoca danni o arreca disturbo alle persone residenti nel territorio dei lupi o alla loro proprietà.

15 Infine, le deroghe devono riguardare zone in cui la specie è fortemente rappresentata e non devono eccedere il numero massimo di catture fissato dal decreto del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16 Con due decisioni del 18 dicembre 2015, l’Agenzia ha concesso, rispettivamente, al sig. Risto Mustonen e al sig. Kai Ruhanen deroghe, in applicazione dell’articolo 41 e dell’articolo 41a, terzo comma, della legge sulla caccia, per abbattere un totale di sette lupi nel periodo compreso tra il 23 gennaio e il 21 febbraio 2016 nella regione della Savonia settentrionale (Finlandia). La prima decisione autorizzava l’abbattimento di due lupi nel territorio del branco di Juudinsalo (Finlandia) e di due altri nel territorio situato tra Sukeva (Finlandia) e Laakajärvi (Finlandia) e la seconda, l’abbattimento di un lupo nel territorio del branco di Vieremä-Kajaani-Sonkajärvi (Finlandia) e di due lupi nel territorio del branco di Kiuruvesi-Vieceä (Finlandia).

17 L’Agenzia ha motivato le proprie decisioni facendo riferimento alle disposizioni di legge applicabili nonché al piano di gestione, descrivendo la composizione dei branchi interessati e menzionando i danni causati ai cani dai lupi e la preoccupazione delle popolazioni locali. Essa ha precisato che la tutela rigorosa fondata sulla concessione di deroghe cosiddette «a titolo di prevenzione di danni» non aveva consentito di raggiungere gli obiettivi descritti nel piano di gestione precedente. Infatti, secondo l’Agenzia, l’obiettivo delle deroghe concesse a titolo di gestione della popolazione di lupi era di porre in essere un approccio di gestione di tale popolazione basato sulla legge, che consenta di intervenire contro esemplari cha arrecano disturbo, prevenendo al contempo l’abbattimento illegale.

18 L’Agenzia ha sottolineato che, nelle zone interessate, non esisteva una soluzione più soddisfacente rispetto a quella di concedere dette deroghe, e ha aggiunto che il carattere selettivo e circoscritto della caccia si concretizzava grazie ai limiti geografici e quantitativi fissati nelle decisioni nonché grazie al rispetto del metodo di caccia previsto da queste ultime.

19 L’Agenzia ha altresì indicato che occorreva evitare di abbattere un maschio dominante nonché un esemplare sul quale fosse stato apposto un dispositivo di marchiatura. Essa raccomandava ai destinatari di tali decisioni di cacciare in modo mirato esemplari giovani o arrecanti danno e precisava che, nel caso in cui, successivamente all’adozione delle stesse decisioni, i branchi e gli esemplari fossero stati vittime, prima dell’inizio della caccia autorizzata, di mortalità accertata dalle autorità, tale circostanza doveva essere presa in considerazione per ridurre, in termini quantitativi, la portata dell’autorizzazione.

20 La Tapiola, un’associazione finlandese per la tutela dell’ambiente, ha proposto ricorsi avverso queste due decisioni dell’Agenzia presso l’Itä-Suomen hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo della Finlandia orientale, Finlandia). Con decisioni dell’11 febbraio 2016, tale giudice ha dichiarato irricevibili detti ricorsi, per il motivo che la Tapiola non era legittimata ad agire nel caso di specie.

21 Con ordinanze del 29 maggio 2017, il Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia) ha annullato le decisioni dell’Itä-Suomen hallinto oikeus (Tribunale amministrativo della Finlandia orientale) e ha esaminato i ricorsi proposti dalla Tapiola.

22 Il giudice del rinvio sottolinea che il lupo è una specie gravemente minacciata in Finlandia. Il numero di lupi sarebbe notevolmente mutato negli ultimi anni, probabilmente a causa del bracconaggio. Poiché le deroghe, che consentono l’uccisione dei lupi in forza della cosiddetta caccia «di gestione della popolazione», sono concesse per una determinata zona, esso si chiede, in particolare, se lo stato di conservazione di una specie debba essere valutato, ai fini della concessione di una siffatta deroga ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera e), della direttiva «habitat», con riguardo a tale zona o all’intero territorio dello Stato membro. Esso si chiede altresì in quale misura siffatte deroghe possano essere giustificate dalla riduzione del bracconaggio e quale sia l’influenza, a tal riguardo, del fatto che esse rientrano nell’ambito di un piano di gestione nazionale e di una normativa nazionale che fissa un numero massimo di esemplari catturabili ogni anno nel territorio nazionale. Esso chiede inoltre chiarimenti in merito all’incidenza delle difficoltà relative al controllo del bracconaggio, nell’ambito dell’analisi dell’esistenza di una valida soluzione alternativa all’uccisione dei lupi. Infine, esso intende sapere se la volontà di evitare il verificarsi di danni ai cani e di incrementare il sentimento generale di sicurezza delle popolazioni che risiedono nel territorio di cui trattasi rientrino tra i motivi che possono giustificare l’applicazione di detta deroga.

23 Ciò premesso, il Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 16, paragrafo 1, lettera e), della direttiva [«habitat»], in considerazione del suo tenore letterale, ammetta il rilascio, su richiesta di singoli cacciatori, di deroghe circoscritte a livello regionale per la [caccia di gestione].
  • Se, nel valutare la suddetta questione, assuma rilievo il fatto che l’esercizio del potere discrezionale riconosciuto in sede di decisione sulle deroghe segue un piano nazionale di gestione della popolazione e si attiene a un numero massimo di capi abbattuti fissato in un regolamento nell’ambito del quale possono essere annualmente rilasciate deroghe per il territorio dello Stato membro.
  • Se nell’ambito della valutazione possano assumere rilievo altri aspetti quali l’obiettivo di prevenire aggressioni a danno dei cani e di incrementare il senso di sicurezza generale.
2) Se il rilascio di deroghe per la caccia di gestione della popolazione ai sensi della prima questione pregiudiziale possa essere giustificato alla luce del fatto che non esiste un’altra soluzione valida a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» per evitare il bracconaggio.
  • Se, in tal caso, possano essere prese in considerazione le difficoltà pratiche nell’effettuazione del controllo contro il bracconaggio.
  • Se nel valutare l’esistenza di un’altra soluzione valida possa assumere rilievo anche l’obiettivo di impedire le aggressioni a danno dei cani e di incrementare il senso di sicurezza generale.
3) Come debba essere valutato in sede di concessione di deroghe circoscritte a livello regionale il presupposto indicato nell’articolo 16, paragrafo 1, della [direttiva «habitat»] relativo allo stato di conservazione delle popolazioni delle specie.
  • Se lo stato di conservazione delle popolazioni della specie debba essere valutato con riferimento sia a un determinato territorio, sia all’intero territorio dello Stato membro o con riferimento a un’area ancora maggiore di ripartizione della specie interessata.
  • Se i presupposti stabiliti nell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva [«habitat»] per la concessione di una deroga possano essere soddisfatti benché, in base a una corretta valutazione, lo stato di conservazione delle popolazioni della specie non possa essere considerato soddisfacente ai sensi [di tale] direttiva.
  • In caso di risposta affermativa alla questione che precede, in quale situazione ciò possa essere preso in considerazione».

Sulle questioni pregiudiziali

24 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 16, paragrafo 1, lettera e), della direttiva «habitat» debba essere interpretato nel senso che esso osta all’adozione di decisioni che concedono deroghe al divieto di uccisione deliberata del lupo, enunciato all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’allegato IV, lettera a), di tale direttiva, a titolo di caccia di gestione, il cui obiettivo è la lotta al bracconaggio.

25 In via preliminare, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva «habitat», quest’ultima ha lo scopo di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri. Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva, le misure adottate in forza di quest’ultima sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse per l’Unione europea, e tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

26 L’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e d), della direttiva «habitat» impone agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), della medesima, nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale nonché di deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo [sentenza del 17 aprile 2018, Commissione/Polonia (Foresta di Białowieża), C‑441/17, EU:C:2018:255, punto 230].

27 Il rispetto di tale disposizione impone agli Stati membri non solo l’adozione di un quadro normativo completo, ma anche l’attuazione di misure di tutela concrete e specifiche. Del pari, il regime di rigorosa tutela presuppone l’adozione di misure coerenti e coordinate di carattere preventivo. Un tale regime di rigorosa tutela deve pertanto consentire di evitare effettivamente la cattura o l’uccisione deliberata nell’ambiente naturale nonché il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), della direttiva «habitat» [sentenza del 17 aprile 2018, Commissione/Polonia (Foresta di Białowieża), C‑441/17, EU:C:2018:255, punto 231 e giurisprudenza ivi citata].
28 Sebbene l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» autorizzi gli Stati membri a derogare alle disposizioni dei suoi articoli da 12 a 14 nonché del suo articolo 15, lettere a) e b), una deroga adottata su tale base è subordinata, nei limiti in cui consente a detti Stati membri di sottrarsi agli obblighi inerenti al regime di rigorosa tutela delle specie naturali, alla condizione che non esista un’altra soluzione valida e che tale deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale.

29 Occorre notare che siffatte condizioni riguardano tutte le ipotesi previste all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva in esame.

30 Va anche sottolineato che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat», che definisce in maniera precisa ed esaustiva le condizioni alle quali gli Stati membri possono derogare ai suoi articoli da 12 a 14 nonché al suo articolo 15, lettere a) e b), costituisce un’eccezione al regime di rigorosa tutela, che va interpretata restrittivamente (v., in tal senso, sentenze del 20 ottobre 2005, Commissione/Regno Unito, C‑6/04, EU:C:2005:626, punto 111, nonché del 10 maggio 2007, Commissione/Austria, C‑508/04, EU:C:2007:274, punti 110 e 128) e che fa gravare l’onere della prova dell’esistenza delle condizioni richieste, per ciascuna deroga, sull’autorità che adotta la relativa decisione (v., per analogia, sentenza dell’8 giugno 2006, WWF Italia e a., C‑60/05, EU:C:2006:378, punto 34).

31 Peraltro, va osservato che la specie canis lupus, comunemente denominata lupo, si annovera tra le specie animali «di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa», il cui elenco è stabilito nell’allegato IV, lettera a), della direttiva «habitat», ad eccezione, in particolare, delle «popolazioni finlandesi all’interno della zona di gestione del patrimonio rangifero».

32 Infine, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, la nozione di «cattura» ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat», deve essere intesa nel senso che comprende sia la cattura che l’uccisione di esemplari delle specie interessate, cosicché tale disposizione, in linea di principio, può fungere da fondamento per l’adozione di deroghe dirette, segnatamente, a consentire l’uccisione di esemplari delle specie indicate nell’allegato IV, lettera a), della direttiva in parola, nel rispetto delle condizioni specifiche ivi previste.

33 È alla luce di tali considerazioni preliminari che vanno esaminati i quesiti del giudice del rinvio.

34 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’obiettivo perseguito da una deroga concessa ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat», occorre rilevare che, mentre le lettere da a) a d), di tale disposizione chiariscono, per ciascuna delle deroghe ivi previste, gli obiettivi perseguiti, vale a dire l’interesse alla protezione della fauna e della flora selvatiche e alla conservazione degli habitat naturali [lettera a)], la prevenzione di gravi danni [lettera b)], l’interesse della sanità e della sicurezza pubblica nonché l’interesse pubblico rilevante [punto d)], finalità didattiche e di ricerca, il ripopolamento e la reintroduzione delle specie [punto d)], ciò non avviene per la lettera e), di detta disposizione, dato che quest’ultima disposizione non precisa l’obiettivo perseguito dalla relativa deroga.

35 Peraltro, le deroghe fondate sull’articolo 16, paragrafo 1, lettera e), della direttiva «habitat» devono rispondere a condizioni supplementari rispetto a quelle di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a d), di tale direttiva. Esse consentono, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato e specificato di taluni esemplari delle specie indicate nell’allegato IV della direttiva in parola.

36 L’articolo 16, paragrafo 1, lettera e), della direttiva «habitat» non può dunque costituire una base giuridica generale per la concessione delle deroghe all’articolo 12, paragrafo 1, di tale direttiva, salvo privare le altre ipotesi dell’articolo 16, paragrafo 1, di detta direttiva e detto regime di rigorosa tutela, del loro effetto utile.

37 Di conseguenza, l’obiettivo di una deroga fondata sull’articolo 16, paragrafo 1, lettera e), della direttiva «habitat», in linea di principio, non può confondersi con gli obiettivi delle deroghe basate sull’articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a d), della suddetta direttiva, sicché la prima disposizione può fungere da fondamento per l’adozione di una deroga solo nei casi in cui le seconde disposizioni non siano pertinenti.

38 Ad ogni modo, le deroghe concesse a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva di cui trattasi, complessivamente, non devono produrre effetti contrastanti con gli obiettivi perseguiti da quest’ultima, quali ricordati al punto 25 della presente sentenza.

39 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che le deroghe di cui trattasi nel procedimento principale, al pari del piano di gestione dei lupi nel cui ambito si inserivano, perseguivano l’obiettivo consistente nel ridurre il bracconaggio. La prevenzione del nocumento ai cani e l’incremento del sentimento generale di sicurezza delle persone residenti in prossimità delle zone occupate dai lupi erano presentati come mezzi pertinenti a tal riguardo e strettamente connessi a tale obiettivo, nei limiti in cui la loro realizzazione doveva contribuire, secondo l’Agenzia, ad aumentare la «tolleranza sociale» delle popolazioni umane locali rispetto al lupo e, di conseguenza, a far diminuire la caccia illegale.

40 Inoltre, da un quesito posto dalla Corte in udienza si evince che il piano di gestione dei lupi approvato nel 2015 comprendeva misure e progetti per raggiungere uno stato di conservazione soddisfacente di tale specie e che l’autorizzazione della caccia di gestione dei lupi aveva come scopo di rafforzare l’atteggiamento benevolo degli abitanti nei confronti del lupo e, di conseguenza, di ridurre il bracconaggio.

41 Va quindi ricordato che gli obiettivi invocati a sostegno di una deroga devono essere definiti in maniera chiara, precisa e documentata nella decisione di deroga. Infatti, una deroga basata sull’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» può costituire unicamente un’applicazione concreta e puntuale per soddisfare precise esigenze e situazioni specifiche (v., per analogia, sentenze dell’8 giugno 2006, WWF Italia e a., C‑60/05, EU:C:2006:378, punto 34, nonché dell’11 novembre 2010, Commissione/Italia, C‑164/09, non pubblicata, EU:C:2010:672, punto 25).

42 A tal riguardo, si deve rilevare, in primo luogo, che dal contenuto delle decisioni di deroga di cui trattasi nel procedimento principale e, in particolare, dal piano di gestione in cui si inseriscono, si evince che il bracconaggio costituiva, tenuto conto dell’obiettivo della direttiva «habitat», una sfida importante per la preservazione delle specie minacciate. Il giudice del rinvio ha precisato, a tal riguardo, che il numero di lupi in Finlandia ha oscillato notevolmente nel corso degli anni e che esso presume che tali oscillazioni siano legate al bracconaggio che, stante lo status di specie minacciata del lupo, costituiva una questione cruciale per la conservazione di quest’ultimo. Peraltro, in occasione dell’udienza, sia l’Agenzia che il governo finlandese hanno confermato che la lotta al bracconaggio mirava, quale obiettivo finale, alla conservazione della specie interessata.

43 La lotta al bracconaggio può pertanto essere invocata come metodo che contribuisce al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, della specie interessata e, quindi, come obiettivo coperto dall’articolo 16, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva.

44 In secondo luogo, per quanto riguarda l’idoneità delle deroghe adottate ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera e), di detta direttiva a raggiungere l’obiettivo perseguito, si deve sottolineare che, nei limiti in cui le deroghe di cui trattasi nel procedimento principale erano riconducibili a una sperimentazione diretta a verificare se un’autorizzazione limitata della caccia legale potesse contribuire a ridurre il bracconaggio e, in definitiva, a migliorare lo stato di conservazione della popolazione di lupi, la loro idoneità a conseguire tali obiettivi, nelle circostanze in cui è stata chiesta la loro concessione, non era scevra da incertezze al momento della loro adozione da parte dell’Agenzia.

45 In un contesto del genere, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni, spetta all’autorità nazionale avvalorare, sulla base di dati scientifici rigorosi, compresi, se del caso, dati comparativi relativi alle conseguenze della caccia di gestione sullo stato di conservazione del lupo, l’ipotesi secondo cui l’autorizzazione della caccia di gestione può realmente far diminuire la caccia illegale, e ciò in una misura tale da esplicare un effetto positivo netto sullo stato di conservazione della popolazione di lupi, tenendo conto al contempo del numero di deroghe previste e delle stime più recenti del numero di catture illegali.

46 Nel caso di specie, l’Agenzia sostiene che sarebbe dimostrato che la caccia di gestione è idonea a ridurre il bracconaggio, il che viene contestato dalla Tapiola e dalla Commissione europea. Il giudice del rinvio, dal canto suo, spiega che nessuna prova scientifica consente di giungere alla conclusione che la caccia legale di una specie protetta faccia diminuire il bracconaggio in una misura tale da produrre globalmente un effetto positivo sullo stato di conservazione del lupo. Spetterà quindi a detto giudice stabilire, in via definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, l’idoneità delle deroghe concesse per la caccia di gestione a conseguire il loro obiettivo di lotta al bracconaggio nell’interesse della tutela della specie e nel rispetto, da parte dell’Agenzia, dei suoi obblighi a tal riguardo.

47 In secondo luogo, una deroga non può essere concessa ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» quando l’obiettivo perseguito dalla medesima può essere raggiunto attraverso un’altra soluzione valida, ai sensi della stessa disposizione. Pertanto, una deroga del genere può essere concessa solo in assenza di una misura alternativa che consenta di raggiungere l’obiettivo perseguito in modo soddisfacente, rispettando al contempo i divieti previsti dalla suddetta direttiva.

48 Nel caso di specie, si deve considerare che la mera esistenza di un’attività illecita quale il bracconaggio o le difficoltà incontrate nell’effettuare il controllo su quest’ultima non possono essere sufficienti per dispensare uno Stato membro dal suo obbligo di garantire la tutela delle specie protette ai sensi dell’allegato IV della direttiva «habitat». In una situazione del genere, esso è al contrario tenuto a privilegiare il controllo rigoroso ed efficace su tale attività illecita, da un lato, e l’applicazione di mezzi che non comportino l’inosservanza dei divieti sanciti dagli articoli da 12 a 14, nonché dall’articolo 15, lettere a) e b), di tale direttiva, dall’altro.

49 Va inoltre rilevato che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» impone agli Stati membri di fornire una motivazione precisa ed adeguata quanto all’assenza di un’altra soluzione valida che consenta di conseguire gli obiettivi invocati per giustificare la deroga di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2007, Commissione/Finlandia, C‑342/05, EU:C:2007:341, punto 31).

50 Tale obbligo di motivazione non è soddisfatto qualora la decisione di deroga non contenga né una menzione relativa all’inesistenza di un’altra soluzione valida né un rinvio alle relazioni tecniche, giuridiche e scientifiche pertinenti a tal riguardo (v., per analogia, sentenze del 16 ottobre 2003, Ligue pour la protection des oiseaux e a., C‑182/02, EU:C:2003:558, punto 14, nonché del 21 giugno 2018, Commissione/Malta, C‑557/15, EU:C:2018:477, punti 50 e 51).

51 Alla luce di quanto precede, spetta alle autorità nazionali competenti, nell’ambito dell’autorizzazione di deroghe come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, dimostrare che, tenuto conto in particolare delle migliori conoscenze scientifiche e tecniche pertinenti, nonché alla luce delle circostanze relative alla situazione specifica in esame, non esiste nessun’altra soluzione valida che consenta di raggiungere l’obiettivo perseguito nel rispetto dei divieti sanciti nella direttiva «habitat».

52 Nel caso di specie, la decisione di rinvio non contiene alcun elemento che indichi che l’Agenzia abbia dimostrato che l’unico modo per conseguire l’obiettivo invocato a sostegno delle deroghe di gestione consisteva nell’autorizzare, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera e), della direttiva «habitat», un certo livello di caccia di gestione del lupo.

53 Pertanto, risulta che le decisioni che autorizzano deroghe come quelle di cui trattasi nel procedimento principale non soddisfano il requisito di una motivazione precisa ed adeguata relativa all’assenza di un’altra soluzione valida che consenta di raggiungere l’obiettivo invocato, ricordato al punto 49 della presente sentenza, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio confermare.

54 In terzo luogo, occorre assicurarsi che la deroga di cui trattasi non violi la condizione, sancita all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat», secondo cui tale deroga non deve pregiudicare il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale.

55 Infatti, lo stato di conservazione soddisfacente delle suddette popolazioni nella loro area di ripartizione naturale costituisce un presupposto necessario per la concessione delle deroghe previste dall’articolo 16, paragrafo 1 (v., in tal senso, sentenza del 10 maggio 2007, Commissione/Austria, C‑508/04, EU:C:2007:274, punto 115).

56 A tal riguardo, va ricordato che l’articolo 1, lettera i), della direttiva «habitat» qualifica uno stato di conservazione come soddisfacente quando, in primo luogo, i dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene, in secondo luogo, l’area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile e, in terzo luogo, esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

57 Una deroga ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» deve quindi essere fondata su criteri definiti in modo tale da garantire la preservazione a lungo termine dell’andamento e della stabilità sociale della specie interessata.

58 Pertanto, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 79 a 82 delle sue conclusioni, in sede di valutazione della concessione di una deroga fondata su detto articolo 16, paragrafo 1, spetta all’autorità nazionale competente determinare, in particolare a livello nazionale o, eventualmente, a livello della regione biogeografica interessata qualora le frontiere di tale Stato membro coprano più regioni biogeografiche o, ancora, se l’area di ripartizione naturale di tale specie lo richieda, e, nella misura del possibile, sul piano transfrontaliero, in un primo momento, lo stato di conservazione delle popolazioni delle specie interessate e, in un secondo momento, gli impatti geografici e demografici che le deroghe previste possono produrre sul medesimo.

59 Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 83 delle sue conclusioni, la valutazione dell’impatto di una deroga a livello del territorio di una popolazione locale è generalmente necessaria per determinare il suo impatto sullo stato di conservazione della popolazione in questione su più larga scala. Infatti, nei limiti in cui siffatta deroga, conformemente alle considerazioni ricordate al punto 41 della presente sentenza, deve corrispondere a esigenze precise e a situazioni specifiche, le conseguenze di una siffatta deroga saranno generalmente avvertite in maniera più immediata nell’area locale da essa interessata. Peraltro, come emerge dal fascicolo di cui dispone la Corte, lo stato di conservazione di una popolazione su scala nazionale o biogeografica dipende anche dall’impatto cumulativo delle diverse deroghe che riguardano aree locali.

60 Per contro, contrariamente a quanto asserito dall’Agenzia, ai fini di tale valutazione non si può tener conto della parte dell’area di ripartizione naturale della popolazione interessata che si estende a talune parti del territorio di uno Stato terzo, il quale non è vincolato agli obblighi di rigorosa tutela delle specie di interesse per l’Unione.

61 Pertanto, una deroga del genere non può essere adottata senza che siano stati valutati lo stato di conservazione delle popolazioni della specie interessata nonché l’impatto che la deroga prevista può avere su quest’ultimo a livello locale nonché a livello del territorio di tale Stato membro o, eventualmente, a livello della regione biogeografica interessata qualora le frontiere di tale Stato membro coprano più regioni biogeografiche o, ancora, se l’area di ripartizione naturale della specie lo richiede, e, nella misura del possibile, sul piano transfrontaliero.

62 In riferimento ai quesiti del giudice del rinvio, occorre aggiungere, in primo luogo, che un piano di gestione e una normativa nazionale che fissino il numero massimo di esemplari che possono essere abbattuti per un determinato anno venatorio nel territorio nazionale possono costituire un fattore rilevante al fine di determinare il rispetto del requisito ricordato al punto 54 della presente sentenza, dal momento che essi sono idonei a garantire che l’effetto cumulativo annuo delle deroghe individuali non arrechi pregiudizio al mantenimento o al ripristino delle popolazioni della specie interessata in uno stato di conservazione soddisfacente.

63 A tal riguardo, dalle cifre presentate dalla Tapiola e dalla Commissione, di cui il giudice del rinvio dovrà verificare l’esattezza, risulta, da un lato, che 43 o 44 lupi sono stati abbattuti in Finlandia sulla base di deroghe a titolo di caccia di gestione, autorizzate in forza della normativa nazionale, nel corso dell’anno venatorio 2015-2016, di cui metà erano esemplari riproduttori, su una popolazione che conta complessivamente tra 275 e 310 esemplari a livello nazionale. Pertanto, la caccia di gestione avrebbe comportato l’uccisione di quasi il 15% della popolazione totale di lupi in Finlandia, tra cui numerosi esemplari riproduttori. D’altro lato, nel piano di gestione, il numero annuo di catture illegali è stato stimato in circa 30 esemplari.

64 Pertanto, tale caccia di gestione porterebbe all’uccisione di 13 o di 14 esemplari supplementari rispetto a quelli che, secondo le stime, sarebbero deceduti a causa del bracconaggio, comportando così un effetto netto negativo su detta popolazione.

65 Alla luce di quanto precede, è lecito dubitare del fatto che il piano di gestione e la normativa nazionale che fissano il numero massimo di esemplari che possono essere abbattuti per un anno venatorio, nel cui contesto si inseriscono le deroghe di cui trattasi nel procedimento principale, consentano di rispettare il requisito ricordato al punto 54 della presente sentenza, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

66 In tale contesto, occorre anche sottolineare che, conformemente al principio di precauzione sancito dall’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, se l’esame dei migliori dati scientifici disponibili lascia sussistere un’incertezza quanto al fatto che una siffatta deroga pregiudichi o meno il mantenimento o il ripristino delle popolazioni di una specie minacciata di estinzione in uno stato di conservazione soddisfacente, lo Stato membro deve astenersi dall’adottarla o dall’attuarla.

67 Spetta quindi al giudice del rinvio determinare se l’Agenzia abbia dimostrato, sulla base dei dati scientifici, che i limiti territoriali e quantitativi che circoscrivono le deroghe di cui trattasi nel procedimento principale sono sufficienti a garantire che esse non pregiudichino il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale.

68 In secondo luogo, per quanto riguarda l’incidenza dello stato di conservazione non soddisfacente di una specie sulla possibilità di autorizzare le deroghe ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat», la Corte ha già dichiarato che la concessione di tali deroghe rimane possibile eccezionalmente quando è debitamente accertato che esse non sono tali da peggiorare lo stato di conservazione non soddisfacente di dette popolazioni o da impedire il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni stesse. Infatti, a giudizio della Corte, non si può escludere che l’abbattimento di un numero limitato di esemplari non incida sull’obiettivo di cui al citato articolo 16, paragrafo 1, consistente nel mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente la popolazione di lupi nella sua area di ripartizione naturale. Una siffatta deroga sarebbe pertanto neutra per la specie interessata (sentenza del 14 giugno 2007, Commissione/Finlandia, C‑342/05, EU:C:2007:341, punto 29).

69 Occorre tuttavia sottolineare che la concessione, in via eccezionale, di siffatte deroghe deve essere valutata anche alla luce del principio di precauzione, ricordato al punto 66 della presente sentenza.

70 In quarto luogo, l’articolo 16, paragrafo 1, lettera e), della direttiva «habitat» impone il rispetto di condizioni relative al numero limitato e specificato di esemplari delle specie che possono essere oggetto di cattura o di detenzione, su base selettiva e nella misura limitata in cui tale cattura o tale detenzione può avvenire, nonché al controllo rigoroso cui deve essere sottoposto il rispetto delle suddette condizioni.

71 Per quanto riguarda, anzitutto, la condizione relativa al numero limitato e specificato di catture o di detenzioni di taluni esemplari delle specie interessate, occorre rilevare che tale numero dipenderà, in ciascun caso, dal livello della popolazione della specie, dal suo stato di conservazione e dalle sue caratteristiche biologiche. Siffatto numero deve quindi essere determinato in base ad informazioni scientifiche rigorose di ordine geografico, climatico, ambientale e biologico nonché alla luce di quelle che consentono di valutare la situazione per quanto concerne la riproduzione e la mortalità annua totale per causa naturale della specie interessata (v., per analogia, sentenze dell’8 giugno 2006, WWF Italia e a., C‑60/05, EU:C:2006:378, punti 25 e 29, nonché del 21 giugno 2018, Commissione/Malta, C‑557/15, EU:C:2018:477, punto 62).

72 Per poter considerare che il numero di catture autorizzate in base alla deroga prevista dall’articolo 16, paragrafo 1, lettera e), della direttiva «habitat» soddisfi tale condizione, esso deve quindi essere circoscritto in una misura tale da non comportare il rischio di un impatto negativo significativo sulla struttura della popolazione interessata, anche se, di per sé, esso non pregiudicherebbe il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale. Tale numero dev’essere non solo strettamente limitato alla luce dei criteri menzionati, ma anche chiaramente specificato nelle decisioni di deroga.

73 Per quanto riguarda, poi, le condizioni di selettività e di limitazione della cattura o della detenzione di taluni esemplari delle specie, si deve ritenere che esse impongano che la deroga riguardi un numero di esemplari determinato nel modo più restrittivo, specifico e opportuno possibile, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dalla deroga in questione. Può quindi rendersi necessario, tenuto conto del livello della popolazione della specie di cui trattasi, del suo stato di conservazione e delle sue caratteristiche biologiche, che la deroga sia limitata non solo alla specie interessata o ai tipi o gruppi di esemplari di quest’ultima, ma anche agli esemplari identificati individualmente.

74 Infine, la condizione relativa al fatto che le deroghe basate sull’articolo 16, paragrafo 1, lettera e), della direttiva «habitat» siano circoscritte da condizioni rigorosamente controllate implica, in particolare, che tali condizioni, nonché le modalità con cui si assicura il loro rispetto, consentano di garantire il carattere selettivo e limitato delle catture o della detenzione degli esemplari delle specie interessate. Pertanto, per qualsiasi deroga fondata su tale disposizione, l’autorità nazionale competente deve sincerarsi del rispetto delle condizioni ivi previste prima della sua adozione e vigilare sul suo impatto a posteriori. Infatti, la normativa nazionale deve garantire che la legittimità delle decisioni che concedono deroghe in base a tale disposizione e le modalità con cui dette decisioni sono applicate, anche per quanto attiene al rispetto delle condizioni relative a luoghi, date, quantità e tipi di esemplari presi in considerazione, siano sottoposte ad un controllo efficace effettuato tempestivamente (v., per analogia, sentenza dell’8 giugno 2006, WWF Italia e a., C‑60/05, EU:C:2006:378, punto 47).

75 Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta, in primo luogo, che le deroghe di cui trattasi nel procedimento principale riguardano l’abbattimento di un numero limitato di lupi, vale a dire sette esemplari. Orbene, come rilevato dalla Commissione, tale numero deve essere collocato, al fine di accertare il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 16, paragrafo 1, lettera e), della direttiva «habitat», nel contesto più ampio delle catture autorizzate a titolo di caccia di gestione che, come ricordato ai punti da 62 a 64 della presente sentenza, consente di dubitare del rispetto dei requisiti stabiliti da tale disposizione.

76 In secondo luogo, è vero che le decisioni di deroga di cui trattasi nel procedimento principale contengono alcune indicazioni relative ai tipi di esemplari presi in considerazione, in particolare, gli esemplari giovani o recanti disturbo.

77 Tuttavia, come risulta dalla decisione di rinvio e dalle precisazioni fornite in udienza, tali deroghe si limitano a raccomandare ai loro destinatari di mirare a determinati individui e di evitarne altri, senza obbligarli a farlo. Esse non consentono quindi di escludere che, nell’attuazione di tali deroghe si miri agli esemplari riproduttori che assumono particolare importanza alla luce degli obiettivi della direttiva «habitat», quali ricordati al punto 25 della presente sentenza.

78 In terzo luogo, dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge che, nonostante l’indicazione in senso contrario contenuta in dette deroghe, 20 maschi dominanti risultano essere stati abbattuti nell’ambito della caccia di gestione nell’anno venatorio di cui trattasi nel procedimento principale, il che consente di mettere in dubbio la natura selettiva delle deroghe concesse, l’efficacia del controllo della loro attuazione nonché il carattere limitato delle catture.

79 Pertanto, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che le condizioni in cui sono state concesse le deroghe di cui trattasi nel procedimento principale, nonché le modalità con cui il loro rispetto è stato controllato, consentano di garantire catture selettive e limitate degli esemplari delle specie interessate ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera e), della direttiva «habitat».

80 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dal giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, lettera e), della direttiva «habitat» dev’essere interpretato nel senso che esso osta all’adozione di decisioni che concedono deroghe al divieto di uccisione deliberata del lupo, sancito all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’allegato IV, lettera a), di tale direttiva, a titolo di caccia di gestione, il cui obiettivo è la lotta al bracconaggio, se:
  • l’obiettivo perseguito da tali deroghe non è comprovato in modo chiaro e preciso e se, alla luce di dati scientifici rigorosi, l’autorità nazionale non riesce a dimostrare che siffatte deroghe sono idonee a raggiungere tale obiettivo;
  • non è debitamente dimostrato che l’obiettivo da esse perseguito non possa essere raggiunto mediante un’altra soluzione valida, posto che la mera esistenza di un’attività illecita o le difficoltà incontrate nell’effettuazione del controllo di quest’ultima non possono costituire un elemento sufficiente a tal riguardo;
  • non è garantito che le deroghe non pregiudicheranno il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella loro area di ripartizione naturale;
  • le deroghe non sono state oggetto di una valutazione dello stato di conservazione delle popolazioni della specie interessata nonché dell’impatto che la deroga prevista può avere su quest’ultimo, a livello del territorio di tale Stato membro o, eventualmente, a livello della regione biogeografica interessata qualora le frontiere di tale Stato membro coprano più regioni biogeografiche o, ancora, se l’area di ripartizione naturale della specie lo richiede, e, nella misura del possibile, sul piano transfrontaliero, e
  • non sono soddisfatte tutte le condizioni relative alla base selettiva e alla misura limitata delle catture di un numero limitato e specificato di taluni esemplari delle specie indicate nell’allegato IV della suddetta direttiva in condizioni rigorosamente controllate, il cui rispetto deve essere accertato con riferimento, segnatamente, al livello della popolazione, del suo stato di conservazione e delle sue caratteristiche biologiche.

Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avviene nel procedimento principale.

Sulle spese

81 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 16, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, dev’essere interpretato nel senso che esso osta all’adozione di decisioni che concedono deroghe al divieto di uccisione deliberata del lupo, sancito all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’allegato IV, lettera a), di tale direttiva, a titolo di caccia di gestione, il cui obiettivo è la lotta al bracconaggio, se:
  • l’obiettivo perseguito da tali deroghe non è comprovato in modo chiaro e preciso e se, alla luce di dati scientifici rigorosi, l’autorità nazionale non riesce a dimostrare che siffatte deroghe sono idonee a raggiungere tale obiettivo;
  • non è debitamente dimostrato che l’obiettivo da esse perseguito non possa essere raggiunto mediante un’altra soluzione valida, posto che la mera esistenza di un’attività illecita o le difficoltà incontrate nell’effettuazione del controllo di quest’ultima non possono costituire un elemento sufficiente a tal riguardo;
  • non è garantito che le deroghe non pregiudicheranno il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella loro area di ripartizione naturale;
  • le deroghe non sono state oggetto di una valutazione dello stato di conservazione delle popolazioni della specie interessata nonché dell’impatto che la deroga prevista può avere su quest’ultimo, a livello del territorio di tale Stato membro o, eventualmente, a livello della regione biogeografica interessata qualora le frontiere di tale Stato membro coprano più regioni biogeografiche o, ancora, se l’area di ripartizione naturale della specie lo richiede, e, nella misura del possibile, sul piano transfrontaliero, e
  • non sono soddisfatte tutte le condizioni relative alla base selettiva e alla misura limitata delle catture di un numero limitato e specificato di taluni esemplari delle specie indicate nell’allegato IV della suddetta direttiva in condizioni rigorosamente controllate, il cui rispetto deve essere accertato con riferimento, segnatamente, al livello della popolazione, del suo stato di conservazione e delle sue caratteristiche biologiche.
Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avviene nel procedimento principale.
Firme