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domenica 1 novembre 2020

Tor Paterno, il tesoro marino di Roma

In pochi conoscono la straordinaria vita sottomarina delle Secche di Tor Paterno. Oggi vogliamo questa area marina protetta di 14 chilometri quadrati sita proprio davanti la spiaggia della splendida tenuta presidenziale di Castelporziano (ad una distanza di appena 4 miglia nautiche) attraverso le splendide foto che ci ha inviato in esclusiva Ilaria Panzironi del Blue Marlin Diving Center, il più grande centro di attrazione per l’attività subacquea e punto di riferimento per il litorale romano.

Le Secche di Tor Paterno sono l'unica Area Marina Protetta italiana completamente sommersa e non includente alcun tratto emerso di costa (e di cui i Gruppi Ricerca Ecologica hanno chiesto alla Regione Lazio l'ampliamento proprio a tutela e salvaguardia dell'ecosistema). Costituita da un'ampia formazione rocciosa, coperta da una sorprendente quantità di vita animale e vegetale, l'area rappresenta una vera e propria isola sul fondo del mar Tirreno, la cui sommità giunge a 18 metri sotto il livello del mare, mentre la profondità massima tocca i meno 60 metri, costituendo così una vera e propria "oasi" in grado di attirare moltissime specie ittiche. 

Ma, oltre a cavallucci marini, murene, polpi, cosa si cela in questo scrigno di biodiversità a due passi da Roma? Iniziamo con la fauna:

  • Corallo nero (Antipathes): un esacorallo, parente delle attinie, ma che non ha nessun valore commerciale. Le sue colonie, di un tenue colore giallo, si fissano spesso sugli scheletri di altre gorgonie, sia morte che vive, e possono raggiungere i due metri di altezza. E' una delle specie più rare presenti sulle Secche di Tor Paterno, ed è protetta dalle Convenzioni di Berna e di Barcellona.
  • Aquila di mare (Myliobatis aquila): parente di squali, mante e razze, sembra volare al di sopra dei fondali marini. Può giungere ad oltre un metro di larghezza ed è dotato di un aculeo velenoso, posto all’attaccatura della coda, pericoloso anche per l’uomo. Si nutre di molluschi ed è inoffensivo. Per le sue abitudini è vittima di cacciatori subacquei e della pesca a strascico.
  • Gorgonie (Alcyonacea): sono animali coloniali, parenti stretti del più famoso corallo rosso, ma a differenza di questo presentano uno scheletro corneo e quindi flessibile. Possono raggiungere dimensioni anche relativamente grandi e hanno colorazione e portamento diversi a seconda della specie. Nell'Area delle Secche si trovano frequentemente a partire dai 25 metri di profondità e raggiungono oltre mezzo metro d'altezza, principalmente le coloratissime specie Paramuricee e Eunicelle.
  • Margherita di mare (Parazoantus zoanthus axinellae): è un antozoo caratterizzato da un colore giallo intenso o aranciato, che cresce sia sul substrato roccioso sia su altri organismi, quali spugne, gorgonie e ascidie. Preferisce l’entrata di grotte o pareti poco illuminate, sempre in presenza di correnti. In condizioni favorevoli può ricoprire molti decimetri quadrati.
  • Tartaruga caretta (Caretta caretta): fortemente minacciata di estinzione, è l'unica specie a nidificare in Italia. Ha un carapace lungo 70-140 cm, con 5 placche dorsali centrali e 5 placche dorsal centrali e 5 placche su ogni lato; il colore è rosso-marrone e la testa è grande con un rostro ("becco") molto pronunciato. La sua dieta, onnivora, varia con l'età: plancton, poi meduse e prede del fondo (peci, molluschi, crostacei, ricci di mare).
  • Tartaruga verde (Chelonia mydas): ha un carapace lungo fino a 140 cm, più tondeggiante di Caretta, con 5 placche dorsali centrali e 4 placche costali per ogni lato. E' di colore marrone-verde oliva, spesso con chiarezze e strie più scure, e il rostro è poco pronunciato. Ha una dieta in genere erbivora in acqua basse e calde. E' comune lungo le coste nord-africane, dove nidifica.
  • Tartaruga Liuto (Dermochelys coriacea): lunga oltre 2 metri e con il peso di 500-800 kg, è l'indiscusso gigante tra i Cheloni. Inconfondibile è anche il carapace, in cui le piccole placche ossee sono impiantate nella pelle durissima, simile al cuoio e ornata da lunche carene, che ricordano un liuto. Si ciba di pesci e meduse, tra cui la velenosissima caravella portoghese, spesso in acque profonde (il record attuale è di circa 1280 m) e nidifica anch'essa sulle coste africane.
  • Tursiope (Tursiops truncatus): è il più conosciuto tra i delfini, che può giungere fino a tre metri e mezzo di lunghezza. Di colore generalmente grigio, più o meno uniforme, questo mammifero marino si incontra di tanto in tanto nelle acque dell'Area Marina Protetta in branchi composti da circa una decina di animali. La specie è protetta dalle Convenzioni di Berna, di Barcellona, dalla Direttiva Habitat e dalla legge italiana n. 157/92.

Secche di Tor Paterno
foto di Ilaria Panzironi - Blue Marlin Diving
Secche di Tor Paterno
foto di Ilaria Panzironi - Blue Marlin Diving
Secche di Tor Paterno
foto di Ilaria Panzironi - Blue Marlin Diving
Secche di Tor Paterno
foto di Ilaria Panzironi - Blue Marlin Diving
Secche di Tor Paterno
foto di Ilaria Panzironi - Blue Marlin Diving
Secche di Tor Paterno
foto di Ilaria Panzironi - Blue Marlin Diving
Secche di Tor Paterno
foto di Ilaria Panzironi - Blue Marlin Diving
Secche di Tor Paterno
foto di Ilaria Panzironi - Blue Marlin Diving
Secche di Tor Paterno
foto di Ilaria Panzironi - Blue Marlin Diving
Secche di Tor Paterno
foto di Ilaria Panzironi - Blue Marlin Diving
Secche di Tor Paterno
foto di Ilaria Panzironi - Blue Marlin Diving
Secche di Tor Paterno
foto di Ilaria Panzironi - Blue Marlin Diving
Secche di Tor Paterno
foto di Ilaria Panzironi - Blue Marlin Diving
Secche di Tor Paterno
foto di Ilaria Panzironi - Blue Marlin Diving
Secche di Tor Paterno
foto di Ilaria Panzironi - Blue Marlin Diving
Secche di Tor Paterno
foto di Ilaria Panzironi - Blue Marlin Diving
Secche di Tor Paterno
foto di Ilaria Panzironi - Blue Marlin Diving
Secche di Tor Paterno
foto di Ilaria Panzironi - Blue Marlin Diving

La flora marina è invece costituita da Posidonia oceanica (L.) Delile, protetta ai sensi della Direttiva Habitat 92/43 CEE (habitat prioritario 1120): è caratterizzata da foglie di forma nastriforme che possono arrivare anche ad un metro di lunghezza, larghe un centimetro circa e che si originano dal un rizoma formando fasci di circa 5-8 foglie. Il rizoma, che rappresenta il fusto della pianta, si fissa al fondo per mezzo delle radici e può essere immerso nel sedimento marino o ancorarsi sulla roccia, formando vere e proprie praterie dalla superficie fino ai 40 m di profondità in acque limpide: le praterie di Posidonia oceanica vengono considerate tra i più rappresentativi e importanti ecosistemi costieri del Mediterraneo per la notevole importanza ecologica, in quanto costituiscono un complesso ecosistema dove trovano cibo e riparo numerosi organismi. Nel corso del XX secolo tuttavia questo habitat è andato incontro ad un notevole deterioramento, soprattutto in prossimità dei più importanti centri industriali e portuali. I fattori che ne hanno determinano la regressione sono numerosi e soprattutto di origine antropica, come la diminuzione della trasparenza dell’acqua, l’alterazione del regime sedimentario causato talvolta dal ripascimento delle spiagge, l’ancoraggio delle imbarcazioni, le attività di pesca a strascico, l’inquinamento e la competizione di specie algali invasive non indigene.

Per tali motivi, nell'Area marina protetta delle Secche di Tor Paterno sono vietate la pesca con sistemi ad alto impatto ambientale, la caccia subacquea, la navigazione non autorizzata, mentre l'Ente gestore Roma Natura ha regolamentato le attività subacquee e la pesca sportiva.

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giovedì 9 luglio 2020

E' reato prosciugare uno stagno naturale

In tema di tutela dei beni paesaggistici, l’art. 30, comma 3, L. n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette) contempla il sequestro preventivo delle aree nei casi di violazione degli articoli 733 e 734.

Tale circostanza non preclude tuttavia la possibilità di procedere comunque al sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen., ove sussista il fumus della violazione di una delle disposizioni penali previste dalla legge citata.

Nella fattispecie, i reati erano integrati già per il solo prosciugamento dello stagno naturale e il convogliamento delle acque in mare, a nulla rilevando che l’area di proprietà dell’indagato non fosse ricompresa nell’area marina protetta e l’operazione non avesse influito sulla qualità delle acque del mare.

Ma leggiamo per intero la sentenza...


CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 09/06/2020 (Ud. 11/09/2019), Sentenza n.17485

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da [omissis] , nato a Brindisi;

avverso l’ordinanza in data 25/03/2019 del TRIBUNALE DI BRINDISI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;

udito per l’indagato l’avv. Anna Maria Ciardo, che ha concluso riportandosi ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 25 marzo 2019 il Tribunale del riesame di Brindisi ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 1 marzo 2019 dal Giudice per le indagini preliminari di Brindisi, avente ad oggetto delle aree di terreno meglio descritte in atti ed un tubo in pvc di colore arancione del diametro di 15 centimetri e lungo 35 metri, nei confronti di [omissis] , per il reato di cui al capo A), art. 19, comma 3, lett. b) e 30, commi 1, primo periodo, 4, 6, 7 e 8, L. n. 394 del 1991, perché, in area marina protetta, in violazione del divieto di alterazione dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche ed idrobiologiche delle acque, aveva creato un sistema di collettamento che scaricava in mare le acque di “una palude interna – stagno di durata temporanea” presente sull’area di sua proprietà, a seguito del ciclico riempimento di una depressione, così prosciugando la depressione, e per il reato del capo B), art. 734 cod. pen., perché aveva alterato le bellezze naturali della “Riserva marina Torre Guaceto”, soggetta alla speciale protezione dell’autorità, prosciugando lo stagno naturale, dopo aver già illecitamente realizzato su quel terreno e sull’adiacente particella 469 un tracciato viario carrabile delimitante un’area di sagoma rettangolare interessante uno sviluppo lineare di circa 300 metri per una larghezza di 3,50 metri ed un’altezza media di 15 centimetri, movimentato terreno tramite il suo spianamento sino ad arrivare all’arenile e spianato preesistenti dune costiere, in Brindisi fino al 29 gennaio 2019.

2. Il ricorrente impugna per cassazione l’ordinanza del Tribunale del riesame sulla base di due motivi: per violazione di legge, in relazione agli art. 19, comma 3, lett. b) e 30 L. n. 394 del 1991, 49 e 734 cod. pen., 42 Cost., e per violazione di legge, norme processuali e vizio di motivazione.

Precisa che, originariamente, i beni erano stati oggetto sia ,di un sequestro probatorio confermato dal Tribunale del riesame ed impugnato per cassazione, sia di un sequestro preventivo che aveva avuto un contenuto anche più ampio.

Già in sede di sequestro probatorio non era emersa alcuna alterazione delle acque del mare antistante alla proprietà privata. Dai prelievi effettuati sulle acque dell’ARPA Puglia era risultato che i valori dei parametri esaminati erano “compatibili con acqua stagnante salmastra e non evidenziavano criticità chimiche degne di nota”. Analogo risultato era stato registrato nel rapporto di prova successivo.

Pertanto, in assenza di qualunque tipo di alterazione dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche ed idrobiologiche delle acque dello specchio antistante la sua proprietà privata, non potevano ravvisarsi le ipotesi contestate del reato del capo A) e del capo B).

Ricorda che, ai fini dell’individuazione del fumus, non era sufficiente la mera ipotesi da parte del Pubblico ministero dell’esistenza del reato, ,essendo necessario portare in conto gli elementi offerti dalle parti; che l’anticipazione della soglia penale doveva essere valutata e coordinata con il principio di offensività del bene protetto; che il Tribunale del riesame aveva ritenuto che l’idoneità dell’azione discendeva già dal prosciugamento dello stagno nelle acque marine, argomento non pertinente rispetto al dettato della norma violata, che tutelava l’area marina protetta e che non aveva a che vedere con la proprietà privata.

Il prosciugamento riguardava la depressione del terreno agricolo e non l’area marina protetta. Con riferimento al reato di deturpamento delle bellezze naturali, il Tribunale del riesame non aveva tenuto conto del fatto che l’area depressa, successivamente al riempimento dell’acqua piovana, per la conformazione del terreno, faceva defluire l’acqua nel mare antistante, che lambiva la proprietà privata, o veniva assorbita lentamente dalla terra.

Tale depressione, per quanto accertato nella consulenza tecnica, non era classificata né tra le “zone umide ramsar” dei beni paesaggistici né tra le “aree umide” degli “ulteriori contesti paesaggistici” né rientrava tra le “aree di rispetto dei parchi e riserve regionali” né infine era interessata da un “reticolo idrografico di connessione RER”.

Erroneamente il Tribunale del riesame aveva ritenuto che l’area costituisse un habitat per la fauna, qualificandola impropriamente come laguna – stagno naturale, pur risultando dalle cartografie che non rientrava in alcun habitat.

In definitiva, osserva che la condotta ascritta aveva ad oggetto solo la riserva marina di Torre Guaceto e che il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente la condotta illecita, pur dando atto che era soggetta a “riempimento ciclico” o in occasione di “straordinario afflusso di acqua piovana”.

Lamenta che nell’ordinanza non era stato esplicitato il periculum in mora, con particolare riguardo alle ragioni di concretezza ed attualità, enunciate solo in modo apodittico. Evidenzia che era stata illegittimamente compressa la proprietà, perché era stato imposto un vincolo su una superficie di oltre mq 40.000, mentre il collettamento era solo di m 35.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., avverso le misure cautelari reali, sequestro preventivo e probatorio, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge, in tale nozione rientrando sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo” sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656).

Alla luce del cospicuo materiale indiziario a disposizione, il Tribunale del riesame ha reso una motivazione ampia e solida sia in ordine al fumus, ricostruendo nel dettaglio tutta la vicenda e valorizzando la circostanza che i consulenti del Pubblico ministero avevano affermato che l’obiettivo dell’indagato era quello di prosciugare lo stagno, sia in ordine al periculum, siccome la libera disponibilità dei terreni, soprattutto alla luce delle condotte poste in essere nel tempo, rendeva concreto ed attuale il rischio di aggravamento delle conseguenze di reati già in contestazione e di protrazione delle conseguenze della condotta illecita.

Va rilevato che il ricorrente è indagato per due reati, il primo previsto dalla legge speciale n. 394 del 1991, che all’art. 19 stabilisce che nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell’ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell’area, essendo vietata in particolare l’alterazione dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque (lett. b), il secondo previsto dall’art. 734 cod. pen. relativo alla distruzione o deturpamento di bellezze naturali.

Rispetto al primo reato, nonostante le difese dell’indagato secondo il quale l’intervento di convogliamento a mare delle acque dell’area depressa presente nella sua proprietà non avrebbe alterato le caratteristiche delle acque dell’area marina protetta, il Tribunale del riesame ha ritenuto con motivazione non sindacabile in fatto in questa sede che il reato era integrato già per il solo prosciugamento-della depressione naturale e convogliamento delle acque in mare, a nulla rilevando che l’area di proprietà dell’indagato non fosse ricompresa nell’area marina protetta e l’operazione non avesse influito sulla qualità delle acque del mare.

Il punto focale è infatti costituito dall’alterazione delle caratteristiche dell’ambiente nel suo complesso per effetto delle opere realizzate.

Analogo ragionamento è stato condotto per il secondo reato, quello dell’art. 734 cod. pen., realizzato peraltro anche attraverso la movimentazione di terra e lo spianamento di dune costiere.

Nella valutazione del “fumus commissi delicti“, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice deve verificare la sussistenza di un concreto quadro indiziario, non potendosi limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall’accusa, ma non ha. bisogno di motivare sui gravi indizi di colpevolezza come se si trattasse di una misura cautelare personale (tra le più recenti, Cass., Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927-01).

Il Tribunale del riesame ha assolto correttamente al suo obbligo.

Quanto al periculum, già l’art. 30, comma 3, L. n. 394 del 1991 contempla il sequestro preventivo delle aree nei casi di violazione degli art. 733 e 734. Tale circostanza non preclude tuttavia la possibilità di procedere comunque al sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen., ove sussista il fumus della violazione di una delle disposizioni penali previste dalla legge citata (Cass., Sez. 3, n. 28736 del 27/04/2018, Faenza, Rv. 273306).

Nella specie, il Tribunale del riesame ha confermato un sequestro preventivo impeditivo, per il quale ha ben delineato gli elementi di concretezza ed attualità, in termini di ragionevole certezza che l’utilizzazione del bene consenta la commissione di ulteriori reati o l’aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (tra le più recenti, la citata Cass., Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv 272927-02).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, l’11 settembre 2019

sabato 2 maggio 2020

Acque di balneazione, i limiti dei controlli effettuati dall'ARPA Lazio

In attesa che partano i campionamenti pre-stagionali per il monitoraggio 2020 delle acque di balneazione (attività sospesa anche nel Lazio a seguito di una comunicazione del Ministero della Salute che ha subordinato l'inizio di tali attività all'evolversi della pandemia e alle disposizioni del governo riguardanti le attività ludiche e sportive da svolgere all'aperto), il report 2019 dell'ARPA fa il punto sulla situazione nel Lazio ma fa anche sorgere numerose perplessità sulla completezza degli indicatori che la normativa comunitaria richiede di misurare affinché venga valutata la qualità delle acque ai fini della loro balneabilità.

Le attività di sopralluogo, campionamento ed analisi ai fini del monitoraggio della balneazione vengono condotte ai sensi del Decreto legislativo 116/2008, del Decreto Attuativo Interministeriale del 30 marzo 2010 modificato dal Decreto del Ministero della Salute del 19 aprile 2018 e - nel nostro territorio per il 2019 - del Decreto del Presidente della Regione Lazio del 29 aprile 2019 n. T00105. Ma a monte di tutte queste norme c'è la Direttiva 2006/7/CE, la quale stabilisce disposizioni in materia di:
  • monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione;
  • gestione della qualità delle acque di balneazione;
  • informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.

Tale direttiva, recepita dall'Italia con il D.lgs n.116 del 30 maggio 2008, avrebbe dovuto essere finalizzata al raggiungimento, sulla base di standard comuni a tutti i Paesi, di una buona qualità delle acque di balneazione ed un livello di protezione elevato nella Comunità. Si applica a qualsiasi parte di acque superficiali nella quale l'autorità competente prevede che un congruo numero di persone pratichi la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione, né emesso un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione. I controlli devono avvenire almeno ogni 4 settimane durante la stagione balneare, secondo un calendario prestabilito, per un numero minimo di 4 campioni all'anno per punto di prelievo.

Ai fini di sorvegliare e valutare la qualità delle acque di balneazione nonché della loro classificazione, mentre la precedente Direttiva 76/160/CEE dell'8 dicembre 1975 individuava ben 19 parametri di analisi (ma anche una maggiore frequenza di campionamento), la Direttiva 2006/7/CE fissa solo due parametri di analisi ritenuti più specifici come indicatori di contaminazione fecale: l'enterococchi intestinali e l'escherischia coli. Possono inoltre essere presi in considerazione altri parametri, come la presenza di cianobatteri o di microalghe.

Ma quali erano i 19 parametri di valutazione della qualità delle acque marine di balneazione previsti in precedenza? La Direttiva 76/160/CEE prevedeva parametri di analisi microbiologici, fisico - chimici nonché la ricerca di altre sostanze ritenute fonti di inquinamento:

Microbiologici:
  • Coliformi totali 
  • Coliformi fecali 
  • Streptococchi 
  • Salmonelle 
  • Enterovirus PFU / 10 l  

Fisico-chimici:
  • pH
  • Colorazione 
  • Oli minerali 
  • Sostanze tensioattive che reagiscono al blu di metilene 
  • Fenoli ( indici fenoli ) mg/l C2H2OH 
  • Trasparenza m  
  •  Ossigeno % disciolto saturazione O2 
  • Residui bituminosi e materiale galleggiante come legno, plastica, bottiglie, recipienti di vetro, plastica, gomma o di qualsiasi altra materia 
  • Ammoniaca mg/l NH2 
  • Azoto Kjeldahl mg/l N 

Altre sostanze considerate come indici di inquinamento:
  • Antiparassitari mg/l ( paration , HCH , dieldrina ) 
  • Metalli pesanti quali: Arsenico mg/l AS, Cadmio CD, Cromo IV Cr VI, Piombo Pb, Mercurio Hg
  • Cianuri mg/l CN
  • Nitrati e fosfati mg/l NO2 PO2 

Eppure quanta ipocrisia c'era nelle premesse della Direttiva 2006/7/CE: "(14) ... la qualità complessiva delle acque di balneazione è migliorata sensibilmente da quando è entrata in vigore la direttiva 76/160/CEE. Detta direttiva rispecchia, tuttavia, lo stato delle conoscenze e delle esperienze dei primi anni settanta. Da allora le modalità d'uso delle acque sono cambiate, così come sono evolute le conoscenze scientifiche e tecniche. Detta direttiva dovrebbe pertanto essere abrogata". Ma anche laddove si dice: "2. La presente direttiva è finalizzata a preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e a proteggere la salute umana integrando la direttiva 2000/60/CE" (mentre, invece, la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque persegue il raggiungimento del migliore stato ecologico e chimico possibile).

Mentre quindi in passato l'esame delle acque di balneazione era sicuramente più completo, attualmente oltre ai due parametri microbiologici (Escherichia coli ed Enterococchi intestinali) la normativa ne prevede altri, quali la proliferazione di cianobatteri, macro-alghe, fitoplancton, e la presenza di residui bituminosi, vetro, plastica, gomma o altri rifiuti, che non vengono considerati ai fini della classificazione, ma sono tenuti in considerazione in quanto, qualora giungano a rappresentare un rischio per la salute, fanno scattare misure di gestione atte a prevenirne l'esposizione, inclusa un´adeguata informazione ai cittadini.

A nostro avviso, limitare la valutazione della qualità delle acque di balneazione ai risultati di solo due parametri microbiologici e conseguentemente basare solo su di essi la classificazione delle acque (le categorie di qualità sono: scarsa, sufficiente, buona o eccellente) espone i bagnanti e la loro salute a potenziali rischi dovute all'esposizione con gli inquinanti non ricercati, falsa la percezione della qualità reale delle acque ed influisce negativamente sull'adozione di misure di mitigazione dell'inquinamento da parte degli amministratori.

L'Escherichia coli e gli Enterococchi intestinali sono comunque due indicatori di contaminazione fecale di provata rilevanza sanitaria: in genere non causano direttamente disturbi (specificamente di tipo gastro-intestinale), ma sono buoni indicatori della presenza di patogeni (virus, protozoi, batteri) nelle acque. Si tende a ricercare i batteri indicatori anziché i singoli agenti patogeni potenzialmente presenti nell'ambiente a causa del rilevante numero di quest´ultimi, la loro diversa natura e metodi di ricerca più impegnativi che renderebbero molto più lunga e laboriosa la diagnosi di laboratorio. Il loro ritrovamento segnala la presenza di inquinamento fecale di provenienza da reflui umani (scarichi fognari) o da allevamenti di animali riversati direttamente nei fiumi, nei laghi o nelle falde acquifere, o dalle acque di dilavamento del territorio in occasione delle piogge.

Nel Lazio, dal punto di vista microbiologico lo stato di qualità delle aree di balneazione per la stagione 2019 non ha mostrato criticità eccetto alcuni superamenti riconducibili principalmente ad eventi di inquinamento di breve durata (Relazione annuale 2019 dell'ARPA). 

La fioritura di alghe potenzialmente tossiche (ed in particolare di Ostreopsis cf. ovata, dovuta alla presenza in acqua di azoto e fosforo apportati al mare dai fiumi, al ristagno di acqua, o alla mancanza di correnti, o per la costruzioni di pennelli a difesa della costa, o all'aumento di temperatura già da 22-23 °C) è invece stata rilevata, come negli anni precedenti, in tutte le stazioni monitorate lungo la costa laziale, con concentrazioni elevate a Civitavecchia, Santa Marinella e Formia: l'intossicazione di tale alga genera "sindrome influenzali", con irritazione aspecifica sulle mucose respiratorie e congiuntivali e conseguente irritazione congiuntivale, rinorrea (raffreddore), difficoltà respiratorie (tosse, respiro sibilante, broncospasmo con moderata dispnea) e febbre. 

La proliferazione di cianobatteri potenzialmente produttori di tossine è particolarmente elevata e dominante nel lago di Vico (P.. rubescens; L. redekei; Aphanizomenon sp.) e nel lago Albano (P. rubescens; Aphanizomenon sp.; Anabaena sp.), confermata anche dalla presenza periodica di schiume e addensati algali rilevabile anche visivamente, al punto che è stato necessario vietare la balneazione: anche i cianobatteri sono dovuti alla forte presenza nei bacini di azoto e fosforo causati dallo sversamento di detergenti e pesticidi. L'esposizione - in primis per via orale, ma anche cutanea o inalatoria - alle tossine che possono generare (raggruppabili a seconda degli effetti che producono in: epatotossine, citotossine, neurotossine e tossine irratitive) è particolarmente pericolosa per l'uomo e potrebbe dar luogo ad effetti acuti.



venerdì 1 maggio 2020

Pesca della spigola, il Tribunale UE difende le restrizioni

Il Tribunale dell'Unione europea ha approvato le restrizioni imposte dalla normativa europea alla pesca sportiva della spigola, dopo aver respinto il ricorso presentato dall'associazione International Forum for Sustainable Underwater Activities (IFSUA). 

Questa organizzazione senza fini di lucro aveva chiesto l'annullamento delle disposizioni sulla pesca del branzino previste nel regolamento UE del 2018 per aver ritenuto che si applicherebbe anche ai diversi tipi di pesca sportiva che non fanno parte della politica comune della pesca, mentre un divieto totale della pesca di questa specie dovrebbe essere diretto solo alla pesca subacquea. Secondo l'IFSUA, inoltre, le restrizioni metterebbero a repentaglio la sopravvivenza dell'attività, dello sport e dell'industria del settore. 

Il regolamento, in particolare, disciplina la pesca sportiva in due specifiche aree: la prima, in cui è consentita solo la cattura ed il rilascio immediato, comprende le parti centrale e meridionale del Mare del Nord, il Mare d'Irlanda, la Manica, il Mare Celtico e l'Irlanda sud-occidentale. La seconda zona, in cui ciascun pescatore sportivo può pescare fino al massimo di tre spigole al giorno, comprende due zone di pesca nel Golfo di Biscaglia. 

Secondo il Tribunale dell'Unione Europea, l'UE è competente a regolamentare la pesca sportiva della spigola allorquando le norme si riferiscono alla conservazione delle risorse marine: ed in questo caso il regolamento ha cercato proprio di ridurre la mortalità dei branzini per garantire la sostenibilità dello "stock". Un'altra tesi sostenuta dalla IFSUA sarebbe che il regolamento avrebbe violato il principio di uguaglianza, ma la giustizia europea ha affermato che la differenza di trattamento tra la pesca commerciale e la pesca sportiva è legata alla loro rispettiva natura e "risponde agli obiettivi perseguiti nel quadro di politica comune sulla pesca".

Ma leggiamo tutta la sentenza...

venerdì 27 marzo 2020

I Gre aderiscono alla campagna social #ricicloincasa

I Gruppi Ricerca Ecologica feriscono alla campagna social del Ministero dell’Ambiente #ricicloincasa rivolta a tutti i cittadini italiani. In questo periodo in cui #iorestoacasa è un imperativo, bisognerebbe approfittare del tempo a disposizione per adottare comportamenti green nel proprio appartamento, come ha già ricordato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa in occasione della giornata del riciclo. Chi vuole, quindi, può partecipare alla campagna pubblicando sul proprio profilo Facebook o Twitter una foto che lo ritragga mentre fa una corretta raccolta differenziata o dopo aver creato un oggetto riutilizzando gli scarti o durante la concimazione delle piante con il fondo del caffè e così via.

Spazio alla creatività, insomma, all’“artista” che c’è in ognuno di noi, all’arte di saper riutilizzare quello che apparentemente potrebbe essere subito buttato via, un po’ come facevano le nostre nonne. E’ importante mettere l’hashtag #ricicloincasa, così che il Ministero possa condividerlo.

Restiamo uniti e vicini, seppur a distanza, in questo periodo difficile per il nostro Paese – afferma il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Con questa nuova campagna social del ministero vogliamo unire idealmente l’Italia, da nord a sud, e darle l’occasione di mostrare il bello che c’è in lei, che c’è nei cittadini italiani. Il tempo che stiamo vivendo nelle nostre case, chi in famiglia, chi da solo, potrebbe essere ben speso adottando comportamenti amici dell’ambiente, a partire da una corretta e intelligente gestione dei rifiuti. Io #ricicloincasa. E voi?”.

mercoledì 12 febbraio 2020

Erosione costiera, la Regione non è sulla strada giusta


La XII Commissione consiliare permanente della Regione Lazio si è riunita in pubblica audizione, il 10 febbraio scorso, sul tema dell'erosione costiare.

In quella sede i nostri rappresentanti hanno avuto modo di evidenziare le criticità, non tanto del fenomeno che sono purtroppo ormai cronache da decenni, ma dell'approccio.

L’erosione costiera, infatti, deriva dall’alterazione dei sedimenti per cause naturali o antropiche. Tali cause possono essenzialmente essere le seguenti:
  • un ridotto apporto dei sedimenti al mare da parte dei fiumi (sbarramenti fluviali, regimazioni idrauliche, estrazioni di materiali alluvionali)
  • l'irrigidimento dei litorali (urbanizzazione della costa, opere portuali e di difesa)
  • la scomparsa delle difese naturali costiere (sistemi dunali costieri: ambienti di grande interesse naturalistico ed ecologico specialmente in presenza della macchia mediterranea)
  • fenomenio di subsidenza naturale o indotta da estrazioni di fluidi dal sottosuolo (come ad esempio succede in Emilia Romagna).
Soprattutto in occasione di mareggiate, emerge la maggiore vulnerabilità degli arenili dovuta, nel Lazio, principalmente alle prime tre cause.

Si pensi, ad esempio, che la l'apporto di sedime da parte del Fiume Tevere è circa 1/10 di quanto avveniva un secolo fa, e ciò in conseguenza della realizzazione dei muraglioni (eseguiti in seguito alla piena alta 17 metri che inondò Roma il 28 dicembre 1870) nonchè della diga di Castel Giubileo realizzata nel 1951: tra l'altro l'apporto odierno non è tanto costituito tanto da sabbia quanto da limo, che poco contribuisce al contenimento dell'erosione piuttosto creando problemi di batimetria alla foci.

Parimenti, il litorale laziale è ormai fortemente urbanizzato e cementificato. Attualmente i GRE LAZIO stanno operando una mappatura delle opere rigide di difesa costiera realizzate, ma se si guarda ad esempio al numero di porti, ecco schematizzata la situazione:


Porti medio – grandi
Porti medio - piccoli
Totale
2012[1]
1
22
23
2018[2]
1
37
38

Ogni porto significa moli in cemento che modificano le correnti e pertanto impattano anche sui sedimenti. Anche le dune costiere sono ormai ridotte a pochi tratti da proteggere (ad esempio, Palidoro, Passoscuro, Sabaudia, Capocotta, Montalto di Castro), nè è possibile pensare di poter effettuare inutili ripascimenti utilizzando le spiagge in accrescimento site all'interno delle aree protette (come invece qualcuno aveva ipotizzato di fare dopo la realizzazione del molo alla foce del Tevere). 

Eppure per anni si è provato a contenere gli effetti dell'erosione ricorrendo ai tradizionali interventi di ingegneria marittima, distinguibili in funzione del loro impatto sull’ambiente in:
1)    interventi di forte impatto ambientale (che possono apportare una stabilizzazione del litorale protetto ma provocano lo spostamento dell’azione erosiva sui litorali adiacenti, oltre al forte impatto visivo sul territorio, al favorire l’eutrofizzazione e alla maggiore pericolosità della balneazione):
  • barriere e pennelli frangiflutti a protezione della costa;
  • costruzione di moli di diffrazione del moto ondoso;
2)   interventi di medio impatto ambientale (effetti localizzati e di breve durata):
  • ripascimento dei tratti costieri in erosione attraverso distribuzione di sedimenti prelevati altrove;
  • scarico di inerti granulometricamente compatibili lungo le aste fluviali di alimentazione a mare;
3)         interventi di debole impatto ambientale:
  • costruzione di moli frangiflutti sommersi;
  • ripristino di vegetazione tipica lungo la linea di battigia agente come “trappola” per i sedimenti.

A causa della limitata conoscenza dei processi di trasporto sedimentario costiero, tuttavia, gli interventi tradizionali attuati per combattere l’erosione hanno avuto effetti inutili se non addirittura controproducenti[3]. Ad un certo punto, nel Lazio, abbandonati gli interventi a forte impatto ambientale, si è ritenuto preferibile far ricorso a ripascimenti: nonostante il significativo volume di ripascimento effettuato a intervalli temporali dal 2011, stimato in 6,8 milioni di metri cubi, il problema dell’erosione costiera continua ad interessare ancora il 24,3% dei 308,8 km di coste. Ed inoltre i tratti a potenziale rischio di erosione sono il 12,7% della costa laziale, con una media nazionale del 9,9%.

Variazione della linea di costa del Lazio

Superfici (kmq)
Tratti costieri (km e %)
Bilancio delle superfici (kmq)

arretramento
avanzamento
arretramento
avanzamento
Da 1960 al 1994
2,5
4,2
73,6 (23,8%)
109,3 (35,4%)
1,7
Dal 1994 al 2012
0,9
1,7
74,9 (24,3%)
101,4 (32,8%)
0,8
Dal 1960 al 2012
2,4
4,9
77,3
131,4
2,5


In alcuni tratti la situazione è drammatica: nella zona di Punta Borghese a Nettuno, ad esempio, ci sono tratti dove la spiaggia è totalmente scomparsa e la stessa retrostante falesia è interessata a fenomeni franosi dovuti all'erosione generata dal moto ondoso che stanno compromettendo la via Ardeatina, mentre nel poligono militare è a rischio la stessa polveriera a mara. Come anche, lungo tutto il tratto di costa tra Capo d'Anzio e Tor Caldara. O a Fiumicinno ed Ostia, dove però gli operatori balneari e gli amministratori locali continuano a intravedere la soluzione nella realizzazione delle soffolte, strutture modulari in cemento armato posate e accostate sul fondale marino parallelamente al litorale e a distanza di almeno cento metri da esso allo scopo di dissipare l’energia del moto ondoso, favorire lo scorrimento della sabbia verso la riva e contrastarne il ritorno, in modo da limitare l'erosione delle coste: una soluzione costosa ed effimera, tuttavia, dal momento che l'effetto dissipativo è pressochè nullo quando ci sono le grandi mareggiate che le scavalcano senza alcuna difficoltà, con l'aggravante che l'interruzione del naturale scambio tra il mare e la costa può provocare un grave fenomeno di ristagno dell’acqua e relativo rischio di diffusione di alghe tossiche.

La soluzione innovativa che si sta sperimentando, al momento con risultati soddisfacenti, è il drenaggio delle spiagge con il sistema brevettato danese BMS (beach dewatering system)[4]. In Italia il primo BMS è stato realizzato nel 2000, su commissione della Regione Lazio, ad Ostia, litorale interessato da fenomeni di forte erosione (ca. 5m/anno) dovuta a passati interventi antropici (opere di difesa costiere ovvero pennelli ortogonali, e sistemazione dell’alveo del fiume Tevere con conseguente deficit di trasporto solido). Prima di eseguire i lavori sono state fatte indagini per approfondire le caratteristiche fisiche del luogo. La sperimentazione è stato un vero successo, confermato dall’avanzamento medio della spiaggia emersa di circa 10 m in meno di un anno.

In alcune virtuose realtà locali, invece, si sta implementando un approccio integrato che contempli sia le esigenze degli operatori che la tutela dell'ambiente: oltre a Sabaudia e Terracina, a Ladispoli, ad esempio, per annullare il rischio di infiltrazione di acqua marina nella palude di Torre Flavia si sta intervenedo ricorrendo alla realizzazione di un sabbiodotto indispensabile per il ripascimento morbido che, seppur comporta costi di intervento annuali e non straordinari, consentirebbe un intervento programmato e sostenibile effuato con le tradizionali sabbie ferrose provenienti dai bacini del Sanguinara e del Vaccina e non condivisibili per il ripascimento di altre spiagge.

La Regione, tuttavia, sembrerebbe voler ripartire dal Piano Coste, la cui progettazione dovrebbe essere affidata al prof. Leopoldo Franco della facoltà di Ingegneria per le Tecnologie del Mare dell'Università Roma Tre: da quanto dichiarato dal consulente dell'assessorato, l'arch. Sergio Celestino, il piano dovrebbe procedere all'attualizzazione della linea di costa e la sua scomposizione in unità fisiografiche, necessarie per comprendere i nessi di causa ed effetto degli interventi. Tuttavia non si può non registrare un approccio inspiegabilmente orientato verso l'adozione di soluzioni tradizionali e superate, presumibilmente non adeguatamente attento anche alle istante ambientali per la tutela delle quali sarebbe auspicabile un coinvolgemento dell'ISPRA.
Per questi motivi, pertanto, i Gruppi Ricerca Ecologica hanno fornito alla XII Commissione ed all'Assessorato competente le seguenti indicazioni:
  • piena applicazione delle Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici elaborate nel 2016 dal MATTM con Regioni e Ispra, in particolare studiando e monitorando le forzanti che contribuiscono al fenomeno dell’erosione costiera nel Lazio e migliorando la resilienza costiera per promuovere la sostenibilità
  • sperimentazione in siti a forte erosione del BMS e di altri sistemi innovativi (attenuatori d’onda, barriere in geosacchi), anche coinvolgendo – ove presenti – gli operatori balneari;
  • salvaguardia dei litorali liberi da strutture e opere di difesa e conservazione ambienti dunali costieri del Lazio riducendo ulteriormente la pressione antropica;
  • estensione ZPS marine per ridurre la pressione sull'habitat marino (i GRE hanno proposto osservazioni in tal senso in occasione della revisione delle perimetrazioni di 16 Z.S.C. marine di cui all’avviso della Direzione Ambiente della Regione Lazio pubblicato il 29/10/2019);
  • laddove interventi a forte impatto ambientale non hanno sortito risultati (barriere, pennelli), bisogna valutarne la bonifica ripristinando il flusso di sedimenti che alimenterebbe le spiagge e riducendo al minimo il loro impatto ambientale.



[1] L’EROSIONE COSTIERA IN ITALIA: LE VARIAZIONI DELLA LINEA DI COSTA DAL 1960 AL 2012, Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del MATTM. Agg. marzo 2017
[2] https://www.pagineazzurre.com/elenco-porti-del-lazio-2/