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lunedì 24 agosto 2020

Americo e il Lago della Duchessa [Cammino dei Briganti] - Ep. 3


In questo terzo giorno sul Cammino dei Briganti Luca lascia la tenda montata a Cartore, da Fabio, nell'area campeggio "La sosta del Brigante" per dirigersi ad esplorare il Lago della Duchessa con il meraviglioso scenario naturalistico che lo circonda. Leggero e veloce; in poco tempo ha raggiunto il Lago e conosciuto il pastore Americo, con cui ci ha scambiato due chiacchiere.

L'itinerario sale per la Val di Fua, supera il lago, e riscende per la Val di Teve fino a tornare a Cartore.

Su questo Cammino, Luca sta documentando la sua esperienza come missionario dell'Associazione Ambientalista Gruppi Ricerca Ecologica , monitorando gli ecosistemi delle nostre terre e osservando come la natura esiste e resiste, interagendo con l'ambiente circostante.

OGNI SABATO, ALLE ORE 13:00, USCIRÀ UN NUOVO EPISODIO PER UN TOTALE DI 5 EPISODI, CHE RACCONTERANNO L'INTERA ESPERIENZA SUL CAMMINO DEI BRIGANTI.

sabato 9 maggio 2020

Riserva dei laghi Lungo e Ripasottile: scopriamola con Guido Zappavigna

Una magnifica area protetta di quasi tremila ettari nella piana reatina, tra i Comuni di Rieti, Cantalice, Colli sul Velino, Contigliano, Poggio Bustone e Rivodutri: questo è la Riserva naturale regionale dei laghi Lungo e Ripasottile, interessante i residui di un grande lago che anticamente ricopriva gran parte della Piana Reatina, il Lago Velino, bonificato dagli antichi romani aprendo un varco nelle montagne che circondano la pianura e consentendo il deflusso delle acque lacustri con la creazione della cascata delle Marmore. 

L'elevata valenza naturalistica di questo territorio ne fa una delle aree umide più interessanti della regione, "abitata" dalla poiana comune, dalla cornacchia grigia, dal colombaccio, dal germano reale, dal martin pescatore, dalla gallinella d'acqua, dall'airone cinerino, dal tuffetto, dalla folaga. Ma anche da rapaci come il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) e lodolaio o lodolaio euroasiatico (Falco subbuteo). E recentemente i guardiaparco hanno finanche avvistato ben 6 esemplari di cicogna bianca europea (Ciconia ciconia) [1].

E siamo orgogliosi che a farci conoscere la Riserva sia direttamente il Commissario dell'ente di gestione, Guido Zappavigna, che a nome dei Gruppi Ricerca Ecologica ringraziamo per la disponibilità.



D. (GRE) - Commissario, da circa 10 anni è alla guida della Riserva Naturale Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile. Qual'è il suo rapporto con il territorio compreso del perimetro di questa magnifica area protetta collocata nella piana reatina?

R. (Zappavigna) - "Oggi posso dire buono e, in alcuni casi, di grande collaborazione. Non è stato facile all'inizio del mio mandato far capire l’importanza dell’interazione tra Istituzioni e singoli, ma soprattutto che il rispetto di alcuni vincoli, a volte percepito come un limite di libertà, in realtà tutela anche i beni e il patrimonio individuale oltre a quello collettivo".

D. - Quali sono le principali azioni di conservazione e valorizzazione che ha svolto in questi anni e in quali condizioni ambientali si trova oggi la Riserva?

Giornata mondiale dell'acqua
R. - "Il mantenimento e potenziamento della stazione ornitologica che studia e raccoglie dati preziosi sulla presenza, sulla nidificazione e sui movimenti migratori dell’avifauna mediante le attività di inanellamento. Abbiamo intrapreso azioni mirate per gestire il problema legato alla presenza di cinghiali all'interno del territorio della Riserva naturale per contenere i danni provocati e con un protocollo operativo per gli abbattimenti selettivi dei cinghiali.
Inoltre per rendere sempre più fruibile l’ambiente e il territorio della riserva abbiamo implementato l'attività di pesca sportiva no kill con le tecniche Mosca e spinning nel tratto del Canale di Santa Susanna che va da Ponte Ristorante La Trota fino al Ponte La Spera e da Ponte La Spera fino a Ponte Promontoro, e, per garantire le esigenze ambientali, abbiamo calmierato il numero degli accessi alle 35 unità giornaliere servendoci dell'app gratuita "HOOKING" che consente anche di consultare il Regolamento e i tratti disponibili: agevolare l’accesso a questa disciplina di pesca sportiva, che ripeto è assolutamente compatibile con l’ambiente e che conserva l’equilibrio di auto-mantenimento delle specie ittiche, significa offrire la piena fruibilità alla pratica in un contesto di assoluto pregio floro-faunistico e fornire un indotto economico alle attività del territorio.
E’ poi costante il nostro impegno nelle attività di educazione ambientale, rivolte alle scuole e alle famiglie. Molti appuntamenti sono ripetuti negli anni in concomitanza con giornate istituite a livello mondiale, e penso ad esempio alla Giornata mondiale dell’Acqua, alla Festa dell’Albero, alla Festa della smielatura o alla stagionalità come per l’Equinozio di primavera in cui si celebra la stagione della rinascita, oppure ancora per la vendemmia così come è vissuta sulle colline della Riserva o alla migrazione autunnale durante la quale i visitatori possono ammirare splendidi falchi pecchiaioli e lodolai. Tutte queste attività, volte a far vivere l’ambiente nel rispetto della natura e dei sui cicli, sono realizzate dal personale dipendente dell’ente di gestione dell’area protetta in collaborazione con strutture, agriturismi e aziende agricole che insistono nella Riserva, questo sempre nella logica di rafforzare il legame tra l’Ente e il territorio.  Molti percorsi educativi prevedono anche laboratori didattici in modo da rendere concreta la teoria di ciò che viene spiegato ai visitatori, le potenzialità della natura, tecniche e conoscenze tramandate nei secoli, patrimonio della cultura contadina della zona, come per il guado e la tintura naturale o per le erbe aromatiche e officinali.
Giornata mondiale dell'acqua
Abbiamo, inoltre, prodotto molte pubblicazioni, anche in collaborazione con l’Università della Tuscia e la Carta Turistica della Riserva Naturale dei laghi Lungo e Ripasottile, in formato digitale sul nostro sito, con indicazioni e riferimenti turistici, culturali e ambientali".

D. - Ok, questi sono gli aspetti positivi della sua esperienza. Ma quali sono le criticità ancora presenti e quali risposte avete in mente?
R. - "Le maggiori criticità risiedono, come detto prima, in una questione di mentalità. Alcuni temono di perdere posizioni erroneamente acquisite negli anni a discapito della salvaguardia dell’ambiente. E nelle lungaggini burocratiche che impediscono di realizzare in tempi brevi tante iniziative per la valorizzazione della Riserva e lo sviluppo economico del territorio".

D. - Non di rado la protezione degli ecosistemi naturali e l'economia del territorio entrano in conflitto: come ha affrontato questo problema?

R. - "Un territorio sano è un territorio dall'economia forte. Per realizzare ciò non è necessario calpestare l’ambiente, né racchiudere l’ambiente in una teca, ma tutt'altro: valorizzare le risorse naturali per incentivare ed incrementare il circuito di visitatori e fruitori delle bellezze della Riserva è la chiave per lo sviluppo economico legato al turismo ambientale. E quindi mettere a sistema i fattori di attrazione ed i servizi di accoglienza porta giovamento a tutti".

D. - Benissimo, un'ultima domanda: ma perché i cittadini dovrebbero venire a visitare la Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile e che tipo di esperienza potrebbero fare?

da sx: Gloria Pasquali, Carlo De Falco, Arianna Pezzotti,
Claudio Valentini, Guido Zappavigna
R. - "Ambiente, sport e cultura. Tre ambiti legati tra loro che nella Riserva possono essere vissuti ed approfonditi dai cittadini. Oltre alle iniziative di educazione ambientale di cui ho parlato prima, presso i nostri Centri Visite organizziamo appuntamenti serali di osservazione della Luna e gli animali lunatici come i gufi, civette e lupi. I visitatori possono approcciare al birdwatching anche di rapaci notturni oppure ad attività di monitoraggio del Lupo mediante la tecnica del wolf-howling. All'interno del territorio della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile si trova una delle più famose e suggestive località di volo libero del centro Italia dove si svolgono i campionati italiani di parapendio. I visitatori poi possono praticare Nordic Walking, magari sui sentieri degli aironi, degli svassi e dei cormorani o la pesca sportiva. Spessissimo le nostre proposte ambientali si declinano in iniziative culturali con mostre pittoriche, concorsi fotografici e tanto altro. Infine, la Riserva rientra nella Valle Santa, stiamo per questo valorizzando dei percorsi e sentieri per passe
ggiare sulle orme di Francesco".


...e adesso viaggia virtualmente alla scoperta della meravigliosa Riserva Naturale dei laghi Lungo e Ripasottile con la visione di questi quattro video:

1 - 2 - 3 - 4

sabato 2 maggio 2020

Acque di balneazione, i limiti dei controlli effettuati dall'ARPA Lazio

In attesa che partano i campionamenti pre-stagionali per il monitoraggio 2020 delle acque di balneazione (attività sospesa anche nel Lazio a seguito di una comunicazione del Ministero della Salute che ha subordinato l'inizio di tali attività all'evolversi della pandemia e alle disposizioni del governo riguardanti le attività ludiche e sportive da svolgere all'aperto), il report 2019 dell'ARPA fa il punto sulla situazione nel Lazio ma fa anche sorgere numerose perplessità sulla completezza degli indicatori che la normativa comunitaria richiede di misurare affinché venga valutata la qualità delle acque ai fini della loro balneabilità.

Le attività di sopralluogo, campionamento ed analisi ai fini del monitoraggio della balneazione vengono condotte ai sensi del Decreto legislativo 116/2008, del Decreto Attuativo Interministeriale del 30 marzo 2010 modificato dal Decreto del Ministero della Salute del 19 aprile 2018 e - nel nostro territorio per il 2019 - del Decreto del Presidente della Regione Lazio del 29 aprile 2019 n. T00105. Ma a monte di tutte queste norme c'è la Direttiva 2006/7/CE, la quale stabilisce disposizioni in materia di:
  • monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione;
  • gestione della qualità delle acque di balneazione;
  • informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.

Tale direttiva, recepita dall'Italia con il D.lgs n.116 del 30 maggio 2008, avrebbe dovuto essere finalizzata al raggiungimento, sulla base di standard comuni a tutti i Paesi, di una buona qualità delle acque di balneazione ed un livello di protezione elevato nella Comunità. Si applica a qualsiasi parte di acque superficiali nella quale l'autorità competente prevede che un congruo numero di persone pratichi la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione, né emesso un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione. I controlli devono avvenire almeno ogni 4 settimane durante la stagione balneare, secondo un calendario prestabilito, per un numero minimo di 4 campioni all'anno per punto di prelievo.

Ai fini di sorvegliare e valutare la qualità delle acque di balneazione nonché della loro classificazione, mentre la precedente Direttiva 76/160/CEE dell'8 dicembre 1975 individuava ben 19 parametri di analisi (ma anche una maggiore frequenza di campionamento), la Direttiva 2006/7/CE fissa solo due parametri di analisi ritenuti più specifici come indicatori di contaminazione fecale: l'enterococchi intestinali e l'escherischia coli. Possono inoltre essere presi in considerazione altri parametri, come la presenza di cianobatteri o di microalghe.

Ma quali erano i 19 parametri di valutazione della qualità delle acque marine di balneazione previsti in precedenza? La Direttiva 76/160/CEE prevedeva parametri di analisi microbiologici, fisico - chimici nonché la ricerca di altre sostanze ritenute fonti di inquinamento:

Microbiologici:
  • Coliformi totali 
  • Coliformi fecali 
  • Streptococchi 
  • Salmonelle 
  • Enterovirus PFU / 10 l  

Fisico-chimici:
  • pH
  • Colorazione 
  • Oli minerali 
  • Sostanze tensioattive che reagiscono al blu di metilene 
  • Fenoli ( indici fenoli ) mg/l C2H2OH 
  • Trasparenza m  
  •  Ossigeno % disciolto saturazione O2 
  • Residui bituminosi e materiale galleggiante come legno, plastica, bottiglie, recipienti di vetro, plastica, gomma o di qualsiasi altra materia 
  • Ammoniaca mg/l NH2 
  • Azoto Kjeldahl mg/l N 

Altre sostanze considerate come indici di inquinamento:
  • Antiparassitari mg/l ( paration , HCH , dieldrina ) 
  • Metalli pesanti quali: Arsenico mg/l AS, Cadmio CD, Cromo IV Cr VI, Piombo Pb, Mercurio Hg
  • Cianuri mg/l CN
  • Nitrati e fosfati mg/l NO2 PO2 

Eppure quanta ipocrisia c'era nelle premesse della Direttiva 2006/7/CE: "(14) ... la qualità complessiva delle acque di balneazione è migliorata sensibilmente da quando è entrata in vigore la direttiva 76/160/CEE. Detta direttiva rispecchia, tuttavia, lo stato delle conoscenze e delle esperienze dei primi anni settanta. Da allora le modalità d'uso delle acque sono cambiate, così come sono evolute le conoscenze scientifiche e tecniche. Detta direttiva dovrebbe pertanto essere abrogata". Ma anche laddove si dice: "2. La presente direttiva è finalizzata a preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e a proteggere la salute umana integrando la direttiva 2000/60/CE" (mentre, invece, la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque persegue il raggiungimento del migliore stato ecologico e chimico possibile).

Mentre quindi in passato l'esame delle acque di balneazione era sicuramente più completo, attualmente oltre ai due parametri microbiologici (Escherichia coli ed Enterococchi intestinali) la normativa ne prevede altri, quali la proliferazione di cianobatteri, macro-alghe, fitoplancton, e la presenza di residui bituminosi, vetro, plastica, gomma o altri rifiuti, che non vengono considerati ai fini della classificazione, ma sono tenuti in considerazione in quanto, qualora giungano a rappresentare un rischio per la salute, fanno scattare misure di gestione atte a prevenirne l'esposizione, inclusa un´adeguata informazione ai cittadini.

A nostro avviso, limitare la valutazione della qualità delle acque di balneazione ai risultati di solo due parametri microbiologici e conseguentemente basare solo su di essi la classificazione delle acque (le categorie di qualità sono: scarsa, sufficiente, buona o eccellente) espone i bagnanti e la loro salute a potenziali rischi dovute all'esposizione con gli inquinanti non ricercati, falsa la percezione della qualità reale delle acque ed influisce negativamente sull'adozione di misure di mitigazione dell'inquinamento da parte degli amministratori.

L'Escherichia coli e gli Enterococchi intestinali sono comunque due indicatori di contaminazione fecale di provata rilevanza sanitaria: in genere non causano direttamente disturbi (specificamente di tipo gastro-intestinale), ma sono buoni indicatori della presenza di patogeni (virus, protozoi, batteri) nelle acque. Si tende a ricercare i batteri indicatori anziché i singoli agenti patogeni potenzialmente presenti nell'ambiente a causa del rilevante numero di quest´ultimi, la loro diversa natura e metodi di ricerca più impegnativi che renderebbero molto più lunga e laboriosa la diagnosi di laboratorio. Il loro ritrovamento segnala la presenza di inquinamento fecale di provenienza da reflui umani (scarichi fognari) o da allevamenti di animali riversati direttamente nei fiumi, nei laghi o nelle falde acquifere, o dalle acque di dilavamento del territorio in occasione delle piogge.

Nel Lazio, dal punto di vista microbiologico lo stato di qualità delle aree di balneazione per la stagione 2019 non ha mostrato criticità eccetto alcuni superamenti riconducibili principalmente ad eventi di inquinamento di breve durata (Relazione annuale 2019 dell'ARPA). 

La fioritura di alghe potenzialmente tossiche (ed in particolare di Ostreopsis cf. ovata, dovuta alla presenza in acqua di azoto e fosforo apportati al mare dai fiumi, al ristagno di acqua, o alla mancanza di correnti, o per la costruzioni di pennelli a difesa della costa, o all'aumento di temperatura già da 22-23 °C) è invece stata rilevata, come negli anni precedenti, in tutte le stazioni monitorate lungo la costa laziale, con concentrazioni elevate a Civitavecchia, Santa Marinella e Formia: l'intossicazione di tale alga genera "sindrome influenzali", con irritazione aspecifica sulle mucose respiratorie e congiuntivali e conseguente irritazione congiuntivale, rinorrea (raffreddore), difficoltà respiratorie (tosse, respiro sibilante, broncospasmo con moderata dispnea) e febbre. 

La proliferazione di cianobatteri potenzialmente produttori di tossine è particolarmente elevata e dominante nel lago di Vico (P.. rubescens; L. redekei; Aphanizomenon sp.) e nel lago Albano (P. rubescens; Aphanizomenon sp.; Anabaena sp.), confermata anche dalla presenza periodica di schiume e addensati algali rilevabile anche visivamente, al punto che è stato necessario vietare la balneazione: anche i cianobatteri sono dovuti alla forte presenza nei bacini di azoto e fosforo causati dallo sversamento di detergenti e pesticidi. L'esposizione - in primis per via orale, ma anche cutanea o inalatoria - alle tossine che possono generare (raggruppabili a seconda degli effetti che producono in: epatotossine, citotossine, neurotossine e tossine irratitive) è particolarmente pericolosa per l'uomo e potrebbe dar luogo ad effetti acuti.



venerdì 14 giugno 2019

Vi presentiamo il lago di Roma

Lago Sandro Pertini o exSnia (foto Gre Lazio)
Il lago di Roma... ma a Roma non ci sono laghi, direte: c'è il "biondo" Tevere (famoso nel mondo), l'impetuoso Aniene, il quasi sconosciuto Almone. Ma dove sta questo lago? E invece c'è, si trova tra via Prenestina e via di Portonaccio, ed i volontari del GRE lo hanno visitato per presentarvelo, dal momento che rappresenta una rivincita della natura sul cemento. Ha anche un nome ufficiale: lago Sandro Pertini, seppur nella zona dove si trova (tra il Pigneto, il Prenestino e Casalbertone) è più conosciuto come lago ex-Snia.

Snia sta per Snia Viscosa, ma facciamo un passo indietro di quasi un secolo. E' il 5 settembre 1923 quando, tra il fosso della Marranella (proveniente dai vulcani laziali e scorrente da sud a nord verso l'Aniene) e una collina, la Cisa Viscosa di Padova apre un grosso complesso industriale di 120.000mq che per cinquant'anni avrebbe dato lavoro fino ad oltre 2500 operai, quasi tutti originari di altre regioni e di cui oltre la metà donne, dediti alla produzione di rayon, una seta artificiale derivata dalla cellulosa che, al contrario del nylon, assorbe l'acqua, rendendo i tessuti ottenuti molto più confortevoli per essere indossati. Ma la crisi del chimico italiano non perdonò questo insediamento, e dopo una progressiva riduzione delle maestranze impiegate, nel 1954 i cancelli dell'opificio si chiusero definitivamente.

Nel 1968 il Ministero della pubblica istruzione (all'epoca competente per le antichita' e belle arti, per la sicurezza del patrimonio culturale) appose un vincolo munumentale [1] sulla collina dei vecchi dormitori motivato dalle "numerose alberature prevalentemente pini di notevole sviluppo, che forma una attraente zona verde in una località cittadina che ne è priva". Ma 14 ettari al centro di una delle zone urbane più densamente popolate d'Europa, stretti tra la via Prenestina via di Portonaccio, i binari della Roma-Sulmona e lo scalo ferroviario Prenestino, non potevano però restare abbandonati per troppo tempo: nel 1969 la Cisa Viscosa si fonde con la Snia Viscosa (eccola!), che poi nel 1982 cederà i suoi immobili alla Società Immobiliare Snia per liquidare i beni dopo pochi anni.

(foto Gre Lazio)
Nel 1990 la società Pinciana 188 srl (con sede a Frosinone) acquistò dalla Snia il complesso dell’ex fabbrica di largo Preneste, presentando subito un progetto per la realizzazione di centro commerciale di sei piani e una palazzina ASL (sebbene il piano regolatore del 1965, il cosiddetto SDO Tiburtino immaginato dal Comune di Roma guidato dal sindaco Nicola Signorello, vi prevedesse un ministero). Ottenuta la concessione edilizia dalla Regione Lazio [2], nello stesso anno la società confluisce nella società Ponente 1978 Srl, con sede a Roma, di proprietà del costruttore Antonio Pulcini, che immediatamente avvia i lavori.
E' il 1992, quando - non potendo abbattere lo scheletro dell'opificio, le ruspe iniziano uno scavo nelle aree non edificate per la realizzazione dei parcheggi interrati. Arrivati a 10 metri di profondità, dal sottosuolo inizia magicamente la fuoriuscire acqua frizzante in grande quantità [3]: gli operai avevano involontariamente intercettato la falda storica dell'Acqua Vergine, che attraversa tutta la parte orientale di Roma. Il fossato inizia a riempirsi, e il Pulcini - per salvare il cantiere - tenta improvvidamente di canalizzare le acque nelle fognature, le quali non reggono e comportano uno storico allagamento di largo Preneste: il clamore dettato da questo evento accende un faro sui lavori, la cui illegittimità viene accertata velocemente. 

(foto Gre Lazio)
La concessione edilizia viene annullata [4],  la Circoscrizione VI ordina la demolizione delle opere [5]. Pulcini rifiuta la demolizione ed avvia un lungo contenzioso giudiziario che, nonostante le pressioni dei Comitati, a causa della pessima difesa dell'Amministrazione comunale nel 2010, si chiude con l'accoglimento della richiesta di non demolire i manufatti [6]. Anche su sollecitazione dei cittadini, nel 2011 il Sindaco Gianni Alemanno presenta ricorso al Consiglio di Stato da parte dell'Amministrazione capitolina.

Parallelamente all'iter giudiziario, ma anche agli innumerevoli tentativi di Pulcini di realizzare qualcosa nel quadrato di sua proprietà [7], l'abbandono dell'area ne favorisce la rinaturalizzazione: attorno al bacino di 500 metri di perimetro per 10 mila metri quadri di superficie e 10 metri di profondità sono state censite 180 specie di piante, nonché 50 di uccelli, molti dei quali protetti a livello europeo. Ci sono martin pescatori, cormorani che spesso sostano sul mostro di cemento, i germani reali che vivono stabilmente nell’area, una coppia di tuffetti, gallinelle d’acqua che nidificano tra i canneti, poiane, ranocchie, almeno tre esemplari di gheppio, picchi rossi, pettirossi, fringuelli, verdoni, verzellini, capinere, e gli immancabili gabbiani reali che scorazzano indisturbati, soprattutto di notte [8], a dimostrazione che l'area è anche parte dei corridoi migratori che attraversano Roma [9]: indubbiamente un biotipo da preservare, quindi, anche perchè essendo alimentato esclusivamente dalla falda [10], è stata certificata la natura permanente del lago.

(foto Gre Lazio)
Ed anche le istituzioni si accorgono del miracolo in corso:  nel 1994 il Consiglio Comunale di Roma approva [11] un progetto della sistemazione a verde pubblico attrezzato di parte dell’area  SNIA Viscosa avviando la procedura di esproprio [12] e, a seguito di tali lavori, nel 1997 viene inaugurato il Parco delle Energie. Nel 1995 viene apposto il vincolo archeologico "Ad duos lauros" [13]. Nel 2008 l'area ex Snia è destinata a verde e servizi dal PRG del Comune di Roma che la indica come parte della Rete ecologica cittadina, mentre la fabbrica figura tra i beni di Archeologia industriale tutelati dalla Sovrintendenza Capitolina che il PRG riconosce tra le invarianti strutturali da preservare. Parallelamente a queste tutele crescenti, però, ecco un secondo tentativo di speculazione, da realizzarsi tramite la realizzazione di una piscina in vista dei Mondiali di Nuoto del 2009 [14] affidata ad un'associazione sportiva dilettantistica [15]: la rivolta della cittadinanza, dei comitati, delle forze politiche, indurrà il Commissario Delegato per i Mondiali di Nuoto al ritiro della proprio delibera. Nel 2012, l'Archivio dello stabilimento di Roma della Snia Viscosa viene dichiarato di importante interesse storico e dunque vincolato [16] e dopo qualche mese la Soprintendenza Archivistica per il Lazio presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali autorizza il trasferimento dell’Archivio storico Viscosa presso i  locali della Casa del Parco delle Energie, dove è aperto dal 16 ottobre 2013.

Nel frattempo la ricolonizzazione spontanea dell'area viene operata dalle specie autoctone di maggior pregio: le cannucce Phragmites australis sulle sponde, Salix alba e Populus alba nelle fasce riparielecci, allori e alaterni nel microclima più fresco a ridosso della collina [17], dando origine a consociazioni di alberi e cespugli, proprio perché cresciute spontaneamente, formano popolazioni in particolare equilibrio con il substrato e le condizioni ambientali del contesto. A sua volta, il lago, grazie alla compresenza di acqua e di vegetazione spondale, ha permesso l'instaurarsi di catene alimentari complesse di grande utilità per la fauna, mentre nell'area più vicina alla fabbrica, malgrado la povertà dei terreni, le condizioni di fatto indisturbate (la fabbrica a un certo punto verrà occupata diventando un accampamento, ma dopo un incendio che devastò il grande reparto tessile venne sgomberata e nel 2004 parzialmente demolita) hanno consentito lo sviluppo di esemplari di platani, bagolari, olmi e fichi selvatici di grandi dimensioni, che fungono da riparo e rifugio per l'avifauna [18].

(foto Gre Lazio)
Giuridicamente il lago appartiene al Demanio pubblico delle acque [19], anche grazie alla c.d. Legge Galli 36/1994. Sebbene la proprietà dei terreni non ha inoltrato alcuna richiesta di concessione nei tempi entro i quali si sarebbero potute ammettere le relative domande di prelievo, e pertanto è indubbia la piena disponibilità del Demanio lacuale, fino ad ora non c'era ancora stata la presa d'atto di tale patrimonio da parte delle istituzioni responsabili e la definizione di livelli di tutela adeguati tanto all'interesse pubblico del bene quanto alla sua rilevanza ambientale. Nella rete ecologica individuata dal PRG di Roma [20], l'area ex Snia risulta parte del sistema ambientale ancorato ai parchi dell'Aniene e dell'Appia Antica, attraverso i comparti rimasti inedificati dei comprensori SDO Centocelle, Casilino e, in misura inferiore, Tiburtino: la vegetazione cresciuta nell'area dell'ex Snia, tra l'altro, è riconducibile alle formazioni rilevate nel '800 lungo i fossi dell'Agro [21] o nelle vicinanze dei ruderi antichi [22], fatto rarissimo che ne arricchisce il valore storico oltre che quello ambientale.

Tuttavia nel 2013 di avrà un quarto tentativo di speculazione a seguito della riproposizione del Bando cognitivo per l’individuazione di aree ed edifici degradati o dismessi [23]: questa volta Pulcini prevede la copertura del lago e la costruzione di quattro torri di 100 metri l’una. Ciò riaccende la mobilitazione popolare finchè il 27 dicembre 2013, con una Memoria di Giunta del Comune di Roma, il Bando Relitti Urbani viene rigettato. A giugno 2014, il Forum Territoriale Permanente presenta la richiesta di vincolo di tutela ex D.lsg 42/04 per il complesso industriale exSnia alla Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma, e contestualmente  per la prima volta  il Municipio V  prende atto che l’area dal lago a via di Portonaccio è proprietà del Comune di Roma e chiede che sia attrezzata a verde pubblico [24]. Ad agosto 2014 il Consiglio regionale si è impegnato a fare dell'area un Monumento Naturale [25] (nel 2018 seguirà un'analoga espressione di volontà), e forse siamo vicini al traguardo: gli Lago ex Snia, verso il monumento naturale: dalla Regione al Comune, commissioni al lavoro
uffici regionali della Direzione parchi stanno per chiudere l'istruttoria Lago ex Snia, verso il monumento naturale: dalla Regione al Comune, commissioni al lavoro
e a quel punto mancherebbe solo la firma del governatore Nicola Zingaretti. Contestualmente le Commissioni consiliari di via della Pisana stanno anche lavorando per ottenere la demanializzazione delle acque del lago.

Speriamo, a breve, di annunciarvi la notizia della definitiva vittoria della natura sul cemento.




[1] decreto di vincolo del 23 marzo 1968, n.120325, attualmente afferente alla Direzione generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
[2] concessione edilizia del 30 maggio 1990, n. 958/1990, rilasciata dall’assessorato all’Urbanistica della Regione Lazio
[3] successivamente gli studi geologici propedeutici al PRG del 2008 chiariranno che l'alveo della marana nel tempo ha occupato l'avvallamento corrispondente alla faglia che separa gli strati pozzolane dai tufi più orientali: tale discontinuità ha consentito all'acquifero in pressione, di norma confinato alle quote inferiori dei substrati argillosi prevulcanici, di risalire a livelli prossimi alla falda superficiale, posta in quest'area a 5 metri dal piano di campagna
[4] decreto di annullamento della Regione Lazio del 22 giugno 1992, n. 1402
[5] ordinanza del 9 febbraio 1993, n. 155, della VI circoscrizione di Roma 
[6] sentenza del TAR del Lazio del 1 luglio 2010, n. 22076/2010
[7] Pulcini presenta un progetto per la realizzazione di 4 torri, alte 30 piani l'una: Roma Capitale “Bando Relitti Urbani” Verbale di Giunta 23 maggio 2012 e Determinazione Dirigenziale del 6 giugno 2012, n.445; Roma Municipio V, Commissione congiunta Lavori Pubblici-Urbanistica Verbale del 22 gennaio 2014, n.3 
[8]http://www.ansa.it/sito/notizie/magazine/numeri/2016/04/19/a-roma-e-nato-un-lago-e-resiste_35361ffa-5844-422d-a3aa-7aa0a9ae93cc.html 
[9] AA.VV L'ecosistema Roma, Palombi 1995; Atlante degli uccelli nidificanti a Roma, Palombi 1996; Anfibi e Rettili a Roma, Stilgrafica 2003; Roma Capitale di Biodiversità, Ministero dell'Ambiente 2010
[10] analisi microbiologiche eseguite sulle acque del lago nel 2006 e nel 2014 - Antonio Boccia, Indagine ambientale nell'area dell'ex fabbrica Snia: Rilievi bio-chimico-fisici delle acque del lago, Roma La Sapienza 1° Facoltà di Medicina 2006; Analisi microbiologiche e rilievo dei metalli pesanti, Laboratorio Alimentazione-Ambiente srl, via dei Marsi 46 Roma, marzo 2014
[11] delibera del 28 dicembre 1994, n.314, del Consiglio Comunale di Roma 
[12]  seguiranno: il decreto del 13 marzo 2000, n.163, del Presidente della Giunta regionale del Lazio, che dispone l’esproprio definitivo dell’area del Parco delle Energie; la Deliberazione del 9 settembre 2003, n.533, della giunta comunaledi Roma relativa ad un progetto unitario di utilizzazione del Parco Prenestino – ex SNIA Viscosa prevedente l'insediamento nei ruderi di alcune Facoltà dell'Università "La Sapienza"; l'ordinanza del Sindaco del 3 agosto 2004, n.194, decretante l’esproprio definitivo dell’area sita fra il lago e via di Portonaccio, per la realizzazione del Parco Prenestino, l’attuale Parco delle Energie
[13] Decreto del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali del 21 ottobre 1995 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10.02.1996)
[14] autorizzazione del 9 febbraio 2009 del Commissario Delegato per lo svolgimento dei Mondiali di Nuoto "Roma 2009"
[15] delibera di Giunta comunale del 29 ottobre 2008, n.354, di affisamento alla ASD Laurus Nuoto dell'area di proprietà comunale sita all'interno del Comprensorio Tiburtino
[16] decreto del Mibac del 3 luglio 2012
[17] AA.VV. Scienziati e studiosi per l'ex-Snia Viscosa, Atti Convegno, “Parco delle Energie” 1 dic.13
[18] G.Fanelli Il contesto ambientale dell’ex Snia Viscosa e del lago, Università Tor Vergata gen. 2014
[19] Codice Civile, art.822: “appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico (..) i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia”
[20] Comune di Roma, PRG vigente 2008, Elaborati Prescrittivi n.4 Carta della Rete ecologica, foglio 18
[21] Vittoria Calzolari Storia e natura come sistema: un progetto per il territorio libero di Roma, Argos 1999
[22] Italo Insolera Frondose arcate: il Colosseo prima dell'archeologia, Electa 2000; gli esemplari floristici raccolti all'interno del Colosseo a inizio 800 e conservati al Museo Herbarium de la Sapienza, includono Geranium rotundifolium, Inula viscosa e Hordeum leporinum presenti anche nell'area ex Snia
[23] delibera della Giunta Capitolina  n.154/2012
[24] Memoria della Giunta del Municipio V del 17 giugno 2014, n.20  
[25] Consiglio Regionale del Lazio, Odg “Misure per l’apposizione del vincolo di “Monumento naturale” all’area del lago dell’ex Snia Viscosa” approvato all'unanimità il 6 agosto 2014

venerdì 31 maggio 2019

Perchè il lago di Bracciano non si riempie?

Ricordate la crisi idrica del lago di Bracciano? Era l'anno della siccità, il 2017, quando le immagini dello splendido bacino interno a nord di Roma fecero il giro del mondo: l'acqua si ritirava, lasciando spazio alla spiaggia e ad una linea di costa sempre più avanzata, mentre i pontili si ritrovavano praticamente sulla terra ferma. Il braccio di ferro tra Regione Lazio e comunità locali da un lato, e Comune di Roma ed Acea dall'altro fu durissimo, giungendo fino allo stop delle captazioni imposto dal Presidente Zingaretti alla multiservizi capitolina [1].

Ma a preoccuparci furono soprattutto i danni al sistema ecologico del lago di Bracciano, ed in particolare alla distruzione della flora ripariale a vegetazione macrofitica sommersa e alla compromissione della riproduzione delle tre famiglie di Ciprinidi che caratterizzano l'ittiofauna meritevole di protezione ai sensi della Direttiva Habitat (la rovella - Rutilus rubilio, il varione - Leuciscus souffia, ed il barbo italico - Barbus plebejus) e che avviene in acque base tra maggio e luglio è ormai messa a serio rischio. 

Con pesanti ricadute sulla biodiversità: questo, infatti, è il principale lago del complesso Sabatino, che ospita anche i laghi di Martignano e Monterosi, e dal 1995 è un SIC (il sito di interesse comunitario IT6030010), con un perimetro di 31,5 km ed un'estensione di 5.864 ettari e coperto al 35% dall'habitat 3150 (Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition) e al 30% dall'habitat 3140 (Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.), sulla base di Natura 2000, la rete di aree destinate alla conservazione della biodiversità sul territorio dell'Unione Europea, istituita dall'Art. 3 della Direttiva 92/43/CEE del 12 maggio 1992, nota con il nome di "Direttiva Habitat", relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche.Ed il lago di Bracciano è anche all'interno della zona di protezione speciale denominata "Comprensorio Bracciano - Martignano" (ZPS IT6030085),  estesa per ben 19.554 ettari.

Al 28 maggio 2019, il livello delle acque del lago si presenta ancora eccessivamente basso: in particolare, infatti, le acque  sono a -128cm rispetto al valore di riferimento, ovvero lo zero idrometrico fissato a 163,04 metri sul livello del mare che è il limite per lo sversamento naturale del lago nel fiume Arrone. Poichè l'apporto dei piccoli fossi immissari al bacino della caldera è molto limitato, il lago di Bracciano può essere sostanziamente ritenuto come alimentato esclusivamente dalle sorgenti sotterranee e dlle acque meteoriche. In molti, già nel 2018 e ancor di più in questo piovoso inizio di 2019, si sono chiesti se la situazione fosse migliorata.

I nostri analisti hanno pertanto ricercato correlazioni tra l'indicatore della crisi idrici (rappresentato appunto dallo scostamento dallo zero idrometrico) e la pioggia caduta copiosa (ovvero la pioggia cumulata mensile espressa in millimetri, come rilevata dalla Stazione del SIARL di Bracciano localizzata in Prato Pianciano).

I dati analizzati sono quelli resi disponibili dall'Ente Parco e dal Siarl, pertanto l'indagine è possibile dal gennaio 2016. Tuttavia, nel grafico che segue si è ritenuto comunque di indicare i valori a partire dal 1 maggio 2015 in quanto è in quel periodo che il livello delle acque si trovava in corrispondenza dello zero idrometrico.

Elaborazione Gruppi Ricerca Ecologica da dati SIARL e Parco di Bracciano
I risultati dell'analisi sembrano mostrare con significativa evidenza l'assenza di correlazione duratura tra i due fenomoni. In particolare le piogge (certo non particolarmente elevate) cadute per tutto il 2016 e fino alla metà del 2017 sembano non aver avuto alcun impatto con il tendenziale abbassamento del livello del lago, con il valore record negativo di -198cm raggiunto il 29 novembre 2017.

L'intensificazione delle precipitazioni nel corso del 2018 (decisamente più piovoso sia del 2017 che del 2016) potrebbe aver arrestato la discesa, sicuramente congiuntamente allo stop dei prelievi operati da ACEA: rispetto all'entità di tali captazione non risultano disponibili dati storici indipendenti nel periodo di osservazione, Lago di Bracciano, continua lo stop ai prelievi: la Regione fa installare un misuratore per controllare Acea
sebbene con l'entrata in funzione del misuratore installato dall'Ente Parco in collaborazione con la Regione presso il nuovo acquedotto di Bracciano in località Marmotta o di Bracciano, continua lo stop ai prelievi: la Regione fa installare un misuratore per controllare Ace(ed inaguurato lo scorso 22 marzo in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua) sarà possibile controllare quanta acqua prenderà la via di Roma d'ora in avanti (il lago garantisce l'8% del fabbisogno idrico della Capitale) [2].

Nei primi cinque mesi del 2019 le precipitazioni sono state copiose: la pioggia cumulata è stata pari ad oltre l'81% di quanta caduta in tutto il 2018. Se questo "aiuto" sosterrà la ripresa del livello del lago di Bracciano potremo dirlo solo nei prossimi mesi. Nel frattempo sebbene il livello continui a mantersi al di sotto di -125cm, sembrebbe esserci una tendenziale ripresa e ci si avvicina alla quota di 161,90 metri sul livello del mare [3].


Nel frattempo Acea si è dotata di un potabilizzatore di acqua del Tevere in zona Fidene-Castel Giubileo, subito a valle del depuratore di Roma-Nord, che tendenzialmente potrebbe anch'esso contribuire a ridurre il soddisfacimento del fabbisogno idrico con l'acqua del lago di Bracciano: sebbene ritenuta una fonte emergenziale (ma anche Bracciano lo è), l'impianto, infatti, dovrebbe immettere in rete una quantità di circa 500 litri al secondo. Tuttavia riteniamo che la soluzione da percorrere sia in primis quella della riduzione degli sprechi: restare ad un livello di perdite di rete pari al 44,5% come attualmente accade a Roma (a fronte di una media nazionale del 35%), resta inaccettabile e pertanto auspichiamo in un piano infrastrutturale che vada in primis nella direzione di dare una concreta risposta a tale fenomeno.


[1] la struttura azionaria del Gruppo ACEA è detenuta per il 51% da Roma Capitale, per il 23,33% da Suez, il 20,66% è collocato sul mercato mentre il 5,01% è di Catagirone (fonte www.gruppo.acea.it)
[2] fonte ACEA
[3] testo della convenzione con ACEA

venerdì 22 marzo 2019

Contratti di fiume, il 9 aprile tavolo tecnico

L’Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume del Ministero dell’Ambiente ha organizzato un incontro tecnico su "LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA NELLA GESTIONE DEI CORPI IDRICI - Il coinvolgimento dei portatori di interesse nei Contratti di Fiume".

L'iniziativa, che si svolgerà martedì 9 aprile 2019 a partire dalle ore 9:00 e fino alle 17:00 presso il Centro Congressi Fontana di Trevi (sito a Roma in Piazza della Pilotta, 4), è organizzata dall’Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume, è volta all’approfondimento del tema della partecipazione pubblica nella gestione dei corpi idrici, con particolare riferimento ai processi di governance dei Contratti di Fiume.

L’evento intende favorire lo scambio di esperienze e il confronto tra vari soggetti pubblici e privati ed è articolato in sessioni plenarie e tre sessioni parallele tematiche, organizzate in tavoli di discussione con l’ausilio di facilitatori sui seguenti aspetti connessi alla partecipazione nei processi di Contratti di Fiume:
  • analisi e messa in rete dei portatori di interesse;
  • informazione e comunicazione;
  • partecipazione e responsabilità.
L’incontro è finalizzato, inoltre, all’acquisizione di spunti e informazioni per la definizione di un documento di indirizzo sull’argomento. La partecipazione attiva ai tavoli di discussione rappresenta, quindi, un’occasione per contribuire ai lavori dell’Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume.

I Gruppi Ricerca Ecologica saranno presenti.

giovedì 17 gennaio 2019

Demanio e lidi, le Regioni non hanno competenze

Roma, il lungomare di Ostia visto da Google Maps
Ancora un pronunciamento da parte della Corte Costituzionale, che il 9 gennaio ha ribadito, in un giudizio promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contro la Regione Liguria relativamente alla Legge Regionale 26/2017 (Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative), che la tutela dell’affidamento degli operatori balneari riguarda una sfera di competenza riservata in via esclusiva alla legislazione statale, alla quale unicamente spetta disciplinare in modo uniforme le modalità e i limiti della tutela dell’affidamento dei titolari delle concessioni già in essere nelle procedure di selezione per il rilascio di nuove concessioni, per la ragione, appunto, che la tutela di tale affidamento incide sui criteri e le modalità di affidamento delle concessioni su beni del demanio marittimo, i quali devono essere stabiliti nell’osservanza dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, e corrispondenti ad ambiti riservati alla competenza esclusiva statale in forza dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Una sentenza che per la seconda volta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma della Regione Liguria (era già accaduto con la sentenza n.171/2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale  dell’art. 1 della l.r. Liguria n. 24/2012, nella parte relativa ad altra fattispecie di proroga automatica di concessioni del demanio marittimo) e che giunge proprio mentre in Parlamento sembrebbe essere stato raggiunto un accordo politico per sospendere per altri 15 anni gli effetti della cosiddetta direttiva Bolkestein sugli stabilimenti balneari: un tale provvedimento, tuttavia, significherebbe quasi sicuramente l'apertura di una nuova procedura di infrazione a carico dell'Italia, ed inoltre potrebbe scatenare un pesante contenzioso a carico di quei gestori i cui stabilimenti dovessero trovarsi in comuni intenzionati a procedere alla riassegnazione delle concessioni a mezzo gara pubblica in forza di una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 luglio 2016.

Ma leggiamo la sentenza n.1 della Corte Costituzionale del 9 gennaio 2019.




 
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI

Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 10 novembre 2017, n. 26 (Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso spedito per la notifica il 15 gennaio 2018, depositato in cancelleria il 23 gennaio 2018, iscritto al n. 7 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nella udienza pubblica del 20 novembre 2018 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l’avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Lorenzo Cuocolo per la Regione Liguria.

Ritenuto in fatto

1.− Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha proposto, in via principale, questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2, e 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 10 novembre 2017, n. 26 (Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative), denunciandone il contrasto con l’art. 117, commi primo e secondo, lettera e), della Costituzione.

1.1.– Secondo il ricorrente, l’art. 2, comma 2, della legge impugnata – il quale stabilisce che «[a]lle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreative è riconosciuta l’estensione della durata della concessione di trenta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» – violerebbe:

a) l’art. 117, primo comma, Cost. – in relazione all’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, e all’art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, recepita dall’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) – in quanto, attribuendo una «indiscriminata» proroga di trenta anni in favore dei concessionari uscenti e non consentendo neppure di discernere tra situazioni di interesse transfrontaliero e situazioni che ne siano prive, determinerebbe «una ingiustificata e insuperabile barriera all’ingresso dei nuovi entranti nel mercato», senza che possa neppure invocarsi una «situazione di legittimo affidamento nel quale verserebbero i concessionari uscenti» stessi;

b) l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, contrastando «con l’esigenza di garantire la parità di trattamento e l’uniformità delle condizioni del mercato sull’intero territorio nazionale» e dovendo essere pur sempre la legge statale «a stabilire se tutelare il legittimo affidamento dei concessionari, in quali casi farlo, in quale misura e con quali forme».

Da ciò conseguendo l’illegittimità costituzionale anche dei commi 1 e 3 dello stesso art. 2, nella parte in cui, rispettivamente, si dispone «che è tutelato il legittimo affidamento del concessionario con la conservazione del diritto alla continuità aziendale» e si demanda ai Comuni di comunicare, ai titolari delle concessioni demaniali, «l’estensione della durata della concessione demaniale per trenta anni».

1.2.– A sua volta, il successivo art. 4, comma 1, della medesima legge regionale – per il quale «la durata della nuova concessione demaniale marittima non deve limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l’ammortamento degli investimenti materiali e immateriali, nonché un’equa remunerazione dei capitali investiti», e «[i]n ogni caso la durata della concessione per finalità turistico ricreative non può essere inferiore a venti anni e superiore a trenta anni» – violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, giacché «l’elemento della durata minima o massima delle concessioni è aspetto in grado di incidere sulla concorrenza e sulle condizioni di mercato».

2.– Si è costituita in giudizio la Regione Liguria, chiedendo la reiezione del ricorso.

2.1.– Quanto alla dedotta violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. ad opera dell’art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 26 del 2017, la resistente sostiene che la proroga automatica delle concessioni in atto, ivi prevista, non contrasterebbe con l’art. 49 TFUE, né con l’art. 12 della “direttiva servizi”, avendo carattere solo temporaneo e non limitativo della «partecipazione delle imprese, nazionali o meno, alle procedure di selezione che si terranno in futuro, una volta che il Legislatore nazionale avrà provveduto […] a revisionare il quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative». Diversamente, soggiunge la Regione, si verrebbe a creare un vuoto normativo in vista della scadenza delle concessioni fissata normativamente al 31 dicembre 2020, «lasciando gli operatori nella più assoluta incertezza» (anche sul piano della tutela degli attuali livelli occupazionali) e con lesione, quindi, dei principi dell’affidamento e della certezza del diritto, che, invece, sarebbero garantiti dalla disciplina regionale impugnata con il ricorso.

2.2.– In riferimento alla violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. da parte di entrambe le disposizioni denunciate (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1), la difesa regionale osserva poi che l’art. 84 del d.lgs. n. 59 del 2010 prevede una «clausola di cedevolezza», per cui le disposizioni del medesimo decreto legislativo, «nella misura in cui incidono su materie di competenza esclusiva regionale e su materie di competenza concorrente», trovano applicazione «fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto».

Le disposizioni censurate, in ambiti non riservati esclusivamente alla potestà legislativa statale, avrebbero dato «attuazione alla normativa europea» e «affidamento alle imprese e agli investitori», in tal modo colmando in via transitoria e in attesa dell’intervento congiunto Stato-Regioni di riordino della materia, un «vuoto normativo», così da potersi ascrivere al principio di «cedevolezza invertita», di cui alla sentenza n. 398 del 2006 di questa Corte.

3.–. In prossimità della pubblica udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri e la Regione Liguria hanno anche depositato memorie illustrative.

3.1.– A confutazione delle difese regionali, il ricorrente sostiene che l’asserita temporaneità della proroga non emergerebbe dal tenore letterale dell’art. 2, comma 2, denunciato e sarebbe, comunque, contraddetta, sia da un «termine di proroga fisso», sia dalla previsione del successivo comma 3, «che demanda ai Comuni di comunicare ai titolari delle concessioni demaniali di cui al comma 2 l’estensione della durata della concessione demaniale per trenta anni»; che neppure potrebbe invocarsi la tutela dell’affidamento e la certezza del diritto degli operatori balneari, giacché, incidendo una tale tutela sui criteri e sulle modalità di affidamento delle concessioni dei beni del demanio marittimo, la relativa disciplina spetterebbe, comunque, alla legislazione esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., come del resto ribadito dalla sentenza n. 118 del 2018 di questa Corte; che non sarebbe, inoltre, congruente il richiamo alla clausola di cedevolezza di cui all’art. 84 del d.lgs. n. 59 del 2010, poiché il relativo ambito di applicazione riguarderebbe solo le materie di competenza esclusiva regionale e di competenza concorrente, consentendo tal clausola allo Stato di attrarre in sussidiarietà, sia pure in via interinale, competenze regionali, ma non già alle Regioni di intervenire sull’intera materia regolata dalla direttiva; che, infine, anche il principio della «cedevolezza inversa», invocato dalla resistente, oltre a fondarsi su un preteso «vuoto normativo» invero inesistente (trovandosi nella legislazione statale «i principi che devono attualmente regolare l’affidamento dei beni del demanio marittimo, ferma restando, ovviamente, la facoltà del legislatore statale di riordinare la materia»), potrebbe valere semmai (giacché la legge regionale impugnata comunque «non attua il diritto dell’Unione europea, ma lo viola») soltanto per «l’esercizio di competenze originarie della regione, residuali o anche concorrenti», ma non per invadere una competenza esclusiva statale, quale quella in materia di tutela della concorrenza.

3.2.– La resistente sottolinea, a sua volta, come precipua finalità della disciplina impugnata sia quella di «preservare la certezza del diritto a fronte di un contesto normativo che, a livello statale, è caratterizzato da assoluta incertezza» e sostiene che, proprio in ragione di questa finalità, la disciplina stessa risulti in linea con la giurisprudenza europea, per la quale il principio della certezza del diritto si impone anche alle autorità nazionali incaricate di applicare il diritto dell’Unione.

L’intervento regionale limitativo della libera circolazione dei servizi sarebbe, quindi, giustificato da un «motivo di interesse generale» (quale, appunto, l’esigenza di certezza del diritto), nel rispetto del requisito della proporzionalità (trattandosi di normativa con carattere di “cedevolezza”), e garantirebbe la continuità di rapporti giuridici, a tutela dell’interesse (privato) dei concessionari alla valorizzazione dei propri investimenti e dell’interesse (pubblico) alla conservazione della funzione di presidio sociale e territoriale che la presenza degli stabilimenti balneari adempie nei comuni costieri.

Considerato in diritto

1.– Con il ricorso in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia gli artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 10 novembre 2017, n. 26 (Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative), per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione – in relazione all’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, e all’art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, recepita dall’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) – e dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

2.– La legge regionale, oggetto in parte qua della odierna impugnativa, si inserisce in una articolata cornice normativa segnata da una sequenza di interventi del legislatore statale che hanno, alternativamente, dato e tratto causa da procedure di infrazione Corte di giustizia dell’Unione europea.

2.1.– Risale al febbraio 2009 l’avvio, da parte della Commissione europea, di una procedura di infrazione (n. 2008/4908) contro l’Italia in ragione del ritenuto regime preferenziale riservato al concessionario uscente quanto al meccanismo di attribuzione delle concessioni demaniali marittime, come regolato dell’art. 37 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 (codice della navigazione) e dall’art. 01, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, rispettivamente prevedenti il cosiddetto diritto di insistenza di quel concessionario e il rinnovo automatico delle concessioni sessennali.

Tale procedura d’infrazione – attivata dapprima in base all’art. 43 del Trattato CE (ora art. 49 del TFUE) e continuata anche in forza dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, cosiddetta “direttiva Bolkestein” o “direttiva servizi” – si concluse a seguito dell’emanazione dell’art. 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010), che eliminò ogni rinvio al regime del rinnovo automatico delle concessioni.

2.2.– La delega per il riordino della normativa concernente le concessioni demaniali marittime, recata dal comma 2 dello stesso citato art. 11, non venne però esercitata e con l’art. 34-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il termine di durata delle anzidette concessioni a uso turistico ricreativo – in scadenza al 31 dicembre 2015, in virtù della legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione, con modificazioni, dell’art. 1, comma 18, del decreto-legge 301 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) – veniva «prorogato fino al 31 dicembre 2020».

2.3. – Quella proroga ope legis diede luogo a rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia dell’Unione europea, decisi con la sentenza del 14 luglio 2016, nelle cause riunite C-458/14 (Promoimpresa srl) e C-67/15 (Mario Melis e altri), la quale, oltre a confermare che le concessioni demaniali marittime rientrano, in linea di principio, nel campo di applicazione dell’art. 12 della “direttiva servizi”, ha ritenuto: che tali concessioni possano essere qualificate come «autorizzazioni»; che le concessioni aventi un «interesse transfrontaliero certo» debbano essere affidate nel rispetto delle regole del TFUE e del principio di non discriminazione; e che una disparità di trattamento tra concessionari esistenti e coloro che aspirano alla concessione può trovare giustificazione, a determinate condizioni, in base a «motivi imperativi di interesse generale, in particolare dalla necessità di rispettare il principio della certezza del diritto».

2.4. – Alla sentenza “Promoimpresa srl” – che, in sostanza, chiariva che era passibile di disapplicazione la proroga al 2020 delle concessioni esistenti, disposta dall’art. 34-duodecies del decreto-legge n. 179 del 2012 – ha fatto seguito l’emanazione della legge 7 agosto 2016, n. 160, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), il cui art. 24, comma 3-septies, dispone che «[n]elle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l’interesse pubblico all’ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».

2.5.– Il successivo progetto di legge di riordino, presentato dal Governo il 15 febbraio 2017, è, però, decaduto con la conclusione della XVII Legislatura.

3.– In questo contesto interviene la legge della Regione Liguria n. 26 del 10 novembre 2017, il cui obiettivo – come esplicitato dal comma 2 del suo art. 1 – è quello di stabilire «adeguate garanzie per la conservazione del diritto alla continuità delle concessioni in atto». E ciò al fine di «tutelare l’organizzazione sociale delle aree costiere», di «garantire la continuità aziendale delle attività che operano sulla base di un titolo concessorio attualmente vigente», di «assicurare la tutela del legittimo affidamento dei titolari di concessioni demaniali attualmente operanti in forza dei rapporti già instaurati e pendenti in base all’articolo 1, comma 18, del d.l. 194 del 2009 convertito dalla legge 25 del 2010» e, infine, di «mantenere il livello attuale di presidio delle aree demaniali marittime nelle more dell’entrata in vigore della nuova disciplina».

3.1.– A queste finalità rispondono, appunto, le disposizioni denunciate.

L’art. 2, rubricato «Concessioni demaniali vigenti» – dopo aver previsto, al comma 1, la tutela del «principio del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo, in essere ovvero rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, con la conservazione del diritto alla continuità aziendale» – stabilisce, al comma 2 censurato, che «[a]lle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreative attualmente vigenti, è riconosciuta l’estensione della durata della concessione di trenta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

L’art. 4, rubricato «Durata della concessione demaniale marittima», stabilisce, al comma 1 denunciato, che «[l]a durata della nuova concessione demaniale marittima non deve limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l’ammortamento degli investimenti materiali e immateriali, nonché un’equa remunerazione dei capitali investiti. In ogni caso la durata della concessione per finalità turistico ricreative non può essere inferiore a venti anni e superiore a trenta anni».

4.– Il contrasto dell’art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 26 del 2017 con l’art. 117, commi primo e secondo, lettera e), Cost. consegue, secondo il ricorrente, alla «ingiustificata e insuperabile barriera all’ingresso dei nuovi entranti nel mercato», alla quale – senza neppure distinguere tra situazioni di interesse transfrontaliero e situazioni che ne siano prive – darebbe appunto luogo l’«indiscriminata» proroga di trenta anni delle concessioni in atto, quale disposta dalla norma censurata.

La Regione, nel contestare tale prospettazione, sostiene che la disposizione censurata sia, viceversa, compatibile con i parametri costituzionali in riferimento ad essa evocati. E ciò in ragione del suo carattere temporaneo e della sua finalità di tutela dell’affidamento e della certezza del diritto nei confronti degli operatori liguri.

Detta disposizione non invaderebbe, pertanto, la sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, attenendo propriamente ad ambiti riservati alla legge regionale, quali sono gli interventi che, pur interferendo con la predetta materia, siano come nella specie «sintonizzati sulla realtà produttiva regionale».

La resistente richiama, quindi, al riguardo la «clausola di cedevolezza» prevista, dal legislatore statale, all’art. 84 del d.lgs. n. 59 del 2010 (di recepimento della “direttiva servizi”) e, in prospettiva rovesciata, sostiene che l’intervento della legge regionale avrebbe «colmato – seppur in via transitoria, e cioè fino al complessivo riordino della normativa ad opera di un intervento congiunto Stato-Regioni – un “vuoto normativo”. Ciò con il duplice effetto di dare attuazione alla normativa europea e di dare affidamento alle imprese e agli investitori, altrimenti lasciati nell’incertezza dall’inerzia del legislatore statale».

4.1.– La questione relativa all’art. 2, comma 2, dell’impugnata legge regionale è fondata, in relazione al parametro di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., restando assorbito ogni altro profilo di censura.

4.1.1.– L’enunciata finalità di tutelare, relativamente alla Regione Liguria, l’affidamento e la certezza del diritto degli operatori locali, non vale ad escludere il vulnus arrecato dalla disposizione in esame alla competenza esclusiva dello Stato, in materia di tutela della concorrenza.

Come, infatti, anche di recente ribadito dalla sentenza n. 118 del 2018 (in linea con le precedenti sentenze n. 157 e n. 40 del 2017), la tutela dell’affidamento degli operatori balneari riguarda una «sfera di competenza riservata in via esclusiva alla legislazione statale, alla quale unicamente spetta disciplinare in modo uniforme le modalità e i limiti della tutela dell’affidamento dei titolari delle concessioni già in essere nelle procedure di selezione per il rilascio di nuove concessioni», per la ragione, appunto, che la tutela di tale affidamento incide sui «criteri e le modalità di affidamento delle concessioni su beni del demanio marittimo», i quali «devono essere stabiliti nell’osservanza dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, e corrispondenti ad ambiti riservati alla competenza esclusiva statale in forza dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.».

Ciò che, del resto, è stato da questa Corte già sottolineato, con la sentenza n. 171 del 2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 30 luglio 2012, n. 24 della medesima Regione Liguria, recante «Modifica della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero demanio marittimo e porti) per la salvaguardia dei litorali erosi dalle mareggiate», nella parte relativa ad altra fattispecie di proroga automatica di concessioni del demanio marittimo.

4.1.2.‒ Non vale, d’altra parte, evocare concorrenti competenze regionali, indotte dalla natura prettamente locale della realtà sulla quale interviene la legge reg. Liguria n. 26 del 2017, poiché il mercato delle concessioni balneari non ha dimensione solo locale, ma rilievo potenzialmente transfrontaliero (tanto da interessare le competenze dell’Unione europea, che appunto sono impegnate sul presupposto che l’offerta di una concessione balneare possa intercettare l’interesse di un operatore stabilito in altro Stato membro).

4.1.3.– Né maggior pregio ha, infine, l’argomento della resistente che fa leva sulla «clausola di cedevolezza», di cui all’art. 84 del d.lgs. n. 59 del 2010, giacché l’ambito di applicazione di tale clausola attiene alle materie di competenza esclusiva regionale e a quelle di competenza concorrente. Competenze, queste, che – al fine di assicurare il tempestivo recepimento della direttiva 2006/123/CE – lo Stato può “attrarre in sussidiarietà” nelle more del loro esercizio da parte delle Regioni, senza, però, che la previsione della clausola consenta, poi, alle Regioni di intervenire sull’intera materia regolata dalla direttiva e, quindi, anche in ordine a suoi contenuti o profili che attengano alla competenza esclusiva del legislatore statale.

Il che vale anche nella prospettiva della cosiddetta “cedevolezza invertita”, poiché l’intervento che il legislatore regionale può anticipare nell’inerzia del legislatore statale attiene pur sempre (e soltanto) a materie di competenza concorrente della Regione. Ed invero la sentenza n. 398 del 2006 – dalla quale la resistente ritiene di evincere un tale (inespresso) speculare principio di cedevolezza − afferma bensì «[l]a legittimità dell’intervento legislativo di una Regione in funzione [immediatamente] attuativa di una direttiva comunitaria», ma contestualmente precisa che tale intervento dipende «dalla sua inerenza ad una materia attribuita alla potestà legislativa regionale».

4.1.4.– Da qui, dunque, l’illegittimità costituzionale dell’esaminato art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 26 del 2017, che coinvolge, nella correlativa declaratoria, anche le connesse disposizioni di cui al comma 1 (che fissa l’ambito di operatività della proroga ex lege) e al comma 3 del medesimo art. 2 (che demanda, come detto, ai Comuni di comunicare l’estensione della durata della concessione ai rispettivi titolari).

5.– Alla stregua delle considerazioni che precedono, risulta fondata anche la questione di legittimità costituzionale del successivo art. 4, comma 1, della legge reg. Liguria n. 26 del 2017, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

La fissazione, ivi disposta, di una durata minima (20 anni) e massima (30 anni) delle “nuove” concessione demaniali viene a disciplinare, infatti, un oggetto – la durata, appunto, dell’affidamento in concessione – che è riservato alla competenza dello Stato in materia di tutela della concorrenza. E su tale materia incide, per di più, in modo particolarmente accentuato, in ragione della eccessiva estensione della durata delle concessioni in atto, poiché, anche alla luce del diritto europeo, «durate eccessive stimolano gestioni inefficienti» (sentenza n. 176 del 2018).

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2 e 3, e dell’art. 4, comma 1, della legge Regione Liguria 10 novembre 2017, n. 26 (Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 gennaio 2019.

domenica 15 luglio 2018

Longo: "incredibile moria di pesci nei laghi dei Monaci e Fogliano"

Cosa sta succedendo nel Lago dei Monaci e nel Lago di Fogliano? 
Lago dei Monaci - inspiegabile moria di pesci

L'apicoltore Emanuele Longo, blogger del sito Apicoltura Etica, ci ha segnalato una rilevante criticità da lui stesso rilevata: "Il 26 giugno durante una visita al Lago dei Monaci, accedendo attraverso il secondo ingresso aperto al pubblico (41°23'10.9"N 12°55'31.3" ; E41.386352, 12.925355) sulla strada Via del Mare, nei pressi della foce Rio Martino a Latina mi sono accorto di un forte odore sgradevole dovuto alla moria di massa di pesci ancora galleggianti. Proseguendo lungo la costa si sono osservati anche grandi quantità di gamberi morti e molti uccelli come anatre e aironi cibarsi di questi. Da questi fatti nasce la preoccupazione per la fauna vertebrata. 
Lago dei Monaci, moria di pesci e gamberetti
Continuando a camminare lungo la costa verso nord e percorrendo oltre la metà del perimetro del lago la situazione era la stessa, la fauna del lago era totalmente morta. Inoltre si notavano diversi rifiuti plastici come secchi, bottiglie, polistirolo e grandi quantità di granchi morti".
Lago dei Monaci - rifiuti di plastica

Il Lago dei Monaci è un piccolo lago salmastro del Parco Nazionale del Circeo, amministrativamente interamente nel comune di Sabaudia, esteso circa  0,9 Km², e con un perimetro di 3,8 km: non ha una gran profondità, arrivando al massimo ad un metro, ma è molto importante per la biodiversità e l'avifauna. E sta attraversando una situazione drammatica di cui al momento non si conoscono ancora le cause: "Il giorno successivo, dopo la segnalazione alla Forestale, i pesci erano sul fondale. Per conferma ho richiamato la Forestale che mi disse che i tecnici dell'Arpa erano già intervenuti per effettuare delle analisi, dei cui risultati sono in attesa ed ho anche richiesto informazione su tipologia, periodicità e metodologia".

Lago dei Monaci - polistirolo sulle sponde
Ma la moria non interesserebbe solo il Lago dei Monaci: "il 3 luglio - continua Longo - ho notato che la situazione si sta espandendo nel poco distante Lago di Fogliano: lungo l'insenatura nord del Lago di Fogliano (41°24'02.2"N 12°54'30.7"E ; 41.400598,12.908537) si osserva la moria dei primi pesci e la formazione di schiuma. Abbiamo richiesto agli Enti Preposti di essere informati sui provvedimenti adottati per riqualificare ecologicamente questi laghi che, come annuncia il cartello posto al loro ingresso, dovrebbero essere di ''interesse internazionale''. Inoltre abbiamo richiesto ad ARPA Lazio di essere posti a conoscenza dei punti di monitoraggio delle acque dei laghi citati, delle sostanze monitorate e si richiede la fornitura dei dati".

Lago di Fogliano - inizio della moria di pesci
Il Lago di Fogliano è invece il più grande dei laghi pontini, esteso circa 395 ettari, e si trova immediatamente a nord del lago dei Monaci da cui è suddiviso mediante l'estuario del rio Martino. Come quello dei Monaci, dal 1978 fa parte del territorio protetto del parco nazionale del Circeo, ed è classificato come zona umida di importanza internazionale (convenzione di Ramsar). Per questi motivi la segnalazione di Longo evidenziano una situazione di allarme di estrema gravità, su cui come GRE LAZIO vigileremo direttamente interessando gli organi preposti.
 
 
Lago di Fogliano - inquietante schiuma