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consigli e idee dalla rete news dalle Istituzioni aree protette energie in circolo

martedì 25 settembre 2018

L'oro verde di Roma

Le prospettive dell’olivicoltura laziale attraverso le buone pratiche sull’agricoltura sostenibile, la lotta allo spreco alimentare e l’economia circolare, a seguito della crisi produttiva dell’annata 2018 (causata dalle gelate) e soprattutto del via libera al marchio distintivo “OLIO DI ROMA IGP” da parte della Commissione europea e che favorirà il processo di aggregazione degli olivicoltori laziali e la concentrazione del prodotto: questi i temi dell'appuntamento che si svolgerà, grazie al contributo di Arsial e Regione Lazio, il 7 ottobre prossimo presso la sala Orsini del Palazzo Chigi di Formello. 
La Igp Olio di Roma valorizzerà con il marchio di distintività un prodotto che lo renderà identificabile nel mondo, permettendo di garantire maggiori margini di reddito agli olivicoltori che oggi, spesso, coprono appena le spese e sovente abbandonano la produzione, e di conseguenza il territorio. 
Tuttavia affinchè l'agricoltura d'eccellenza sia realmente di qualutà è necessario che sia realmente compatibile da un punto di vista ambientale e che crei un meccanismo di crescita sostenibile: gli esperti coinvolti illustreranno pertanto un percorso virtuoso in tal senso. 
 A margine del convegno verrà organizzata una degustazione guidata di oli e.v.o. di piccoli produttori locali, con l’intento di stimolare una maggiore consapevolezza verso l’olio laziale di qualità, favorirne il riconoscimento nonché la tipicità. 
Tale degustazione vedrà altresì l’abbinamento dei vari oli e.v.o. ad altri prodotti enogastronomici locali.

AGGIORNAMENTO
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Vedi il video del convegno


lunedì 24 settembre 2018

Vigneti, ancora una proroga per l'uso di pesticidi tossici

Roma - Ancora una proroga all'utilizzo di prodotti altamente tossici da parte del Ministero della Salute: questa volta tocca al trifloxystrobin, un fungicida mesostemico per il controllo dell’oidio della vite contenuto in diversi prodotti fitosanitari. 

Si ripresenta pertanto il problema dell'inquinamento in vigna, con elevatissimo rischio di tossicità per gli organismi acquatici anche di lunga durata oltre che di scatenare reazioni allergiche.

Secondo quanto indicato nella parte A dell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, il 31 luglio 2018 scade il periodo di approvazione della sostanza attiva trifloxystrobin. Per tale sostanza attiva, entro i termini e secondo le modalità previste all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 844/2012 della Commissione, è stata infatti presentata una domanda di rinnovo ritenuta completa dallo Stato membro relatore che, di concerto con lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione trasmessa sia all’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) che alla Commissione europea.

L’EFSA ha successivamente comunicato alla Commissione europea le sue conclusioni confermando che la sostanza attiva trifloxystrobin soddisfa i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del reg. (CE) n. 1107/2009. La Commissione europea, sulla base di dette conclusioni, ha presentato al Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti ed i mangimi il progetto di rapporto di riesame per la sostanza attiva in questione.

Il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva trifloxystrobin è confermato fino al 31 luglio 2033, alle condizioni riportate nell’allegato I e II del Reg. (UE) n. 2018/1060. Per la procedura relativa al rinnovo dell’autorizzazione dei relativi prodotti fitosanitari il Ministero della Salute rimanda all’articolo 43, del reg. (CE) n. 1107/2009 che prevede la presentazione, da parte del titolare di ciascun prodotto fitosanitario autorizzato che s’intende sostenere, dell’istanza corredata dalla tariffa e dalle informazioni di cui al paragrafo 2, del suddetto articolo 43, entro tre mesi dal rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva in questione e pertanto entro il 31 ottobre 2018.

Ciò premesso, al fine di assicurare la continuità delle registrazioni (commercializzazione ed impiego), nelle more della procedura di adeguamento, l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenente la sostanza attiva trifloxystrobin, come riportato nella Banca dati, è stata prorogata fino al 31 luglio 2034, fermo restando la presentazione dell’istanza (pena la revoca) e l’esito della valutazione.

Il trifloxystrobin è sostanza attiva appartenente al gruppo delle strobilurine, una classe di molecole di origine naturale dotate di notevole efficacia preventiva e di una lunga durata di azione nei confronti di molti organismi patogeni: è presente in numerosi fungicidi mesostemici impiegati per il controllo dell’oidio della vite, della maculatura e ticchiolatura del pero, dell’oidio e della ticchiolatura del melo, dell’oidio delle cucurbitacee, del brusone e dell'elmintosporiosi del riso.

Sebbene i prodotti a base di trifloxystrobin siano un valido strumento per la difesa delle colture su cui è autorizzato e per massimizzare la produzione in qualità e quantità, possono provocare una reazione allergica della pelle (H317), sono molti tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410), e vanno utilizzati secondo le istruzioni per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente (EUH401).

Una decisione, pertanto, che i GRE Lazio si sentono di biasimare fortemente.

martedì 18 settembre 2018

Caccia: è allarme inquinamento da piombo

A pochi giorni dalla riapertura della caccia nel Lazio, giunge un nuovo allarme che evidenzia un effetto delle attività venatorie spesso non adeguatamente tenuto in considerazione: la nuova relazione dell'ECHA (l'agenzia UE per la regolamentazione delle sostanze chimiche) sull'utilizzo di munizioni al piombo nelle aree non-umide (colpi di arma da fuoco e cartucce) e di pesi per la pesca fornisce così tante prove sufficienti dell'esistenza di un elevato rischio da giustificare la richiesta di ulteriori misure restrittive al fine di limitare l'inquinamento aggiuntivo da piombo e migliorare la qualità dell'ambiente.  

Mentre circa 5.000 tonnellate di piombo sono attualmente disperse nelle aree umide europee a causa della caccia, ogni anno altre attività di tiro - come l'utilizzo di armi da fuoco nelle aree non umide - diffondono nell'ambiente circa 14.000 tonnellate di piombo a cui si aggiungono quello derivande dall'uso di proiettili di piombo e pesetti per la pesca . Inoltre, le attività di tiro sportivo generano ogni anno tra 10.000 e 20.000 tonnellate di piombo.

Misure restrittive porterebbero anche altri effetti benefici, tra cui ridurre la mortalità di circa 1-2 milioni di uccelli (soprattutto fagiani e pernici) che potrebbero inavvertitamente inghiottire il piombo frugando tra i rifiuti o essere loro stesse una preda avvelenata da piombo nell'ambiente terrestre e nella catena alimentare. Inoltre bisogna ridurre i rischi per la salute di una numerosa popolazione di cacciatori e per le loro famiglie, che mangiano frequentemente carne di selvaggina uccisa con pallini di piombo o proiettili.
L'ECHA ha riscontrato che i costi di sostituzione dei pallini di piombo sono relativamente contenuti in quanto sono già disponibili in alternativa i pallini d'acciaio, utilizzabili nella maggior parte dei fucili e non significativamente più costosi: la maggiore spesa per il singolo cacciatore sarebbe quindi abbastanza ridotta.
Questo rapporto è la risposta dell'ECHA alla richiesta della Commissione europea di raccogliere informazioni sui potenziali rischi di altri usi del piombo per la caccia nei terreni al di fuori delle zone umide, per il tiro al bersaglio al di fuori delle zone umide e in piombini e maschere per la pesca.
Background
Il 17 agosto 2018, l'ECHA ha inviato alla Commissione il parere dei suoi comitati scientifici sulla sua proposta relativa alle aree umide: il parere sosteneva la necessità di una restrizione proprio al fine di ridurre l'esposizione su larga scala di numerose specie di uccelli delle aree umide a causa dell'ingestione di pallini di piombo usati. Si stima che ogni anno nell'UE circa 1 milione di uccelli delle aree umide muoia a causa di avvelenamento da piombo, nonostante la legislazione esistente in 24 dei 28 Stati membri e un accordo internazionale (AEWA) che protegge gli uccelli delle aree umide.
La proposta evidenzia che i benefici della restrizione superano i suoi costi e che la maggiore spesa per i cacciatori sembra essere accessibili, sebbene l'impatto possa essere diverso nei vari Stati membri. I comitati dell'ECHA per la valutazione del rischio (RAC) e per l'analisi socioeconomica (SEAC) hanno concordato con questa conclusione e hanno osservato che l'in fase esecutiva la proposta potrebbe essere migliorata introducendo una più ampia restrizione che copra tutti gli usi del piombo nelle attività di tiro. Ciò è pienamente coerente con le conclusioni della relazione dell'ECHA.

martedì 11 settembre 2018

23 settembre, giornata del cane


lunedì 3 settembre 2018

Tar: un Comune non può vietare di alimentare i cani randagi

Deve ritenersi del tutto lecita la somministrazione in favore di cani randagi o animali da affezione vaganti in genere, purché il deposito di cibo avvenga attraverso l’uso di appositi contenitori ed a condizione che gli stessi vengano successivamente rimossi a cura degli stessi cittadini che hanno somministrato il cibo, costituendo tale successivo adempimento un loro preciso onere , oltre che conforme al comune senso civico, la cui violazione risulta già proseguibile integrando la fattispecie di abbandono di rifiuti su suolo pubblico.

Pubblicato il 16/07/2018
N. 01078/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01157/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1157 del 2013, proposto da Earth e OIPA Italia Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Rizzato, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, Bari, in Bari, piazza Massari, 6;
contro
Comune di Panni (Fg), non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Panni (Fg) n. 15 dell’11/7/2013, nella sola parte in cui vieta ai cittadini di alimentare i cani vaganti nella aree pubbliche o aperte al pubblico mediante il deposito di cibo per terra.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2018 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel medesimo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 16.8.2013 e depositato in data 10.9.2013, l’associazione Earth e OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) Italia Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, adivano il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, per ottenere la pronuncia meglio indicata in oggetto.
Le ricorrenti esponevano in fatto che, in data 11.7.2013, il Sindaco del Comune di Panni (Fg) emanava l’ordinanza n. 15, avente ad oggetto “Misure sanzionatorie per le deiezioni canine in luoghi di pubblico transito”.
Inter alia, detta ordinanza vietava, per quel che in questa sede rileva, di “alimentare cani vaganti in aree pubbliche o aperte al pubblico, e depositare per strada resti di cibo a terra per evitare problemi di natura igienico-sanitaria”.
Avverso l’atto impugnato le ricorrenti deducevano censure di eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzione del divieto di alimentare i cani randagi, citando ampia giurisprudenza sulla questione, nonché dolendosi della violazione dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.), non sussistendo i requisiti di urgenza e provvisorietà per l’emanazione del provvedimento censurato.
Il Comune intimato non si costituiva in giudizio.
In sede cautelare, con ordinanza n. 531/2013, il Tribunale in epigrafe si esprimeva positivamente sulla sospensiva, ritenendo sussistente il fumus boni juris sotto il profilo dell’eccesso di potere per erronea presupposizione, irragionevolezza ed illogicità in parte qua del provvedimento in esame.
Alla pubblica udienza del 23 maggio 2018 la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato nel merito e, pertanto, può essere accolto.
La materia in questione è disciplinata, a livello nazionale, dalla l. n. 281/1991 (Legge quadro in materia di animali da affezione) e, in ambito regionale, dalla l.r. n. 12/1995.
In via generale, entrambe le normative menzionate promuovono un corretto rapporto uomo-animale, anche nell’ambiente di reciproca convivenza, e mirano a reprimere gli atti di crudeltà e maltrattamento contro di essi.
Per quel che in questa sede rileva, la l.r. n. 12/1995, all’art. 5, stabilisce che l’unico intervento ammesso dall’ordinamento per la prevenzione del randagismo è costituito dalla profilassi attraverso atti di controllo delle nascite.
Già il Consiglio di Stato, in sede consultiva, (Sez. III, parere 16.9.1997 n. 883), su un ricorso straordinario al Capo dello Stato avente ad oggetto una questione analoga a quella in esame, ha precisato che nessuna norma di legge in materia fa divieto di alimentare gli animali randagi nei luoghi in cui essi trovano rifugio.
Sicché, come già rilevato in sede cautelare, “deve ritenersi del tutto lecita la somministrazione in favore di cani randagi o animali da affezione vaganti in genere, purché il deposito di cibo avvenga attraverso l’uso di appositi contenitori ed a condizione che gli stessi vengano successivamente rimossi a cura degli stessi cittadini che hanno somministrato il cibo, costituendo tale successivo adempimento un loro preciso onere , oltre che conforme al comune senso civico, la cui violazione risulta già proseguibile integrando la fattispecie di abbandono di rifiuti su suolo pubblico”.
Dunque, il provvedimento gravato e fatto oggetto di contestazione in questa sede contrasta con la normativa nazionale e regionale citata, risultando affetta da eccesso di potere per erronea presupposizione.
Agli esposti rilievi giova aggiungere che, sotto distinto e concorrente profilo, il provvedimento impugnato - nella parte di esso che qui rileva - appare adottato in assenza dei requisiti di necessità ed urgenza idonei a legittimare l’adozione di misure extra ordinem, quale quella oggetto del presente giudizio, difettando una situazione di effettiva eccezionalità ed imprevedibilità tale da far temere emergenze igienico sanitarie o pericoli per la pubblica incolumità.
Invero, ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.) “(…) in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana (…)”
In altre parole, il legittimo ricorso ai poteri contingibili ed urgenti di cui all’art. 50 del T.U.E.L., presuppone che non possano in concreto trovare applicazione gli strumenti ordinari di amministrazione attiva apprestati dall’ordinamento (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 10 aprile 2017 n. 555).
Ciò in quanto il potere di emanare ordinanze di cui all’art. 50, comma 5, del d.lgs. 267 del 2000, riservato al Sindaco, permette l'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico dei destinatari, postulando, tuttavia, da un lato, una situazione di pericolo effettivo, da corredare con apposito apparato motivazione, e, dall'altro, una situazione eccezionale e imprevedibile, cui non sia possibile far fronte con i mezzi ordinariamente previsti.
E’ del tutto evidente che tali presupposti non si verificano nel caso de quo, nel quale invece l’ordinanza cerca di far fronte a circostanze del tutto fisiologiche e prevedibili, nonché non costituenti un immediato e concreto pericolo per l’igiene pubblica, ove le condotte impedite siano poste in essere con le cautele già previste da apposita normativa.
Le esposte considerazioni militano nel senso della complessiva fondatezza del ricorso, che deve, dunque, essere accolto, con consequenziale annullamento del provvedimento indicato in oggetto, nella parte di esso che è stata espressamente impugnata.
Le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della controversia, della minima attività processuale svolta e della natura generale degli interessi perseguiti dall’Amministrazione, possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nella parte fatta oggetto di censure.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alfredo Giuseppe Allegretta Angelo Scafuri