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giovedì 14 ottobre 2021

Concessioni grandi derivazioni, ecco le osservazioni GRE alla proposta di nuova legge regionale

 

Di seguito il testo della relazione sulla proposta di legge regionale di adeguamento agli obblighi euroei n. 293 del 5 maggio 2021 “Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in attuazione del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 (attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche”, predisposta dal dott. Antonio Cruciani ed inviata al Presidente della VI Commissione Regione Lazio (Lavori pubblici, ingrastrutture, mobilità, trasporti) affinchè venga messa agli atti dell'audizione dei GRE nella seduta di lunedì 11 ottobre 2021.

 


Egregio Presidente Patanè, 

la presente relazione vuole essere un contributo atto a spiegare le motivazioni che hanno condotto alla Nostra richiesta di presenza presso la Commissione infrastrutture, lavori pubblici, mobilità e trasporti della Regione Lazio.

In primo luogo la norma che ha condotto la Regione Lazio a proporre un testo unico sulle Grandi Concessioni di derivazioni idriche a scopo idroelettrico, deriva dalla Direttiva Comunitaria 96/92CE sulle norme per il mercato interno dell’energia elettrica; pertanto, la Regione Lazio per regolare il mercato dell’energia elettrica da fonte rinnovabile, deve rispettare l’obbligo di imparzialità e trasparenza nel dettare norme in materia e non può non tenere in considerazione anche quelle concessioni che prevedono l’utilizzo dell’acqua a scopo potabile, ma che in realtà, attraverso condotte e balzi, produce energia elettrica, come accade nel caso di ACEA S.p.A. la quale utilizza l’acqua in tale duplice scopo.

La Regione, inoltre, rientrando in proprietà gratuita dei beni mobili ed immobili relativi alle concessioni idroelettriche, necessita che tali beni, come previsto dal R.D. 1775/33 e successive modificazioni, siano in perfetta efficienza ed in continuità di utilizzo.

Per rispettare tale requisito è necessario che il concessionario abbia nel tempo rispettato tutti gli obblighi di manutenzione previsti nei disciplinari di concessione, oltreché tutte le altre norme applicabili a tale fattispecie. Pertanto, la Regione, attraverso gli uffici del Genio Civile territorialmente competente, nel corso di validità della concessione deve aver effettuato in contraddittorio tutte le verifiche necessarie, attestandole negli appositi processi verbali, al fine di verificare l’esatto adempimento contrattuale.

Il controllo del Genio Civile deve assolvere al duplice scopo di verifica e controllo dell‘operato del concessionario, anche al fine di prevenire il dissesto idrogeologico. Infatti, nel momento in cui il disciplinare di concessione stabilisce che i concessionari debbano provvedere alla sistemazione degli argini dei fiumi e allo scavo del loro letto dai detriti al fine di riportare il fiume a contenere il giusto volume di acqua, anche ripristinando frane, smottamenti ecc., di certo si mitiga in maniera sostanziale il rischio di danno.

Oltre a depotenziare il rischio di dissesto idrogeologico,  tali controlli fanno sì che gli Enti di Area Vasta ed i comuni interessati, possano rimodulare i propri (e magri) bilanci, di fatto spostando ingenti somme vincolate agli interventi a tutela del territorio dissestato, ad altre attività istituzionali.

Ciò deve avvenire certamente secondo le norme previste dal codice ambientale, al fine di progettare attività in alveo fluviale o lacuale per tutelare gli ecosistemi interessati.

Altro principio da tenere in massima considerazione è appunto quello legato al tema ambientale, per cui è necessario raccordare la normativa oggetto della proposta di legge in esame al testo unico sulla pesca nelle acque interne del Lazio, contenuto nella L.R. 87/90 così come novellata con l’emanazione della Delibera di Giunta Regionale n. 335/2016,  che ha lasciato agli Enti di Area Vasta ed alla Città Metropolitana di Roma Capitale la competenza sulle norme a tutela della pesca.

La Direttiva Acque n. 2000/60/CE prevede che il territorio in cui insistono le concessioni di derivazione idrica sia vincolato attraverso i divieti che garantiscono la purezza delle acque ed i loro utilizzi, ma soprattutto stabilisce che vi sia un vero e forte ristoro da destinare alle funzioni di tutela ambientale: dunque, l’organo legislativo regionale non può prevedere un generico rimando ai bandi di concessione idrica in materia ambientale, ma la legge regionale in discussione deve necessariamente disciplinare in dettaglio il danno che tali concessioni producono sui territori e le conseguenti misure di ristoro.

Infine, vanno tenuti presenti il testo unico ambientale, D.lgs. 152/2006, la Delibera di Giunta Regionale n. 335/2016 art. 8 comma 2 lettera a), ed il D.lgs. 112/98 art. 29 comma 3 ed art. 89 comma 2.

Riguardo all’art. 30 della proposta di legge, occorre modificare gli importi indicati, in quanto gli uffici regionali non hanno considerato, ad esempio, la concessione di derivazione ACEA S.p.A., né tantomeno l’energia prodotta dalla concessione del Lago Scandarello, ma soprattutto hanno eliminato dal conteggio tutta l’energia prodotta nelle centrali idroelettriche di Terni, riguardante la derivazione ERG dei laghi del Salto, Turano e dei fiumi Velino e Peschiera.

Infatti anche se  è vero che sono localizzati in altra regione, tuttavia, la concessione è rilasciata dalla Regione Lazio ed  è comprensiva di tali centrali; quindi, delle due l’una: o la concessione originaria è stata sottaciuta, oppure il conteggio è errato in quanto nella tabella allegata alla relazione della proposta di legge prevede solo gli importi relativi all’energia prodotta dalla centrale di Cotilia, mentre il grosso dell’energia è prodotta proprio nelle centrali poste nel comune di Terni.

Infine, per quanto attiene ai canoni di concessione idroelettrica ed ai ristori che dovrebbero essere dati ai territori in cui insistono le concessioni di derivazione, mi sembra utile, affinché venga ben compreso quanto disposto dal legislatore nazionale all’art. 11-quater della legge 11 febbraio 2019 n. 12, dichiarato illegittimo dalla sentenza della Suprema Corte con sentenza 115/2020, chiarire quanto segue. La legge nazionale prevedeva che il 60% degli introiti dei canoni concessori fosse devoluto dalle regioni ai territori, Enti di Area Vasta e comuni, quale ristoro della presenza, con tutte le limitazioni che queste comportano, delle concessioni idroelettriche. La Corte Costituzionale ha però evidenziato, ma già la giurisprudenza è costante nel merito, che è competenza del legislatore regionale stabilire il quantum da erogare a questi territori.

Come espresso in commissione, diversi sono i modi scelti da altre regioni, già dal 2020, sulle modalità di erogazione di questi importanti introiti verso gli Enti di Area Vasta ed i Comuni. La Regione Lazio, ancor prima della legge 12/2019, dunque prima della sentenza della Corte Costituzionale, riscuote dai concessionari il canone di concessione, per gli usi consentiti: idroelettrico, potabile, irriguo, industriale, ecc., ma riscuote anche il pagamento dell’addizionale provinciale della concessione, che la regione stessa ha fissato al 10% del valore del canone di concessione e che dovrebbe inoltrare all’Ente di Area Vasta.

A valle della normativa e della sentenza sopra richiamate, la proposta di legge in esame non indica una percentuale di canone da riversare sui territori; la scelta quindi non è di tipo tecnico, ma puramente politico.

In base ai nostri studi e verifiche, che altre regioni hanno stabilito di tutelare maggiormente le “province montane”, ovvero quei territori che hanno maggiori quantità di acqua da derivare e sui cui territori vi sono maggiori opere di invaso e derivazione, ma di applicare anche il principio perequativo. Infatti, altre regioni utilizzano quale ristoro sia la concessione di energia elettrica gratuita, secondo i principi esposti negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione ONU del 25 settembre 2015, sia la sua monetizzazione, indicando la tipologia di servizi ed utenti da servire gratuitamente e prioritariamente, quali, ad esempio, i servizi sanitari, socio-sanitari, assistenziali, educativi e scolastici, di protezione civile, sportivi.

Restiamo naturalmente a disposizioni per eventuali chiarimenti e delucidazioni.

Distinti saluti.

                                                                                                                                              F.to Dott. Antonio Cruciani

 

martedì 22 settembre 2020

Crisi idrica, le osservazioni dell'Ing. Roberto Iodice (GRE)

Con riferimento all'intervento al primo punto dell’OdG della riunione dell’Osservatorio Permanente Risorse Idriche in data 21.9.2020: “Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – aggiornamento delle attività in corso”, l'ing. Roberto Iodice, consulente dei Gruppi Ricerca Ecologica, ha ritenuto le seguenti considerazioni.

In particolare sono state evidenziate alcune criticità, rispetto ad un più generale approfondimento (che ad avviso dello scrivente andrebbe compiuto in ragione della rilevanza delle risorse finanziarie in gioco), sia sul c.d. “Piano Invasi” gestito dal MIT, sia sul “Piano Nazionale Sviluppo Rurale” (PSRN) 2014-2020 gestito dal Mipaaf, che hanno in comune l’obiettivo di fondo del “risparmio idrico”.


Le principali criticità del primo riguardano la coerenza dello stesso rispetto alle finalità della legge (205/2017) che prevedeva “interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità..”, suddivisi in una sezione “invasi” e una sezione “acquedotti”. 


Al riguardo, con riferimento agli interventi riportati negli elenchi di opere allegati al DPCM n.18440 del 17.5.2019 e al DM n.526 del 6.12.2018, non sembra che l’obiettivo della norma risulti pienamente centrato, in considerazione della modesta presenza di interventi relativi agli invasi, in termini di maggiori volumi di accumulo previsti con gli interventi finanziati. 


Si sottolinea, tra gli altri, la “vasca di espansione sul T. cavaliere in località Fossatella (IS)” che risulta al primo posto nella graduatoria di cui al D.M 526/2018 (Piano Straordinario) per l’importo di 30 Meuro, che è un’opera di laminazione delle piene e non di accumulo e che, più propriamente, andava ricompresa tra gli interventi di difesa del suolo (oltretutto realizzata in lotti pur essendo una diga !).


In generale sarebbe interessante verificare l’incidenza dei (nuovi) volumi di invaso rispetto alle risorse impegnate che, a parere dello scrivente, sembrerebbe poco significativa.


Per quanto riguarda il PSRN 2014 2020, lo scrivente rileva i forti ritardi nell’approvazione dello stesso da parte del competente Ministero sottolineando che a tutt’oggi (quasi alla fine del periodo di programmazione) non risulta un solo SAL (stato avanzamento lavori) prodotto, oltre ad altre criticità sull’effettivo risparmio idrico ed altro ancora che, se ritenuto di interesse, si potrebbe approfondire.


Lo scrivente ritiene che qualora si fossero adottate quelle misure che proprio codesta Autorità auspicava nell’ultima diapositiva illustrata nella riunione dell’Osservatorio del 30.10.2019:


“PIANO NAZIONALE 2.0

OBIETTIVI

  • visione unitaria: acquedotti/invasi/irriguo

  • visione strategica degli interventi

  • valutazione bontà delle opere

  • applicazione analisi costi-benefici

  • ripensare a nuovi invasi

  • unico soggetto centrale concertante con gli altri

  • salto di qualità nel settore idrico, parcellizzato in una miriade di soggetti (consorzi, ATO)”


probabilmente la situazione che oggi si registra sarebbe risultata differente.


Conclusivamente tali risultati, oggettivamente non esaltanti, imporrebbero una seria riflessione sull'utilizzo delle (consistenti) somme del ricovery fund, per il rispetto delle risorse pubbliche assegnate, delle stesse risorse idriche e più in generale a tutela dell’ambiente.


Qualora codesta Autorità ritenga utile avviare un costruttivo confronto nel senso sopra illustrato, i GRE assicurano il proprio impegno nel superiore interesse pubblico.


Ing. Roberto Iodice


domenica 30 agosto 2020

Dall'alba al tramonto [Cammino dei Briganti] - Ep. 4


Quarto giorno sul Cammino dei Briganti e questa volta Luca lascia Cartore incamminandosi verso una meta indefinita, finché tengono le gambe.

Nella prima parte di questa tappa ha la compagnia di nuovi Briganti con cui camminerò insieme fino a Casale le Crete, successivamente proseguirà da solo fino al colle che sovrasta San Donato, di fianco ai ruderi di un castello, dove un fantastico tramonto farà da protagonista mentre monto il suo accampamento per la notte.

Su questo Cammino Luca documenta la sua esperienza come missionario dell'Associazione Ambientalista Gruppi Ricerca Ecologica , monitorando gli ecosistemi delle nostre terre e osservando come la natura esiste e resiste, interagendo con l'ambiente circostante.


SABATO PROSSIMO, ALLE ORE 13:00, USCIRÀ L'ULTIMO DEI CINQUE EPISODI CHE RACCONTERANNO L'INTERA ESPERIENZA SUL CAMMINO DEI BRIGANTI.

lunedì 24 agosto 2020

Americo e il Lago della Duchessa [Cammino dei Briganti] - Ep. 3


In questo terzo giorno sul Cammino dei Briganti Luca lascia la tenda montata a Cartore, da Fabio, nell'area campeggio "La sosta del Brigante" per dirigersi ad esplorare il Lago della Duchessa con il meraviglioso scenario naturalistico che lo circonda. Leggero e veloce; in poco tempo ha raggiunto il Lago e conosciuto il pastore Americo, con cui ci ha scambiato due chiacchiere.

L'itinerario sale per la Val di Fua, supera il lago, e riscende per la Val di Teve fino a tornare a Cartore.

Su questo Cammino, Luca sta documentando la sua esperienza come missionario dell'Associazione Ambientalista Gruppi Ricerca Ecologica , monitorando gli ecosistemi delle nostre terre e osservando come la natura esiste e resiste, interagendo con l'ambiente circostante.

OGNI SABATO, ALLE ORE 13:00, USCIRÀ UN NUOVO EPISODIO PER UN TOTALE DI 5 EPISODI, CHE RACCONTERANNO L'INTERA ESPERIENZA SUL CAMMINO DEI BRIGANTI.

lunedì 17 agosto 2020

All'insegna de "La sosta del brigante" - Ep.2


Secondo giorno sul Cammino dei Briganti. L'itinerario della giornata porterà Luca De Felice di Vivi Avventure a Cartore partendo da Nesce, dove ha dormito in tenda in una piccola area verde del borgo Reatino.

La calda giornata si è articolata tra camminate in mezzo ad animali al pascolo su grandi praterie e incontri inaspettati con persone caratteristiche dei borghi presenti sul Cammino, insieme a nuovi simpaticissimi compagni di viaggio che arricchiranno questa giornata con canti e birra. Su questo Cammino Luca documenta la sua esperienza come missionario dell'Associazione Ambientalista Gruppi Ricerca Ecologica , monitorando gli ecosistemi delle nostre terre e osservando come la natura esiste e resiste, interagendo con l'ambiente circostante.

sabato 8 agosto 2020

I GRE lungo il Cammino dei Briganti


Il Cammino dei Briganti è un cammino a quote medie (tra gli 800 e i 1300 m. di quota) percorribile in sette giorni sulle orme dei briganti della Banda di Cartore tra la Val de Varri, la Valle del Salto e le pendici del Monte Velino. La Marsica e il Cicolano sono  terre di boschi, montagne e storie di briganti: in particolare il territorio attraversato da questo cammino è un territorio di confine, oggi tra Abruzzo e Lazio, ieri tra Stato Pontificio e Regno Borbonico. I briganti vivevano sul confine per passare da una parte all'altra a seconda della minaccia. I briganti non erano malviventi, lottavano contro l’invasione dei Sabaudi che avevano costretto il popolo a entrare nell'esercito: erano spiriti liberi, che non volevano assoggettarsi ai nuovi padroni, e per questo erano entrati in clandestinità. Una storia fatta anche di rapimenti, riscatti, e tanta violenza. Una storia di 150 anni fa. Oggi l’esperienza dei viaggiatori antichi viene riproposta basata sul viaggiare a piedi da paese a paese lungo questo cammino di 7 giorni, tutto ben percorribile, segnato e con posti tappa attrezzati. 

Lungo questo Cammino, Luca De Felice (ViviAvventure) ha documentato la sua prima esperienza come missionario dell'Associazione Ambientalista Gruppi Ricerca Ecologica , monitorando gli ecosistemi delle nostre terre e osservando come la natura esiste e resiste, interagendo con l'ambiente circostante.

Partenza con prima tappa l'itinerario che da Sante Marie raggiunge Nesce, oltrepassano Santo Stefano. Prima giornata caratterizzata dall'euforia di iniziare un nuovo cammino, con scenari naturalistici non troppo contaminati e da piccoli borghi poco abitati, silenziosi, che non conoscono i rumori della frenesia di città.

OGNI SABATO, ALLE ORE 13:00, USCIRÀ UN NUOVO EPISODIO PER UN TOTALE DI 5 EPISODI, CHE RACCONTERANNO L'INTERA ESPERIENZA SUL CAMMINO DEI BRIGANTI.

VIDEO 1

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Biomasse a via Prenestina, continua il braccio di ferro

La seconda riunione della Conferenza dei Servizi  relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di “impianto per riciclo di biomasse” in Roma alla Via Prenestina 1280, svoltasi in modalità telematica lo scorso 16 luglio, ha confermato il braccio di ferro tra il Proponente Azienda Agricola Salone a.r.l. e le varie istituzioni che hanno individuato molteplici criticità anche alla luce delle integrazioni presentate successivamente alla prima riunione del 14 maggio scorso.

Il Comune di Roma Capitale, ad esempio, ha rilevato che: “In merito al procedimento di V.I.A. si evidenzia che in data 14.04.2020 la Regione Lazio ha pubblicato le ulteriori integrazioni relative al procedimento in oggetto, presentate dal proponente oltre la scadenza dei termini concessi (rif. D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art 27-bis co.5). Si ricorda che ai sensi del co. 8 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. “Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”. Pertanto tali integrazioni non erano accoglibili poiché presentate successivamente alla scadenza dei termini di ricevimento delle integrazioni (la prima seduta della Conferenza dei Servizi decisoria è stata indetta con protocollo R.U.U. 0147212 del 19/02/2020). La Regione ha confermato che dal punto di vista giuridico, di fatto, come Autorità Competente non avrebbe dovuto accoglierle potendo rendete direttamente improcedibile l’istanza, ma ai fini delle attività dei lavori della conferenza sono comunque state ritenute utili ad approfondire l’assetto impiantistico proposto, oltre che ad evidenziare le eventuali problematiche ambientali potenziali ed oggettive connesse, che non risulterebbero essere superabili dagli accorgimenti tecnici e/o da soluzioni tecnologiche possibili.

Su proposta del rappresentante del SUAP - Attività produttive agricole del Comune di Roma Capitale, tutti gli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi hanno ritenuto necessario di dover coinvolgere la Commissione Agraria comunale, avendo già negli atti del Comune di Roma Capitale tutta la documentazione progettuale dell’impianto, ai fini dell’espressione del parere tecnico specifico di competenza sul progetto nel nuovo assetto impiantistico e di attività in relazione all'Autorizzazione Unica rilasciata dal Comune per il P.A.M.A. del 2018. 

Inoltre la Regione, dal punto di vista della valutazione di impatto ambientale, in riferimento agli approfondimenti tecnici di competenza urbanistica derivanti dai pareri sia del Comune di Roma Capitale che dell’Area regionale Urbanistica Copianificazione Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana, evidenzia che il progetto, come proposto dalla Società, prevede che verranno lavorati anche “materiali organici” che rientrano nell’ambito legislativo della categoria “rifiuti” (diversamente dall’uso esclusivo delle sole “biomasse”, di cui all’ambito di applicazione dell’art. 185 co. 1 del D.lgs. 152/06 e sm.i., previsto per l’Autorizzazione unica acquisita nel 2018 dalla Società), trattandosi in effetti di un “impianto di trattamento e gestione di rifiuti”: la realizzazione di tale tipologia d’impianto richiederebbe, nel caso, una “variante urbanistica” (da zona agricola, “Agro romano” ai sensi dell’art.75, a zona di “reti tecnologiche”, in particolare “infrastrutture tecnologiche” di cui all’art.106 delle NTA del PRG). Inoltre, rileva infatti una forte criticità della componente ambientale del “suolo e territorio”, come consumo di suolo e sottrazione del territorio, e che nel caso di “variante” urbanistica sarebbe necessario includere in conferenza anche l’Area Valutazione Ambientale Strategica, competente per la VAS, come indicato nelle modalità di cui al §6.7.3 della D.G.R.n.132 del 27/02/2018, “al fine di contribuire ad assicurare che la valutazione della sostenibilità dell’intervento comprenda anche gli effetti sull’ambiente derivanti dalle modifiche al piano”.

Sebbene il proponente , anche richiamando i pareri legali presentati nonché l’istanza di autotutela da ultimo presentata nei confronti del parere di Roma Capitale (dei quali si è data parziale lettura), abbia rappresentato che non è stata presentata una richiesta specifica di “variante urbanistica” in quanto l’impianto era già approvato all’interno del P.A.M.A. ed inoltre è già autorizzato a ritirare anche matrici vegetali dall’esterno (non autoprodotte) per circa 1/3 della potenzialità autorizzata, pari a 75.000 ton/anno; successivamente è stata presentata istanza P.A.U.R. per poter ritirare rifiuti organici prevalentemente riconducibili alla tipologia di vegetali derivanti da colture agricole (rifiuti ortofrutticoli e industrie alimentari e conserviere) e, accogliendo le osservazioni dei partecipanti alla CDS, sono stati eliminati i rifiuti non riconducibili direttamente a vegetali, il rappresentante del SUAP ha ricordato che il precedente progetto di P.A.M.A. era stato rilasciato nel 2018 correttamente e coerentemente alle norme del PRG ma la natura gestionale attualmente non è più la stessa del P.A.M.A. precedente: nel nuovo assetto impiantistico e progetto, in esame, vengono introdotte nuove matrici, rilevando altresì che l’aspetto di produzione di energia è più importante della produzione di compost con l’attività multi imprenditoriale e pertanto l’assetto dell’impianto va rivalutato con nuovo elenco dei codici CER. 

La CDS è stata pertanto rinviata alla terza riunione, che si terrà sempre in modalità telematica il prossimo 1 settembre ed a cui i Gruppi Ricerca Ecologica saranno presenti.


lunedì 20 luglio 2020

Erosione costiera, in Regione Lazio tutto tace

Era lo scorso 10 febbraio quando la XII Commissione consiliare permanente della Regione Lazio si riunì in pubblica audizione sul tema dell'erosione costiera. All'incontro parteciparono anche i GRE LAZIO, che ebbero modo di evidenziare i limiti dell'approccio regionale al fenomeno, suggerendo
 le seguenti indicazioni:
  • piena applicazione delle Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici elaborate nel 2016 dal MATTM con Regioni e Ispra, in particolare studiando e monitorando le forzanti che contribuiscono al fenomeno dell’erosione costiera nel Lazio e migliorando la resilienza costiera per promuovere la sostenibilità
  • sperimentazione in siti a forte erosione del BMS e di altri sistemi innovativi (attenuatori d’onda, barriere in geosacchi), anche coinvolgendo – ove presenti – gli operatori balneari;
  • salvaguardia dei litorali liberi da strutture e opere di difesa e conservazione ambienti dunali costieri del Lazio riducendo ulteriormente la pressione antropica;
  • estensione ZPS marine per ridurre la pressione sull'habitat marino (i GRE hanno proposto osservazioni in tal senso in occasione della revisione delle perimetrazioni di 16 Z.S.C. marine di cui all’avviso della Direzione Ambiente della Regione Lazio pubblicato il 29/10/2019);
  • laddove interventi a forte impatto ambientale non hanno sortito risultati (barriere, pennelli), bisogna valutarne la bonifica ripristinando il flusso di sedimenti che alimenterebbe le spiagge e riducendo al minimo il loro impatto ambientale.
Da quell'incontro, tuttavia, non si è avuta più alcuna notizia: non un'informativa, non un'aggiornamento, non un progetto. Niente di niente. Ed è per questo che i Gre Lazio hanno deciso di prende l'iniziativa e scrivere al Presidente della XII Sergio Pirozzi per sapere se almeno risultano presentati progetti per interventi di ripascimento nei Comuni costieri laziali ed in particolare nel Comune di Fiumicino, che maggiormente ne aveva posto l'esigenza nonostante la contrarietà delle organizzazioni ambientaliste presenti.

Vi terremo aggiornati...

Rocca di Papa, via i tralicci televisivi abusivi

Il TAR del Lazio, con una serie di sentenze speculari pubblicate la settimana scorsa, ha rigettato tutti i ricorsi presentati contro i provvedimenti del Comune di Rocca di Papa per rimuovere una serie di tralicci abusivi sul Monte Cavo. La Sezione Seconda Quater della giustizia amministrativa sposta pertanto il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, in base al quale in un ordinamento costituzionale ove non militano valori “tiranni” l’uno sull'altro, l’interesse all’esercizio del pubblico servizio non si sottrae al dovuto coordinamento con l’altrettanto vitale interesse all'armonico sviluppo del territorio, e alla preservazione di ambiente e paesaggio. Nel ricondurre a legalità l’assetto edilizio, urbanistico e ambientale, perciò, non vi è una incostituzionale compressione della libertà di iniziativa economica, ma piuttosto la necessaria premessa affinché essa sia esercitata in forma compatibile con l’utilità sociale (art. 41 Cost.). Quindi, la circostanza che l’amministrazione non abbia rinvenuto un sito alternativo dal quale irradiare il segnale potrà rilevare ad altri fini, ma non certo elidere l’abusività delle opere. 

Ma leggiamo una delle sentenze...

mercoledì 8 luglio 2020

Il DL Semplificazioni cancellerà la biodiversità in Italia

Il Governo lo ha presentato come un provvedimento green, ma in uno dei 48 articoli del nuovo Decreto Semplificazioni si potrebbe nascondere il definitivo colpo di spugna contro la tutela dell'ambiente e della biodiversità. A farci accapponare la pelle è l'articolo 47, recante «Piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano»: leggendo tra le righe, infatti, la vegetazione ripariale dei fiumi (che, caratterizzata da piante idrofile, riveste importante significato nella selvicoltura, nell'ecologia, nella gestione ambientale e nell'ingegneria civile a causa del suo ruolo nella conservazione del suolo, della biodiversità e dell'influenza che ha sugli ecosistemi acquatici) ed il sottobosco potrebbero scomparire del tutto (ma «salvo intese» con le Regioni).

Rrivolgiamo il nostro appello al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare affinchè il provvedimento venga modificato in quanto in palese contrasto gli articoli 3, 11 e da 191 a 193 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonchè con la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat), nonchè con la direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA), nonchè  con la Strategia Nazionale per la Biodiversità.


Decreto Semplificazioni, Articolo 47

(Piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque).

1. Al fine del miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa della Conferenza permanente tra lo Stato le Regioni e le Province autonome, elabora entro 180 giorni un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall’ONU per il 2030 e del Green new deal europeo. Il programma straordinario è composto da due sezioni, la Sezione A e la Sezione B; la Sezione A contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del Decreto legislativo 3 aprile 2018 n 34 “Testo unico delle foreste e delle filiere forestali” da attuare da parte di imprese agricole e forestali su iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle Regioni e province autonome. La Sezione B del programma è destinato al sostegno della realizzazione di piani forestali di area vasta di cui all’articolo 6 del Decreto legislativo 34 del 2018, nell’ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo.

2. Nell’ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro, con proprio decreto, approva un Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di consolidamento delle sponde dei canali o il ripristino dei bordi danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo idraulico irriguo e individua gli Enti attuatori.

3. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui al comma 4, è adottato previa intesa espressa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dispone il riparto delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi individuati, da attribuire alle Regioni e Province autonome, responsabili della gestione e della rendicontazione dei fondi.

4. I fondi assegnati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per la realizzazione di opere infrastrutturali irrigue e di bonifica idraulica sulla base di una pianificazione nazionale, ad Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, riconosciuti con le modalità di cui all’articolo 863 del codice civile, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine l'organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo. È nullo ogni pignoramento eseguito in violazione del vincolo di destinazione e la nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. La impignorabilità di cui al presente comma viene e meno e non è opponibile ai creditori procedenti qualora, dopo la adozione da parte dell'organo amministrativo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione delle somme oggetto del vincolo, siano operati pagamenti o emessi mandati per titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso.

5. Al fine di portare a termine le opere di realizzazione di bacini di accumulo prevalentemente ad uso irriguo, non concluse per carenza di fondi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali previa intesa espressa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le opere il cui completamento è ammissibile a finanziamento ed il piano di riparto delle risorse necessarie.

6. Al tal fine, le Regioni e Province autonome, responsabili della gestione e della rendicontazione dei fondi, verificano che l’interruzione non sia avvenuta per colpevole comportamento dell’Ente attuatore, che su di esso non gravino procedure esecutive che possano pregiudicare la realizzazione dell’investimento distogliendo le risorse dall’investimento cui sono destinare e che la parte già realizzata dell’opera non sia ammalorata al punto da non consentire la messa a regime dell’intervento quando anche completato.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante riprogrammazione di una quota parte dei Fondi per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2014-2020 del Piano Operativo Agricoltura 2014-2020 attraverso apposita Delibera CIPE e per gli oneri relativi agli anni 2021-2027, oggetto di successiva quantificazione, si fa fronte con le dotazioni messe a disposizione del Fondo sviluppo e coesione per il ciclo di programmazione post 2020.