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lunedì 18 ottobre 2021

Pubblicato lo studio «Una coccinella salverà i pini di Roma»

Exochomus quadripustulatus
Agenti patogeni di provenienza estera minacciano i pini di Roma e di numerose altre zone d’Italia; i pini a Roma, così come in tanti altri luoghi, costituiscono - seppur con alcune note criticità - le alberature presenti sulle strade, un fondamentale elemento del paesaggio.

Occorre una seria politica urbanistica che eviti ulteriori consumi di suolo, poiché la  superficie impermeabile - la più importante variabile dell'habitat - aumenta l'abbondanza di cocciniglie e degli agenti patogeni.

Ma senza i professionisti del settore non saremo in grado di affrontare le minacce: oltre ad adeguate risorse e a linee guide efficaci per il verde urbano vanno organizzate politiche di controllo e contrasto  perché agronomi, agrotecnici, ed in generale gli esperti del settore, diventino figure presenti nelle amministrazioni comunali, lasciate sole ad affrontare argomenti tecnico naturalistici che riguardano il benessere dell’ambiente che ci circonda.

SCARICA LO STUDIO SCIENTIFICO DEI GRE


 

lunedì 27 settembre 2021

GRE: bird watching nella riserva Tevere - Farfa

Splenda giornata di birdwatching dei GRE Lazio nella Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere-Farfa, la prima area naturale protetta istituita dalla Regione Lazio nel lontano 1979 a seguito della realizzazione da parte dell’ENEL negli anni ’50 di uno sbarramento che creò una vasta area di terreni inondati, citata per la sua rilevanza internazionale nella Convenzione di Ramsar per la protezione delle aree umide.

I numerosi volontari che hanno partecipato hanno potuto osservare, in questo tratto in cui il fiume Tevere scorre lentamente formando ampie anse e meandri al punto da essere stato soprannominato il “regno dell’acqua”, la ricca presenza d'uccelli di cui pullula l’habitat lacustre.

Oltre agli anatidi come il germano reale, l'alzavola, il fischione e la moretta, nella riserva è possibile osservare lo svasso maggiore, la folaga, il martin pescatore e rapaci come il falco di palude e il falco pescatore.

Il canneto, costituito prevalentemente dalla cannuccia e dalla tifa, è talvolta impreziosito dalla gialla fioritura dell'iris di palude mentre, sui terreni argillosi, troviamo la bardana e l'equiseto tra le radici di salici bianchi e rossi. È questo il regno di moltissimi uccelli come il cannareccione, la cannaiola, il porciglione, la gallinella d'acqua e la nutria, mammifero alloctono d'origine americana naturalizzatosi da alcuni decenni in molte zone umide italiane.

L’ultimo tratto di bosco ripariale dell'intero basso corso del Tevere ospita la garzetta, l'airone bianco maggiore e l'airone cenerino.

La riserva è distante poco più di 30 minuti da Roma, ed il mezzo migliore per raggiungerla è l’auto. Da Roma si possono usare alternativamente la Strada Provinciale Tiberina fino al km 28,100, dove si trova la località Meana (frazione di Nazzano), oppure l’autostrada A1 in direzione Firenze, uscita Fiano Romano, seguendo poi le indicazioni per Nazzano e Torrita Tiberina. Da Rieti, invece, bisognerà percorrere la via Salaria in direzione Roma, uscendo sulla Strada Statale 313 in località Passo Corese. In treno, la stazione più vicina è quella di Poggio Mirteto Scalo.


 

venerdì 27 novembre 2020

Le mani su Veio

Pubblichiamo la nota dei GRE LAZIO inviata all’Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio il 26 novembre 2020.

OGGETTO: NOTE IN MERITO ALLA DESIGNAZIONE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO DI VEIO. RICHIESTA CHIARIMENTI

Egregio Assessore,

esprimiamo viva preoccupazione per le incomprensibili pressioni che risulterebbero operate dagli uffici regionali sulla Comunità del Parco di Veio affinché vengano ritirate le legalissime designazioni effettuate in data 12 dicembre 2019, con presa d'atto del 24 febbraio 2020, per procedere a nuove designazioni sulla base di una normativa entrata in vigore solo il successivo 27 febbraio 2020 e che evidentemente non può avere effetti retroattivi come noto secondo le previsioni dell’ordinamento giuridico.

Vorremmo sapere se tale invito sia stato rivolto a tutti i sistemi di aree protette o ci sia una particolare attenzione nei confronti del Parco di Veio. Ed eventualmente per quali motivi.

Ci stupisce - secondo quanto si ipotizza - che la Regione possa distrarsi dal compito di monitorare se l'attività degli Enti gestori persegua adeguatamente le finalità di protezione e la normativa più generale, per intervenire senza vigenti presupposti di legge in merito alla nomina dei rappresentanti di garanzia del territorio, minando l'autonomia della Comunità del Parco ed esercitando pressioni in tal senso e violando il principio di leale collaborazione tra enti.

Sembrerebbe quasi che gli uffici regionali, anziché lavorare per colmare il gap di protezione da anni presente nella Regione Lazio ed evidenziato erga omnes dalle informazioni territoriali e ambientali rese disponibili dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, prestino il fianco a possibili strategie di controllo politico degli organi di governance delle aree naturali protette, operando interventi potenzialmente condizionanti in tal senso.

Non vorremmo che dietro tutto ciò si nascondessero altri propositi che solo con l'unanimismo possono essere realizzati: è per questo che le chiediamo di intervenire per verificare la correttezza amministrativa dell'operato della Direzione, per garantire l'autonomia delle Comunità, per far sì che al centro dell'azione degli uffici della Regione Lazio ci sia esclusivamente la tutela del territorio e dell'ambiente. 

Ai fini della trasparenza amministrativa si richiede inoltre di ricevere puntuali informazioni sulle modalità di tenuta e iscrizione dell’elenco delle associazioni ambientaliste presente presso la Direzione Capitale naturale, parchi e aree protette che possono completare, di volta in volta, le Comunità delle Aree Naturali Protette per finalizzare l’iscrizione ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale del Lazio n. 29 del 1997.

Art. 16 (50) (Comunità)

1. I presidenti delle province, i sindaci dei comuni e i presidenti delle comunità montane o loro delegati nei cui territori sono ricomprese le aree naturali protette, costituiscono la comunità dell'area naturale protetta o del sistema delle aree naturali protette gestite unitariamente, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione territoriale calcolata, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma,  sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione. La quota di partecipazione è definita con riferimento alla percentuale della superficie comunale compresa nell'area protetta nonché alla percentuale della quota di partecipazione del comune alla superficie complessiva dell'area protetta e non può comunque eccedere, per ciascun comune, il 49 per cento dell’intero organo collegiale. Alle province è riservata una quota complessiva pari ad un decimo; alle comunità montane una quota pari ad un decimo di quanto spetta complessivamente ai comuni che ne fanno parte. Fanno parte della comunità, altresì, quattro rappresentanti nominati dal Presidente della Regione, di cui due designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e altri due designati dalle associazioni ambientaliste a livello regionale, riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della l. 349/1986 e successive modifiche, o iscritte nell’albo regionale del volontariato. Ai rappresentanti delle associazioni è riservata una quota di partecipazione fissa, non calcolata su criteri territoriali, pari a due centesimi ciascuno. (51)

domenica 1 novembre 2020

Tor Paterno, il tesoro marino di Roma

In pochi conoscono la straordinaria vita sottomarina delle Secche di Tor Paterno. Oggi vogliamo questa area marina protetta di 14 chilometri quadrati sita proprio davanti la spiaggia della splendida tenuta presidenziale di Castelporziano (ad una distanza di appena 4 miglia nautiche) attraverso le splendide foto che ci ha inviato in esclusiva Ilaria Panzironi del Blue Marlin Diving Center, il più grande centro di attrazione per l’attività subacquea e punto di riferimento per il litorale romano.

Le Secche di Tor Paterno sono l'unica Area Marina Protetta italiana completamente sommersa e non includente alcun tratto emerso di costa (e di cui i Gruppi Ricerca Ecologica hanno chiesto alla Regione Lazio l'ampliamento proprio a tutela e salvaguardia dell'ecosistema). Costituita da un'ampia formazione rocciosa, coperta da una sorprendente quantità di vita animale e vegetale, l'area rappresenta una vera e propria isola sul fondo del mar Tirreno, la cui sommità giunge a 18 metri sotto il livello del mare, mentre la profondità massima tocca i meno 60 metri, costituendo così una vera e propria "oasi" in grado di attirare moltissime specie ittiche. 

Ma, oltre a cavallucci marini, murene, polpi, cosa si cela in questo scrigno di biodiversità a due passi da Roma? Iniziamo con la fauna:

  • Corallo nero (Antipathes): un esacorallo, parente delle attinie, ma che non ha nessun valore commerciale. Le sue colonie, di un tenue colore giallo, si fissano spesso sugli scheletri di altre gorgonie, sia morte che vive, e possono raggiungere i due metri di altezza. E' una delle specie più rare presenti sulle Secche di Tor Paterno, ed è protetta dalle Convenzioni di Berna e di Barcellona.
  • Aquila di mare (Myliobatis aquila): parente di squali, mante e razze, sembra volare al di sopra dei fondali marini. Può giungere ad oltre un metro di larghezza ed è dotato di un aculeo velenoso, posto all’attaccatura della coda, pericoloso anche per l’uomo. Si nutre di molluschi ed è inoffensivo. Per le sue abitudini è vittima di cacciatori subacquei e della pesca a strascico.
  • Gorgonie (Alcyonacea): sono animali coloniali, parenti stretti del più famoso corallo rosso, ma a differenza di questo presentano uno scheletro corneo e quindi flessibile. Possono raggiungere dimensioni anche relativamente grandi e hanno colorazione e portamento diversi a seconda della specie. Nell'Area delle Secche si trovano frequentemente a partire dai 25 metri di profondità e raggiungono oltre mezzo metro d'altezza, principalmente le coloratissime specie Paramuricee e Eunicelle.
  • Margherita di mare (Parazoantus zoanthus axinellae): è un antozoo caratterizzato da un colore giallo intenso o aranciato, che cresce sia sul substrato roccioso sia su altri organismi, quali spugne, gorgonie e ascidie. Preferisce l’entrata di grotte o pareti poco illuminate, sempre in presenza di correnti. In condizioni favorevoli può ricoprire molti decimetri quadrati.
  • Tartaruga caretta (Caretta caretta): fortemente minacciata di estinzione, è l'unica specie a nidificare in Italia. Ha un carapace lungo 70-140 cm, con 5 placche dorsali centrali e 5 placche dorsal centrali e 5 placche su ogni lato; il colore è rosso-marrone e la testa è grande con un rostro ("becco") molto pronunciato. La sua dieta, onnivora, varia con l'età: plancton, poi meduse e prede del fondo (peci, molluschi, crostacei, ricci di mare).
  • Tartaruga verde (Chelonia mydas): ha un carapace lungo fino a 140 cm, più tondeggiante di Caretta, con 5 placche dorsali centrali e 4 placche costali per ogni lato. E' di colore marrone-verde oliva, spesso con chiarezze e strie più scure, e il rostro è poco pronunciato. Ha una dieta in genere erbivora in acqua basse e calde. E' comune lungo le coste nord-africane, dove nidifica.
  • Tartaruga Liuto (Dermochelys coriacea): lunga oltre 2 metri e con il peso di 500-800 kg, è l'indiscusso gigante tra i Cheloni. Inconfondibile è anche il carapace, in cui le piccole placche ossee sono impiantate nella pelle durissima, simile al cuoio e ornata da lunche carene, che ricordano un liuto. Si ciba di pesci e meduse, tra cui la velenosissima caravella portoghese, spesso in acque profonde (il record attuale è di circa 1280 m) e nidifica anch'essa sulle coste africane.
  • Tursiope (Tursiops truncatus): è il più conosciuto tra i delfini, che può giungere fino a tre metri e mezzo di lunghezza. Di colore generalmente grigio, più o meno uniforme, questo mammifero marino si incontra di tanto in tanto nelle acque dell'Area Marina Protetta in branchi composti da circa una decina di animali. La specie è protetta dalle Convenzioni di Berna, di Barcellona, dalla Direttiva Habitat e dalla legge italiana n. 157/92.

Secche di Tor Paterno
foto di Ilaria Panzironi - Blue Marlin Diving
Secche di Tor Paterno
foto di Ilaria Panzironi - Blue Marlin Diving
Secche di Tor Paterno
foto di Ilaria Panzironi - Blue Marlin Diving
Secche di Tor Paterno
foto di Ilaria Panzironi - Blue Marlin Diving
Secche di Tor Paterno
foto di Ilaria Panzironi - Blue Marlin Diving
Secche di Tor Paterno
foto di Ilaria Panzironi - Blue Marlin Diving
Secche di Tor Paterno
foto di Ilaria Panzironi - Blue Marlin Diving
Secche di Tor Paterno
foto di Ilaria Panzironi - Blue Marlin Diving
Secche di Tor Paterno
foto di Ilaria Panzironi - Blue Marlin Diving
Secche di Tor Paterno
foto di Ilaria Panzironi - Blue Marlin Diving
Secche di Tor Paterno
foto di Ilaria Panzironi - Blue Marlin Diving
Secche di Tor Paterno
foto di Ilaria Panzironi - Blue Marlin Diving
Secche di Tor Paterno
foto di Ilaria Panzironi - Blue Marlin Diving
Secche di Tor Paterno
foto di Ilaria Panzironi - Blue Marlin Diving
Secche di Tor Paterno
foto di Ilaria Panzironi - Blue Marlin Diving
Secche di Tor Paterno
foto di Ilaria Panzironi - Blue Marlin Diving
Secche di Tor Paterno
foto di Ilaria Panzironi - Blue Marlin Diving
Secche di Tor Paterno
foto di Ilaria Panzironi - Blue Marlin Diving

La flora marina è invece costituita da Posidonia oceanica (L.) Delile, protetta ai sensi della Direttiva Habitat 92/43 CEE (habitat prioritario 1120): è caratterizzata da foglie di forma nastriforme che possono arrivare anche ad un metro di lunghezza, larghe un centimetro circa e che si originano dal un rizoma formando fasci di circa 5-8 foglie. Il rizoma, che rappresenta il fusto della pianta, si fissa al fondo per mezzo delle radici e può essere immerso nel sedimento marino o ancorarsi sulla roccia, formando vere e proprie praterie dalla superficie fino ai 40 m di profondità in acque limpide: le praterie di Posidonia oceanica vengono considerate tra i più rappresentativi e importanti ecosistemi costieri del Mediterraneo per la notevole importanza ecologica, in quanto costituiscono un complesso ecosistema dove trovano cibo e riparo numerosi organismi. Nel corso del XX secolo tuttavia questo habitat è andato incontro ad un notevole deterioramento, soprattutto in prossimità dei più importanti centri industriali e portuali. I fattori che ne hanno determinano la regressione sono numerosi e soprattutto di origine antropica, come la diminuzione della trasparenza dell’acqua, l’alterazione del regime sedimentario causato talvolta dal ripascimento delle spiagge, l’ancoraggio delle imbarcazioni, le attività di pesca a strascico, l’inquinamento e la competizione di specie algali invasive non indigene.

Per tali motivi, nell'Area marina protetta delle Secche di Tor Paterno sono vietate la pesca con sistemi ad alto impatto ambientale, la caccia subacquea, la navigazione non autorizzata, mentre l'Ente gestore Roma Natura ha regolamentato le attività subacquee e la pesca sportiva.

Ed ora ti va di giocare con noi? Componi il puzzle e scopri il simpatico amico... un aiutino: inizia con i pezzi laterali (quelli con un bordo liscio) e poi con i cuori:

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lunedì 19 ottobre 2020

I GRE invitati all'assemblea della Federparchi

L'avv. Amilcare Troiano, responsabile Parchi
e riserve naturali dei Gruppi Ricerca Ecologica
Importante appuntamento, giovedì 15 ottobre, quando  nel pieno rispetto del protocollo anti-Covid si è celebrata l'annuale assemblea della Federparchi, la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali (Federparchi) che riunisce e rappresenta gli Enti gestori delle aree protette naturali italiane e che da giugno 2008 si è inoltre costituita quale sezione italiana di Europarc Federation.

E quest'anno erano presenti anche i Gruppi Ricerca Ecologica, grazie all'invito del presidente di Federparchi Giampiero Sammuri il quale ha speso bellissime parole nei confronti della nostra organizzazione, e di Amilcare Troiano che ne è il responsabile nazionale per le problematiche inerenti i Parchi e le riserve naturali.

L'avv. Troiano, tra l'altro, oltre ad essere stato Presidente prima del Parco nazionale del Vesuvio e poi del Parco nazionale del Cilento - Vallo di Diano e Alburni, è stato anche vice-presidente della Federparchi.

A monopolizzare il dibattito, l'ipotesi di una agenzia centralizzata per i parchi nazionali avanzata dal

Un momento dell'assemblea Federparchi
Ministero dell’Ambiente: il Presidente Sammuri ha ricordato come Federparchi storicamente sia sempre stata  contraria a qualunque ipotesi centralistica di gestione delle aree protette,  le cui governance devono essere espressione dei territori e delle comunità oltre che delle competenze tecnico-scientifiche, e anche noi Gruppi Ricerca Ecologica sposiamo in pieno questa tesi.

Il presidente si è comunque riservato un giudizio più  completo nel momento in cui la proposte sarebbe stata avanzata in forma più dettagliata dal Ministero competente. Sull’argomento la discussione è stata ricca ed ampia e l’orientamento unanime dell’assemblea è stato quello di respingere immediatamente qualunque ipotesi di interventi centralistici che  potrebbero determinare un  enorme salto indietro riportando le lancette dell’orologio addirittura a prima del varo della legge quadro 394. 

domenica 20 settembre 2020

Trekking alla scoperta delle cascate di Rioscuro (Cineto Romano)

Era da tempo che volevamo tornare e farvi conoscere le cascate naturali di Rioscuro, a Cineto Romano: diversi salti in una verdeggiante gola scavata dall'omonimo torrente (dal 2018 area protetta tra i Monumenti Naturali del Lazio) caratterizzato da diversa portata a seconda delle stagioni (ed infatti diciamo che non lo abbiamo trovato proprio in piena) e posti ad un'altitudine di circa 570 metri s.l.m. .

Il sentiero, da poco riaperto ed inserito nella rete del Sentiero Coleman e del Cammino Naturale dei Parchi, parte dalla piazza principale del bel centro storico di Cineto Romano (consigliamo il parcheggio gratuito in Via delle Robinie alle spalle della Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista): dopo un primo tratto pavimentato si arriva in un fontanile dove è possibile prendere dell'acqua. Si sale un pochino e si arriva alla piccola chiesa di Santa Maria delle Grazie, che pare sia stata edificata da San Francesco. Da qui si continua su un pezzo di strada bianca, fino ad arrivare alle indicazioni per le cascate dalle quali ci si addentra attraverso boschi e pozze d'acqua cristallina in uno scenario di rilevante interesse naturalistico e paesaggistico.

Quello che più ci interessava, come Gruppi Ricerca Ecologica, era la scoperta dell'ambiente umido, caratterizzato da formazioni di travertino e dalla presenza del gambero di fiume (Austropotamibius pallipes), indicatore della integrità dell'ecosistema e della Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina perspicillata). 

Al termine del percorso ci ha "atteso" la cascata grande, che muove con l’incessante forza dell’acqua una fresca brezza. 


Lunghezza: 4,70 km
Dislivello: 249 m
Profilo itinerario: anello
Difficoltà: medio-facile (diversi tratti in ripida discesa/salita, sentieri esposti, qualche guado)

Attrezzatura obbligatoria: abbigliamento adatto alla stagione (pantaloni lunghi), scarponi da trekking, zaino (no borse a tracolla!), pranzo a sacco, acqua minimo 2 litri (dopo il fontanile non ci sono approvvigionamenti dell'acqua lungo il percorso).
Equipaggiamento consigliato: bastoncini da trekking, cappellino con visiera, snack, calzini di ricambio, scarpe da scoglio (no infradito), asciugamano, occhiali da sole, crema solare, macchina fotografica.


Note: le cascate non sono balneabili. Durante la stagione estiva, famiglie con bimbi piccoli possono percorrerla ma non è possibile portare passeggini. L'escursione non è adatta alle persone che soffrono di vertigini o a mobilità ridotta!




domenica 30 agosto 2020

Dall'alba al tramonto [Cammino dei Briganti] - Ep. 4


Quarto giorno sul Cammino dei Briganti e questa volta Luca lascia Cartore incamminandosi verso una meta indefinita, finché tengono le gambe.

Nella prima parte di questa tappa ha la compagnia di nuovi Briganti con cui camminerò insieme fino a Casale le Crete, successivamente proseguirà da solo fino al colle che sovrasta San Donato, di fianco ai ruderi di un castello, dove un fantastico tramonto farà da protagonista mentre monto il suo accampamento per la notte.

Su questo Cammino Luca documenta la sua esperienza come missionario dell'Associazione Ambientalista Gruppi Ricerca Ecologica , monitorando gli ecosistemi delle nostre terre e osservando come la natura esiste e resiste, interagendo con l'ambiente circostante.


SABATO PROSSIMO, ALLE ORE 13:00, USCIRÀ L'ULTIMO DEI CINQUE EPISODI CHE RACCONTERANNO L'INTERA ESPERIENZA SUL CAMMINO DEI BRIGANTI.

lunedì 24 agosto 2020

Droni vietati in area protetta ma i controlli sono pochi

Riprendere la natura attraverso le immagini ne svela la magia. Tuttavia l'utilizzo dei droni per riprendere gli animali ne provoca sicuramente la fuga durante le loro attività di sosta, alimentazione, riproduzione: pur non essendo inquinante, infatti, è comunque fonte di rumore e un potenziale disturbo che suscita sempre e comunque un “fastidio” a prescindere. E quantomeno è un fattore di forte stress, che può finanche allontanare gli animali da aree sicure, rischiando di morire in zone dove l’attività venatoria, spesso illecita, è la prassi. 

E' principalmente per questo che il sorvolo del territorio delle aree protette da parte di velivoli, di qualsiasi genere, è proibito ai sensi della Legge quadro nazionale sulle aree protette 394/91 e delle altre normative da essa derivanti (leggi regionali e/o provinciali e regolamenti degli enti che gestiscono le aree protette, ai sensi dell'art.11, comma 3h della medesima Legge quadro). Le uniche eccezioni possono essere situazioni di studio, emergenza e controllo: ma il sorvolo per tali ragioni deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente Gestore dell'area protetta.

La maggioranza delle Aree Naturali Protette sono interdette al volo di aeromobili al di sotto dei 1500 piedi (circa 500 metri) dal livello del suolo (eccetto ai mezzi di soccorso e di emergenza, e quelli autorizzati dall’Ente Parco per attività specifiche, coerenti con il fine istituzionale dell’Ente stesso): sulle riserve naturali, sui SIC (Siti d’Importanza Comunitaria), sulle ZPS (Zone a Protezione Speciale) è pertanto categoricamente vietato il sorvolo a bassa quota (ma su questo argomento e relativamente al territorio del Lazio i GRE stanno preparando uno specifico studio che a breve verrà pubblicato).

Oltre agli aeromodelli a scopo ludico, anche l’utilizzo dei velivoli radiocomandati, cioè con pilotaggio remoto come i droni, è soggetto, per ragioni di sicurezza e privacy sociale, ma soprattutto protezione animale, ad espressa autorizzazione che può essere concessa esclusivamente per motivi scientifici o di monitoraggio ambientale.

Anche un pilota di APR  (aeromobile a pilotaggio remoto usato con rilevanza economica) certificato ENAC, quindi, per far alzare il drone in un’area soggetta a protezione faunistica deve relazionarsi con il Parco e, se autorizzato all’Ente, evitare in assoluto il sorvolo di assembramenti di persone (oltre ovviamente rispettare quanto altro sancito da ENAC), ad esempio nel corso di una escursione guidata.

L’utilizzo senza autorizzazioni di detti velivoli comporta la denuncia del responsabile nonché il sequestro penale del velivolo, oltre al pagamento di una pesante sanzione amministrativa. Allo stesso modo anche la diffusione di riprese aeree sulle piattaforme social e video, riconducibili in modo evidente al territorio dell'Area Protetta sorvolata, potranno essere oggetto di controllo e verifica di legittimità e di responsabilità.

Più difficile però garantire il rispetto della suddetta normativa: il personale di sorveglianza degli Enti Gestore (ove presente e in numero adeguato) ed i Carabinieri (soprattutto del CITES) non possono infatti materialmente garantire un controllo capillare del territorio per reprimere attività illegali che durano appena qualche minuto. Come fare, allora? Indubbiamente, trattandosi di contenuti illeciti, una leva su cui agire maggiormente dovrebbe essere la responsabilità di social network e provider: la stragrande maggioranza dei video realizzati utilizzando riprese aeree di droni è infatti destinata alla diffusione e divulgazione tramite social, pertanto la tutela ambientale operata dalla Regione Lazio e dagli Enti Gestore dovrebbe perseguire tali illeciti anche tramite il social media monitoring.

Americo e il Lago della Duchessa [Cammino dei Briganti] - Ep. 3


In questo terzo giorno sul Cammino dei Briganti Luca lascia la tenda montata a Cartore, da Fabio, nell'area campeggio "La sosta del Brigante" per dirigersi ad esplorare il Lago della Duchessa con il meraviglioso scenario naturalistico che lo circonda. Leggero e veloce; in poco tempo ha raggiunto il Lago e conosciuto il pastore Americo, con cui ci ha scambiato due chiacchiere.

L'itinerario sale per la Val di Fua, supera il lago, e riscende per la Val di Teve fino a tornare a Cartore.

Su questo Cammino, Luca sta documentando la sua esperienza come missionario dell'Associazione Ambientalista Gruppi Ricerca Ecologica , monitorando gli ecosistemi delle nostre terre e osservando come la natura esiste e resiste, interagendo con l'ambiente circostante.

OGNI SABATO, ALLE ORE 13:00, USCIRÀ UN NUOVO EPISODIO PER UN TOTALE DI 5 EPISODI, CHE RACCONTERANNO L'INTERA ESPERIENZA SUL CAMMINO DEI BRIGANTI.

lunedì 17 agosto 2020

All'insegna de "La sosta del brigante" - Ep.2


Secondo giorno sul Cammino dei Briganti. L'itinerario della giornata porterà Luca De Felice di Vivi Avventure a Cartore partendo da Nesce, dove ha dormito in tenda in una piccola area verde del borgo Reatino.

La calda giornata si è articolata tra camminate in mezzo ad animali al pascolo su grandi praterie e incontri inaspettati con persone caratteristiche dei borghi presenti sul Cammino, insieme a nuovi simpaticissimi compagni di viaggio che arricchiranno questa giornata con canti e birra. Su questo Cammino Luca documenta la sua esperienza come missionario dell'Associazione Ambientalista Gruppi Ricerca Ecologica , monitorando gli ecosistemi delle nostre terre e osservando come la natura esiste e resiste, interagendo con l'ambiente circostante.

sabato 8 agosto 2020

I GRE lungo il Cammino dei Briganti


Il Cammino dei Briganti è un cammino a quote medie (tra gli 800 e i 1300 m. di quota) percorribile in sette giorni sulle orme dei briganti della Banda di Cartore tra la Val de Varri, la Valle del Salto e le pendici del Monte Velino. La Marsica e il Cicolano sono  terre di boschi, montagne e storie di briganti: in particolare il territorio attraversato da questo cammino è un territorio di confine, oggi tra Abruzzo e Lazio, ieri tra Stato Pontificio e Regno Borbonico. I briganti vivevano sul confine per passare da una parte all'altra a seconda della minaccia. I briganti non erano malviventi, lottavano contro l’invasione dei Sabaudi che avevano costretto il popolo a entrare nell'esercito: erano spiriti liberi, che non volevano assoggettarsi ai nuovi padroni, e per questo erano entrati in clandestinità. Una storia fatta anche di rapimenti, riscatti, e tanta violenza. Una storia di 150 anni fa. Oggi l’esperienza dei viaggiatori antichi viene riproposta basata sul viaggiare a piedi da paese a paese lungo questo cammino di 7 giorni, tutto ben percorribile, segnato e con posti tappa attrezzati. 

Lungo questo Cammino, Luca De Felice (ViviAvventure) ha documentato la sua prima esperienza come missionario dell'Associazione Ambientalista Gruppi Ricerca Ecologica , monitorando gli ecosistemi delle nostre terre e osservando come la natura esiste e resiste, interagendo con l'ambiente circostante.

Partenza con prima tappa l'itinerario che da Sante Marie raggiunge Nesce, oltrepassano Santo Stefano. Prima giornata caratterizzata dall'euforia di iniziare un nuovo cammino, con scenari naturalistici non troppo contaminati e da piccoli borghi poco abitati, silenziosi, che non conoscono i rumori della frenesia di città.

OGNI SABATO, ALLE ORE 13:00, USCIRÀ UN NUOVO EPISODIO PER UN TOTALE DI 5 EPISODI, CHE RACCONTERANNO L'INTERA ESPERIENZA SUL CAMMINO DEI BRIGANTI.

VIDEO 1

VIDEO 2

VIDEO 3

VIDEO 4 

VIDEO 5

Biomasse a via Prenestina, continua il braccio di ferro

La seconda riunione della Conferenza dei Servizi  relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di “impianto per riciclo di biomasse” in Roma alla Via Prenestina 1280, svoltasi in modalità telematica lo scorso 16 luglio, ha confermato il braccio di ferro tra il Proponente Azienda Agricola Salone a.r.l. e le varie istituzioni che hanno individuato molteplici criticità anche alla luce delle integrazioni presentate successivamente alla prima riunione del 14 maggio scorso.

Il Comune di Roma Capitale, ad esempio, ha rilevato che: “In merito al procedimento di V.I.A. si evidenzia che in data 14.04.2020 la Regione Lazio ha pubblicato le ulteriori integrazioni relative al procedimento in oggetto, presentate dal proponente oltre la scadenza dei termini concessi (rif. D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art 27-bis co.5). Si ricorda che ai sensi del co. 8 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. “Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”. Pertanto tali integrazioni non erano accoglibili poiché presentate successivamente alla scadenza dei termini di ricevimento delle integrazioni (la prima seduta della Conferenza dei Servizi decisoria è stata indetta con protocollo R.U.U. 0147212 del 19/02/2020). La Regione ha confermato che dal punto di vista giuridico, di fatto, come Autorità Competente non avrebbe dovuto accoglierle potendo rendete direttamente improcedibile l’istanza, ma ai fini delle attività dei lavori della conferenza sono comunque state ritenute utili ad approfondire l’assetto impiantistico proposto, oltre che ad evidenziare le eventuali problematiche ambientali potenziali ed oggettive connesse, che non risulterebbero essere superabili dagli accorgimenti tecnici e/o da soluzioni tecnologiche possibili.

Su proposta del rappresentante del SUAP - Attività produttive agricole del Comune di Roma Capitale, tutti gli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi hanno ritenuto necessario di dover coinvolgere la Commissione Agraria comunale, avendo già negli atti del Comune di Roma Capitale tutta la documentazione progettuale dell’impianto, ai fini dell’espressione del parere tecnico specifico di competenza sul progetto nel nuovo assetto impiantistico e di attività in relazione all'Autorizzazione Unica rilasciata dal Comune per il P.A.M.A. del 2018. 

Inoltre la Regione, dal punto di vista della valutazione di impatto ambientale, in riferimento agli approfondimenti tecnici di competenza urbanistica derivanti dai pareri sia del Comune di Roma Capitale che dell’Area regionale Urbanistica Copianificazione Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana, evidenzia che il progetto, come proposto dalla Società, prevede che verranno lavorati anche “materiali organici” che rientrano nell’ambito legislativo della categoria “rifiuti” (diversamente dall’uso esclusivo delle sole “biomasse”, di cui all’ambito di applicazione dell’art. 185 co. 1 del D.lgs. 152/06 e sm.i., previsto per l’Autorizzazione unica acquisita nel 2018 dalla Società), trattandosi in effetti di un “impianto di trattamento e gestione di rifiuti”: la realizzazione di tale tipologia d’impianto richiederebbe, nel caso, una “variante urbanistica” (da zona agricola, “Agro romano” ai sensi dell’art.75, a zona di “reti tecnologiche”, in particolare “infrastrutture tecnologiche” di cui all’art.106 delle NTA del PRG). Inoltre, rileva infatti una forte criticità della componente ambientale del “suolo e territorio”, come consumo di suolo e sottrazione del territorio, e che nel caso di “variante” urbanistica sarebbe necessario includere in conferenza anche l’Area Valutazione Ambientale Strategica, competente per la VAS, come indicato nelle modalità di cui al §6.7.3 della D.G.R.n.132 del 27/02/2018, “al fine di contribuire ad assicurare che la valutazione della sostenibilità dell’intervento comprenda anche gli effetti sull’ambiente derivanti dalle modifiche al piano”.

Sebbene il proponente , anche richiamando i pareri legali presentati nonché l’istanza di autotutela da ultimo presentata nei confronti del parere di Roma Capitale (dei quali si è data parziale lettura), abbia rappresentato che non è stata presentata una richiesta specifica di “variante urbanistica” in quanto l’impianto era già approvato all’interno del P.A.M.A. ed inoltre è già autorizzato a ritirare anche matrici vegetali dall’esterno (non autoprodotte) per circa 1/3 della potenzialità autorizzata, pari a 75.000 ton/anno; successivamente è stata presentata istanza P.A.U.R. per poter ritirare rifiuti organici prevalentemente riconducibili alla tipologia di vegetali derivanti da colture agricole (rifiuti ortofrutticoli e industrie alimentari e conserviere) e, accogliendo le osservazioni dei partecipanti alla CDS, sono stati eliminati i rifiuti non riconducibili direttamente a vegetali, il rappresentante del SUAP ha ricordato che il precedente progetto di P.A.M.A. era stato rilasciato nel 2018 correttamente e coerentemente alle norme del PRG ma la natura gestionale attualmente non è più la stessa del P.A.M.A. precedente: nel nuovo assetto impiantistico e progetto, in esame, vengono introdotte nuove matrici, rilevando altresì che l’aspetto di produzione di energia è più importante della produzione di compost con l’attività multi imprenditoriale e pertanto l’assetto dell’impianto va rivalutato con nuovo elenco dei codici CER. 

La CDS è stata pertanto rinviata alla terza riunione, che si terrà sempre in modalità telematica il prossimo 1 settembre ed a cui i Gruppi Ricerca Ecologica saranno presenti.


lunedì 20 luglio 2020

Rocca di Papa, via i tralicci televisivi abusivi

Il TAR del Lazio, con una serie di sentenze speculari pubblicate la settimana scorsa, ha rigettato tutti i ricorsi presentati contro i provvedimenti del Comune di Rocca di Papa per rimuovere una serie di tralicci abusivi sul Monte Cavo. La Sezione Seconda Quater della giustizia amministrativa sposta pertanto il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, in base al quale in un ordinamento costituzionale ove non militano valori “tiranni” l’uno sull'altro, l’interesse all’esercizio del pubblico servizio non si sottrae al dovuto coordinamento con l’altrettanto vitale interesse all'armonico sviluppo del territorio, e alla preservazione di ambiente e paesaggio. Nel ricondurre a legalità l’assetto edilizio, urbanistico e ambientale, perciò, non vi è una incostituzionale compressione della libertà di iniziativa economica, ma piuttosto la necessaria premessa affinché essa sia esercitata in forma compatibile con l’utilità sociale (art. 41 Cost.). Quindi, la circostanza che l’amministrazione non abbia rinvenuto un sito alternativo dal quale irradiare il segnale potrà rilevare ad altri fini, ma non certo elidere l’abusività delle opere. 

Ma leggiamo una delle sentenze...

sabato 11 luglio 2020

Parlo Lineare Roma Est, chiediamo subito la Cabina di regia

Parco Lineare di Roma Est, parte il confronto permanente con l’Amministrazione Comunale progettazione e realizzazione del Parco Lineare Roma Est. Lo abbiamo deciso nell'incontro di ieri, insieme ai tantissimi Comitati di Quartiere ed alle altre associazioni ambientaliste che, sotto il coordinamento di Andrea Nataloni, Cinzia Paolino e Roberto Pallottini
Dario Musolino, Andrea Nataloni e Roberto Pallottini  
, da anni lavorano per realizzare un'opera che valorizzerebbe il patrimonio archeologico ed ambientale di tutto il quadrante Est e costituirebbe un'importante strumento di sviluppo del territorio.

Questo confronto dovrebbe avere come primo atto il riconoscimento, da parte della PA, della necessità di un progetto unico e una strategia per la sua attuazione. Quando parliamo di progetto unico evidentemente pensiamo ad un progetto di fattibilità preliminare, non certo ad un progetto definitivo. Vogliamo che la PA lo elabori con la nostra partecipazione, a partire dalla sua stesura preliminare, ma poi se necessario ripensandolo in maniera dinamica durante la sua attuazione, in base anche agli effetti dei primi interventi e in base ad un confronto permanente con i cittadini e i soggetti sociali ed economici interessati.

Dobbiamo ragionare su due aspetti: come immaginiamo si debba procedere per realizzare il parco, quali azioni “politiche” per promuoverne la realizzazione.

Il parco dovrà essere realizzato partendo da un'opera lineare: un percorso ciclopedonale che attraversi tutti i territori . Da cui partire per poi procedere ad interventi spazianti dalla riforestazione dei terreni liberi, abbandonati o soggetti ad usi impropri, agli interventi di riqualificazione e rigenerazione che mettano insieme aree libere e quartieri limitrofi, realizzando parchi, aree archeologiche, orti e agricoltura sociale, zone 30, isole ambientali, rete di percorsi ciclopedonali di connessione locale ecc., interventi puntuali con i servizi di base (sociali, per i ciclisti, culturali, per sostare, mangiare, giocare, fare sport, ecc.). 

Il progetto complessivo potrà articolarsi specifici progetti territoriali più ridotti che comprendano un tratto della ciclabile lineare, servizi di base, parchi e territorio urbanizzato rigenerato: il Comitato promotore ne ha già identificati 6, sia prima che dopo il GRA, elaborando un progetto urbano unitario per ciascuna area che riconnetta frammenti locali di città e pezzi di territorio frammentati dai lavori della TAV, dall'abbandono e dall'uso improprio. Queste aree andranno a loro volta connesse con l’esterno, con le reti di connessione del territorio metropolitano verso l’asse tiburtino (da Colli Aniene verso Tivoli..) e l’asse Casilino (Pantano, dove arriva la linea C e da dove prosegue con la Francigena sud), ma poi anche incrociarsi con il futuro GRAB e con la Palmiro Togliatti.

Per realizzare un progetto di questo genere occorre un gruppo “tecnico” di lavoro che sia interdipartimentale e funzioni da Cabina di regia tra i molteplici interventi da realizzare (riforestazione, progetti urbani, opere pubbliche, sviluppo locale, valorizzazione delle risorse archeologiche, sociali, culturali ecc.) che inevitabilmente coinvolgono una molteplicità di attori istituzionali (assessorato urbanistica, mobilità, lavori pubblici, soprintendenza, sviluppo economico, sociale, cultura ecc.).

A fianco di questa Cabina di regia dovrà poi essere sempre attiva la rappresentanza dei cittadini, che fungerà da raccordo con e i cittadini anche durante la messa in cantiere del progetto. Ma il primo obiettivo è costituire urgentemente la cabina di regia che sviluppi il programma operativo: e è questo che verrà chiesto alla sindaca Raggi.

GRE LAZIO

giovedì 9 luglio 2020

E' reato prosciugare uno stagno naturale

In tema di tutela dei beni paesaggistici, l’art. 30, comma 3, L. n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette) contempla il sequestro preventivo delle aree nei casi di violazione degli articoli 733 e 734.

Tale circostanza non preclude tuttavia la possibilità di procedere comunque al sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen., ove sussista il fumus della violazione di una delle disposizioni penali previste dalla legge citata.

Nella fattispecie, i reati erano integrati già per il solo prosciugamento dello stagno naturale e il convogliamento delle acque in mare, a nulla rilevando che l’area di proprietà dell’indagato non fosse ricompresa nell’area marina protetta e l’operazione non avesse influito sulla qualità delle acque del mare.

Ma leggiamo per intero la sentenza...


CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 09/06/2020 (Ud. 11/09/2019), Sentenza n.17485

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da [omissis] , nato a Brindisi;

avverso l’ordinanza in data 25/03/2019 del TRIBUNALE DI BRINDISI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;

udito per l’indagato l’avv. Anna Maria Ciardo, che ha concluso riportandosi ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 25 marzo 2019 il Tribunale del riesame di Brindisi ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 1 marzo 2019 dal Giudice per le indagini preliminari di Brindisi, avente ad oggetto delle aree di terreno meglio descritte in atti ed un tubo in pvc di colore arancione del diametro di 15 centimetri e lungo 35 metri, nei confronti di [omissis] , per il reato di cui al capo A), art. 19, comma 3, lett. b) e 30, commi 1, primo periodo, 4, 6, 7 e 8, L. n. 394 del 1991, perché, in area marina protetta, in violazione del divieto di alterazione dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche ed idrobiologiche delle acque, aveva creato un sistema di collettamento che scaricava in mare le acque di “una palude interna – stagno di durata temporanea” presente sull’area di sua proprietà, a seguito del ciclico riempimento di una depressione, così prosciugando la depressione, e per il reato del capo B), art. 734 cod. pen., perché aveva alterato le bellezze naturali della “Riserva marina Torre Guaceto”, soggetta alla speciale protezione dell’autorità, prosciugando lo stagno naturale, dopo aver già illecitamente realizzato su quel terreno e sull’adiacente particella 469 un tracciato viario carrabile delimitante un’area di sagoma rettangolare interessante uno sviluppo lineare di circa 300 metri per una larghezza di 3,50 metri ed un’altezza media di 15 centimetri, movimentato terreno tramite il suo spianamento sino ad arrivare all’arenile e spianato preesistenti dune costiere, in Brindisi fino al 29 gennaio 2019.

2. Il ricorrente impugna per cassazione l’ordinanza del Tribunale del riesame sulla base di due motivi: per violazione di legge, in relazione agli art. 19, comma 3, lett. b) e 30 L. n. 394 del 1991, 49 e 734 cod. pen., 42 Cost., e per violazione di legge, norme processuali e vizio di motivazione.

Precisa che, originariamente, i beni erano stati oggetto sia ,di un sequestro probatorio confermato dal Tribunale del riesame ed impugnato per cassazione, sia di un sequestro preventivo che aveva avuto un contenuto anche più ampio.

Già in sede di sequestro probatorio non era emersa alcuna alterazione delle acque del mare antistante alla proprietà privata. Dai prelievi effettuati sulle acque dell’ARPA Puglia era risultato che i valori dei parametri esaminati erano “compatibili con acqua stagnante salmastra e non evidenziavano criticità chimiche degne di nota”. Analogo risultato era stato registrato nel rapporto di prova successivo.

Pertanto, in assenza di qualunque tipo di alterazione dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche ed idrobiologiche delle acque dello specchio antistante la sua proprietà privata, non potevano ravvisarsi le ipotesi contestate del reato del capo A) e del capo B).

Ricorda che, ai fini dell’individuazione del fumus, non era sufficiente la mera ipotesi da parte del Pubblico ministero dell’esistenza del reato, ,essendo necessario portare in conto gli elementi offerti dalle parti; che l’anticipazione della soglia penale doveva essere valutata e coordinata con il principio di offensività del bene protetto; che il Tribunale del riesame aveva ritenuto che l’idoneità dell’azione discendeva già dal prosciugamento dello stagno nelle acque marine, argomento non pertinente rispetto al dettato della norma violata, che tutelava l’area marina protetta e che non aveva a che vedere con la proprietà privata.

Il prosciugamento riguardava la depressione del terreno agricolo e non l’area marina protetta. Con riferimento al reato di deturpamento delle bellezze naturali, il Tribunale del riesame non aveva tenuto conto del fatto che l’area depressa, successivamente al riempimento dell’acqua piovana, per la conformazione del terreno, faceva defluire l’acqua nel mare antistante, che lambiva la proprietà privata, o veniva assorbita lentamente dalla terra.

Tale depressione, per quanto accertato nella consulenza tecnica, non era classificata né tra le “zone umide ramsar” dei beni paesaggistici né tra le “aree umide” degli “ulteriori contesti paesaggistici” né rientrava tra le “aree di rispetto dei parchi e riserve regionali” né infine era interessata da un “reticolo idrografico di connessione RER”.

Erroneamente il Tribunale del riesame aveva ritenuto che l’area costituisse un habitat per la fauna, qualificandola impropriamente come laguna – stagno naturale, pur risultando dalle cartografie che non rientrava in alcun habitat.

In definitiva, osserva che la condotta ascritta aveva ad oggetto solo la riserva marina di Torre Guaceto e che il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente la condotta illecita, pur dando atto che era soggetta a “riempimento ciclico” o in occasione di “straordinario afflusso di acqua piovana”.

Lamenta che nell’ordinanza non era stato esplicitato il periculum in mora, con particolare riguardo alle ragioni di concretezza ed attualità, enunciate solo in modo apodittico. Evidenzia che era stata illegittimamente compressa la proprietà, perché era stato imposto un vincolo su una superficie di oltre mq 40.000, mentre il collettamento era solo di m 35.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., avverso le misure cautelari reali, sequestro preventivo e probatorio, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge, in tale nozione rientrando sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo” sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656).

Alla luce del cospicuo materiale indiziario a disposizione, il Tribunale del riesame ha reso una motivazione ampia e solida sia in ordine al fumus, ricostruendo nel dettaglio tutta la vicenda e valorizzando la circostanza che i consulenti del Pubblico ministero avevano affermato che l’obiettivo dell’indagato era quello di prosciugare lo stagno, sia in ordine al periculum, siccome la libera disponibilità dei terreni, soprattutto alla luce delle condotte poste in essere nel tempo, rendeva concreto ed attuale il rischio di aggravamento delle conseguenze di reati già in contestazione e di protrazione delle conseguenze della condotta illecita.

Va rilevato che il ricorrente è indagato per due reati, il primo previsto dalla legge speciale n. 394 del 1991, che all’art. 19 stabilisce che nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell’ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell’area, essendo vietata in particolare l’alterazione dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque (lett. b), il secondo previsto dall’art. 734 cod. pen. relativo alla distruzione o deturpamento di bellezze naturali.

Rispetto al primo reato, nonostante le difese dell’indagato secondo il quale l’intervento di convogliamento a mare delle acque dell’area depressa presente nella sua proprietà non avrebbe alterato le caratteristiche delle acque dell’area marina protetta, il Tribunale del riesame ha ritenuto con motivazione non sindacabile in fatto in questa sede che il reato era integrato già per il solo prosciugamento-della depressione naturale e convogliamento delle acque in mare, a nulla rilevando che l’area di proprietà dell’indagato non fosse ricompresa nell’area marina protetta e l’operazione non avesse influito sulla qualità delle acque del mare.

Il punto focale è infatti costituito dall’alterazione delle caratteristiche dell’ambiente nel suo complesso per effetto delle opere realizzate.

Analogo ragionamento è stato condotto per il secondo reato, quello dell’art. 734 cod. pen., realizzato peraltro anche attraverso la movimentazione di terra e lo spianamento di dune costiere.

Nella valutazione del “fumus commissi delicti“, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice deve verificare la sussistenza di un concreto quadro indiziario, non potendosi limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall’accusa, ma non ha. bisogno di motivare sui gravi indizi di colpevolezza come se si trattasse di una misura cautelare personale (tra le più recenti, Cass., Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927-01).

Il Tribunale del riesame ha assolto correttamente al suo obbligo.

Quanto al periculum, già l’art. 30, comma 3, L. n. 394 del 1991 contempla il sequestro preventivo delle aree nei casi di violazione degli art. 733 e 734. Tale circostanza non preclude tuttavia la possibilità di procedere comunque al sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen., ove sussista il fumus della violazione di una delle disposizioni penali previste dalla legge citata (Cass., Sez. 3, n. 28736 del 27/04/2018, Faenza, Rv. 273306).

Nella specie, il Tribunale del riesame ha confermato un sequestro preventivo impeditivo, per il quale ha ben delineato gli elementi di concretezza ed attualità, in termini di ragionevole certezza che l’utilizzazione del bene consenta la commissione di ulteriori reati o l’aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (tra le più recenti, la citata Cass., Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv 272927-02).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, l’11 settembre 2019

mercoledì 8 luglio 2020

Nuove norme sulle discariche: gli ultimi aggiornamenti

Vi comunichiamo che lo schema di decreto legislativo discariche che conteneva alcune pericolose modifiche dei criteri costruttivi delle discariche è stato riformulato a seguito della consultazione della Conferenza Stato Regioni da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

E' stata tolta la pericolosa modifica che stabiliva l'equivalenza tra barriera geologica naturale e barriera di confinamento artificiale, con ciò violando quanto previsto dalla direttiva 1999/31, non innovata sul punto dalla direttiva 2018/850, che prevede che una barriera geologica naturale impermeabile debba essere sempre presente, quando si costruisce una discarica e che non possa essere sostituita da una barriera di confinamento artificiale, ma, al più, integrata o completata da essa.  

Tale fondamentale principio è ribadito anche dalla decisione della Commissione UE 2018/1147 sull'applicazione delle migliori tecniche disponibili negli impianti di rifiuti e dal resoconto di missione della Commissione Petizioni del Parlamento Europeo del 11.04.2019 a Valladora (Piemonte), nel quale è stato raccomandato (punto 3) di non autorizzare discariche in zone prive di barriera geologica naturale.

Permangono tuttavia dei “refusi”, che per chiarezza e coerenza col dettato legislativo, il Coordinamento Nazionale per l'Ambiente ha chiesto di eliminare, anche al fine di evitare infrazioni comunitarie.  

Il Coordinamento Nazionale per l'Ambiente osserverà l'iter legislativo riportando ai cittadini l'esito dei suoi sforzi. 

Gruppi Ricerca Ecologica
Raggio Verde 
Forum Ambientalista
Comitato Valle Galeria Libera
Comitato Residenti Colleferro
Ambiente Futuro Lombardia 

venerdì 12 giugno 2020

Cassazione: se un cinghiale impatta con la tua auto, ne risponde la Regione

Ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della legge n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l’ente che «si serve», in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l’utilità collettiva di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; la Regione potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità.

In tema di risarcimento dei danni causati dagli animali, l’oggetto della prova liberatoria non riguarda direttamente il nesso di causa tra la concreta e specifica condotta dell’animale ed il danno causato da tale condotta, che spetta esclusivamente all'attore dimostrare (esattamente come spetta esclusivamente all’attore dimostrare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, ovvero quello tra condotta del dipendente e danno). 

La Regione, per liberarsi dalla responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell’animale selvatico, dovrà dimostrare che la condotta dell’animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell’incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta.

Ma leggiamo la sentenza...


CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 3^

20/04/2020 (Ud. 10/01/2020)

Sentenza n.7969

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 15681 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da REGIONE ABRUZZO (C.F.: 80003170661), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (C. F. : 80224030587)

-ricorrente-

nei confronti di

[omissis] rappresentata e difesa dall’avvocato [omissis].

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza del Tribunale di L’Aquila n. 277/2018, pubblicata in data 30 marzo 2018 (notificata in data 10 aprile 2018);

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 10 gennaio 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Alberto Cardino, che ha concluso per il rigetto del ricorso; l’Avvocato dello Stato Gianni De Bellis, per la Regione ricorrente.

FATTI DI CAUSA

[omissis] ha agito in giudizio nei confronti della Regione Abruzzo per ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura a seguito della collisione con un cinghiale avvenuta su una strada pubblica, in località San Valentino in Abruzzo Citeriore.

La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Pescara.

Il Tribunale di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la Regione Abruzzo, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso la [omissis]. È stata inizialmente disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato fondato.

Successivamente è stata disposta la trattazione in pubblica udienza. La Regione ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo di ricorso proposto dalla Regione Abruzzo Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.): Violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui agli artt. 1 e 9 Legge 11 Febbraio 1992, n. 157, e dell’art. 2043 c.c.

Erronea imputazione della responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica alla Regione ricorrente».

La regione ricorrente censura la decisione impugnata in relazione alla propria individuazione come ente passivamente legittimato, sul piano sostanziale, a rispondere dei danni riportati dall’autovettura dell’attore, senza svolgere in realtà censure in ordine all'affermazione della sussistenza di una condotta colposa, causalmente rilevante in relazione ai suddetti danni, addebitabile in concreto proprio al soggetto pubblico titolare delle funzioni di controllo e gestione della fauna selvatica nell'area in cui è avvenuto l’incidente.

2. Individuazione del thema decidendum.

Il ricorso pone la discussa questione della individuazione del soggetto, pubblico o privato, tenuto a rispondere dei danni causati dagli animali selvatici (in particolare, ma non solo, alla circolazione su strade pubbliche).

Ritiene il Collegio che tale questione sia necessariamente legata al fondamento giuridico della responsabilità stessa per i danni causati da animali appartenenti a specie protette di proprietà pubblica e richieda un esame analitico della relativa problematica.

3. I riferimenti normativi rilevanti ed il quadro degli attuali orientamenti della giurisprudenza di legittimità.

È opportuno dare preliminarmente conto dei principali riferimenti normativi e dello stato della giurisprudenza di questa Corte.

3.1 Riferimenti normativi rilevanti.

I danni causati dagli animali selvatici, in passato, erano considerati sostanzialmente non indennizzabili, in quanto tutta la fauna selvatica era ritenuta res nullius.

Con la legge 27 dicembre 1977 n. 968 la fauna selvatica (appartenente a determinate specie protette) è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell'interesse della comunità nazionale e le relative funzioni normative e amministrative sono state assegnate alle Regioni, anche in virtù dell’art. 117 Cost.. Successivamente, la legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ha specificato che la predetta tutela riguarda «le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale», con le eccezioni specificate (talpe, ratti, topi propriamente detti, nutrie, arvicole) ed avviene anche nell'interesse della comunità internazionale, precisando, sul piano delle competenze, che:
– le Regioni a statuto ordinario: provvedono «ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica» (art. 1); «esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria»;
«svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali» (art. 9);
«attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali» (art. 9);
«… nonché con l’esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province …» (art. 10);
«… provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia», controllo che «esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di ì, metodi ecologici» (art. 19); istituiscono e disciplinano il fondo destinato al «risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria», per «far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta» (art. 26);
– alle Province, invece: «spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge» (art. 9);
inoltre, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 28 settembre 2000 n. 267 (che ha sostituito la legge n. 142 del 1990), alle Province spettano «le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale» nei settori della «protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali», nonché della «caccia e pesca nelle acque interne».

3.2 Il fondamento teorico della responsabilità per i danni causati dagli animali selvatici secondo la dottrina e l’orientamento della Corte di Cassazione.

La dottrina (oltre ad alcune remote decisioni, soprattutto di merito) ha in prevalenza ritenuto che il riconoscimento della proprietà pubblica della fauna selvatica, con la funzionalizzazione agli interessi collettivi, nazionali ed internazionali, della sua tutela nonché della sua stessa gestione, comportasse l’applicabilità, anche agli animali selvatici appartenenti alle specie protette, del regime di responsabilità speciale previsto, in generale, dall'art. 2052 c.c., per i danni causati dagli ani-mali in proprietà o in uso di un qualunque soggetto giuridico.

Nella giurisprudenza di questa Corte si è invece consolidato un diverso indirizzo, secondo cui il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita nell'art. 2052 c.c., inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione, ma sola-mente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l’individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (cfr., ad es.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8788 del 12/08/1991, Rv. 473498 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2192 del 15/03/1996, Rv. 496375 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1638 del 14/02/2000, Rv. 533850 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10737 del 23/07/2002, Rv. – 556100 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10008 del 24/06/2003, Rv. 564507 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7080 del 28/03/2006, Rv. …, 588414 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 27673 del 21/11/2008, Rv. 605619 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 9276 del 24/04/2014, Rv. 631131 – 01; Sez. 3 – , Ordinanza n. 5722 del 27/02/2019, Rv. 652994 – 01). Tale indirizzo ha anche superato il vaglio della Corte Costituzionale, la quale – con Ordinanza in data 4 gennaio 2001 n. 4 – ha ritenuto non sussistere una irragionevole disparità di trattamento tra il privato proprietario di un animale domestico o in cattività, che risponde dei danni da questo arrecati secondo il criterio di imputazione di cui all'art. 2052 c.c., e la pubblica amministrazione, nel cui patrimonio sono ricompresi gli animali selvatici (ciò sull'assunto per cui, poiché questi ultimi soddisfano il godimento della intera collettività, i danni prodotti dagli stessi costituiscono un evento naturale di cui la comunità intera deve farsi carico secondo il regime ordinario di imputazione della responsabilità civile di cui all’art. 2043 c.c.).

3.3 Il soggetto pubblico legittimato passivo sul piano sostanziale secondo l’originaria impostazione della Corte di Cassazione.

L’indicata ricostruzione del regime di imputazione della responsabilità per i danni causati dagli animali selvatici ha inizialmente comportato l’individuazione dell’ente pubblico (eventualmente) responsabile per la colposa omessa adozione delle misure necessarie ad impedirli, nella Regione, quale ente titolare della competenza a disciplinare, sul piano normativo e amministrativo, la tutela della fauna e la gestione sociale del territorio; e ciò anche laddove la Regione avesse delegato i suoi compiti alle Province, poiché la delega non fa venir meno la titolarità di tali poteri e deve essere esercitata nell'ambito delle direttive dell’ente delegante (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8470 del 01/08/1991, Rv. 473354 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8788 del 12/08/1991, Rv. 473498 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13956 del 13/12/1999, Rv. 532111 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10737 del 23/07/2002, Rv. 556100 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13907 del 24/09/2002, Rv. 557557 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16008 del 24/10/2003, Rv. 567652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 24895 del 25/11/2005, Rv. 585722 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8953 del 07/04/2008, Rv. 602462 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23095 del 16/11/2010, Rv. 614666 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 467 del 13/01/2009, Rv. 606148 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4202 del 21/02/2011, Rv. 616849 – 01).

3.4 Il quadro dei successivi orientamenti della giurisprudenza di legittimità in relazione alla cd. legittimazione passiva sul piano sostanziale: la individuazione dell’ente competente cui è ascrivibile la condotta colposa rilevante. A fronte di tale originario orientamento, sono state in seguito operate una serie di specificazioni, pervenendosi in sostanza in qualche modo ad alterare l’esposto criterio di imputazione soggettiva della responsabilità in capo alla Regione. Sul presupposto che il fondamento della responsabilità era da ricercare nella clausola generale di cui all'art. 2043 c.c. e che ciò richiedeva in ogni caso l’individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (cfr. ad es. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7080 del 28/03/2006, Rv. 588414 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 27673 del 21/11/2008, Rv. 605619 – 01), in alcune più recenti decisioni (comunque successive alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 4 del 2001, già richiamata) si è affermato che la responsabilità per i danni causati dagli animali selvatici non è sempre imputabile alla Regione ma deve in realtà essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, .. anche in attuazione della legge n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente (cfr., ad es., Cass., Sez. 3, Sentenza n. 80 del 08/01/2010, Rv. 610868 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 21395 del 10/10/2014, Rv. 632728 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12727 del 21/06/2016, Rv. 640258 – 01; Sez. 3 -, Ordinanza n. 18952 del 31/07/2017, Rv. 645378 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23151 del 17/09/2019, Rv. 655507 – 01).

3.5 Le concrete applicazioni del nuovo criterio di individuazione dell’ente responsabile.

Nell'ottica di questa impostazione di fondo, sostanzialmente nuova, si è peraltro talvolta precisato che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell’art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che non sia dimostrato che la delega attribuisca alle Province un’autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l’attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4202 del 21/02/2011, Rv. 616849 – 01, con conferma della decisione di merito che aveva attribuito alla Regione Molise la responsabilità dei danni derivati dall'impatto tra una autovettura ed alcuni caprioli, sebbene la legge regionale avesse delegato alle Province la gestione della fauna selvatica).

In altre decisioni si è invece sancito che si deve indagare, di volta in volta, se l’ente delegato sia stato ragionevolmente posto in condizioni di adempiere ai compiti affidatigli, o sia un “nudus minister“, senza alcuna concreta ed effettiva possibilità operativa (cfr.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26197 del 06/12/2011, Rv. 620678 – 01, ipotesi in cui si è confermata la decisione di merito che aveva rigettato una domanda proposta contro la Regione Calabria per i danni causati da istrici ad una piantagione, per avere la legge regionale delegato alle Province la gestione della fauna selvatica; Sez. 3, Sentenza n. 12727 del 21/06/2016, Rv. 640258 – 01, fattispecie in cui è stata negata la responsabilità della Provincia di Reggio Emilia per danni causati da caprioli, ritenendosi legittimata passiva all'azione risarcitoria la locale azienda venatoria; di recente: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23151 del 17/09/2019, Rv. 655507 – 01; in tale ultimo caso risulta cassata la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità della Provincia di Macerata per i danni causati ad un’autovettura da un cinghiale, affermandosi che, anche in caso di delega, non vi è, in linea di principio, responsabilità civile esclusiva del delegante, e quindi vi sarebbe comunque responsabilità della Provincia, almeno concorrente, e disponendosi che in sede di rinvio fosse accertato anche quali poteri in concreto erano stati trasferiti alla Provincia, cioè se la Regione avesse messo quest’ultima nelle condizioni materiali di provvedere alla gestione ed al controllo della fauna selvatica, ovvero, in altre parole, se la Provincia, oltre a disporre dei poteri attribuitile dalla Regione “sulla carta”, avesse anche ricevuto i mezzi per farvi fronte).

In altri casi si è poi stabilito che la responsabilità extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici va imputata alla Provincia a cui appartiene la strada ove si è verificato il sinistro, in quanto ente cui sono stati concretamente affidati poteri di amministrazione e funzioni di cura e protezione degli animali selvatici nell'ambito di un determinato territorio, e non già alla Regione, cui invece spetta, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, salve eventuali disposizioni regionali di segno opposto, solo il potere normativo per la gestione e tutela di tutte le specie di fauna selvatica (Cass., Sez. 6 – 3, Sentenza n. 12808 del 19/06/2015, Rv. 635775 – 01; in tal caso è stata confermata la decisione di merito, che aveva escluso la legittimazione passiva della Regione Abruzzo, per i danni ad un’autovettura causati da un cervo; nella fattispecie decisa da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11785 del 12/05/2017, Rv. 644198 – 01, per i danni causati dall'attraversamento della carreggiata autostradale da parte di un capriolo, è stata invece cassata la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità della società di gestione autostradale, ai sensi dell’art. 2051 c.c., sul solo rilievo della presenza di una recinzione, ancorché integra, in corrispondenza del tratto interessato dall'incidente).

Si è altresì affermato che i poteri di protezione e gestione della fauna selvatica attribuiti alle Province toscane rendono le stesse responsabili dei danni cagionati da animali selvatici (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22886 del 10/11/2015, Rv. 638769 – 01, con conferma della decisione di merito che, in relazione al danno subito da un’autovettura a seguito dell’impatto con un capriolo, aveva peraltro condannato sia la Regione Toscana che la Provincia di Siena; la responsabilità della Regione Toscana risulta invece esclusa nel caso deciso da Sez. 3, Ordinanza n. 18952 del 31/07/2017, Rv. 645378 – 01, sul presupposto della legittimazione esclusiva della locale Provincia, nella specie non citata in giudizio, per i danni causati ad un motociclista da un branco di cinghiali; mentre proprio la responsabilità della Provincia di Siena risulta esclusa nel caso deciso da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16642 del 09/08/2016, Rv. 641488 – 01, ancora relativo a danni derivanti dall'impatto tra una autovettura ed un cinghiale, sull'assunto che i poteri di protezione e gestione della fauna selvatica attribuiti alle Province toscane ai sensi della legge della Regione Toscana n. 3 del 1994, da cui discende la responsabilità delle medesime per i danni cagionati da animali selvatici anche a protezione degli utenti della strada per i rischi riconducibili al ripopolamento della fauna, non determinano l’assunzione di specifici doveri di diligenza, al di là di quello generale assolto con la segnaletica stradale, non potendo discendere in capo all'ente delegato doveri diversi da quelli previsti da specifiche disposizioni normative).

Si è anche affermato che le Province dell’Emilia Romagna sono responsabili dei danni provocati nell'intero territorio da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12727 del 21/06/2016, Rv. 640258 – 01, già richiamata, nella quale peraltro la legittimazione passiva della Provincia di Reggio Emilia risulta in concreto esclusa, in ragione dell’effettivo oggetto della domanda, essendosi ritenuta legittimata esclusivamente l’azienda venatoria locale, con conseguente rigetto della domanda dell’attore).

4. La sostanziale non univocità dell’attuale indirizzo della Corte di Cassazione e le criticità da esso derivanti.

L’esposto panorama (per quanto inevitabilmente parziale e sommario) di alcune delle principali decisioni relative alle numerose fattispecie di domande di risarcimento di danni causati da animali selvatici appartenenti a specie protette, pervenute all’esame del giudice di legittimità, evidenzia di per sé come l’attuale quadro degli orientamenti di questa Corte non possa ritenersi affatto chiaro e univoco.

Ed in effetti sono state rilevate da più parti, oltre che contraddizioni tra decisioni aventi ad oggetto analoghe fattispecie, anche una serie di criticità di fondo, emergenti dal suddetto quadro.

4.1 L’effettività della tutela dei diritti del danneggiato.

In primo luogo è stata ripetutamente segnalata la condizione di oggettiva ed estrema difficoltà pratica in cui, in base agli attuali orientamenti, viene posto il soggetto privato danneggiato dalla condotta di animali selvatici nell'esercitare in giudizio la tutela dei suoi diritti, trovandosi questi costretto, non solo a dover individuare e provare una specifica condotta, colposa dell’ente convenuto, causativa del danno, ma anche a districarsi in un ipertrofico e confuso sovrapporsi di competenze statali, regionali, provinciali e di enti vari (enti parchi, enti gestori di strade e oasi protette, aziende faunistico venatorie, ecc.), i cui rapporti interni non sono sempre agevolmente ricostruibili, al fine di individuare l’unico soggetto pubblico effettivamente legittimato passivo, in concreto, in relazione all'azione risarcitoria avanzata (e ciò anche al fine di evitare la responsabilità per le spese processuali in relazione agli altri enti potenzialmente responsabili, eventualmente citati a “scopo cautelativo”), il che finisce in molti casi per risolversi in un sostanziale diniego di effettiva tutela, in evidente tensione con i valori costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost..

In proposito deve peraltro tenersi conto che l’esclusione dell’illegittimità costituzionale del “diritto vivente” formatosi nella materia (cfr. la già richiamata ordinanza della Corte Cost. n. 4 del 2001) è antecedente all'affermarsi degli orientamenti interpretativi che richiedono, per l’accoglimento della domanda risarcitoria, l’individuazione dell’ente legittimato a passivo sul piano sostanziale (recte: l’ente cui è in concreto ascrivibile la specifica condotta colposa causativa del danno) da parte del danneggiato, risalendo al periodo in cui era affermata da questa Corte l’esclusiva legittimazione passiva delle Regioni.

4.2 L’uniformità di applicazione del diritto civile nel territorio nazionale.

L’affermazione per cui l’ente “legittimato passivo” in relazione all'azione risarcitoria per i danni causati dalla fauna selvatica protetta è esclusivamente quello cui sarebbe spettato in concreto porre in essere la condotta omessa causativa del danno ha, del resto, portato a ricostruzioni non sempre coincidenti delle medesime legislazioni regionali, ed a sostenere talvolta e/o a negare altre volte (anche in relazione alla medesima regione) che avesse rilievo una determinata delega di funzioni amministrative e/o che la stessa potesse dirsi “concretamente attuata”, ovvero che una determinata condotta omessa spettasse ad un ente o ad un altro, e/o fosse o meno esigibile dall'uno o dall'altro.

Ciò senza contare che talvolta la stessa responsabilità delle Regioni e delle Province è stata considerata concorrente ed altre volte esclusiva.

Inoltre, nella sostanza, tende ad affermarsi in concreto un regime della responsabilità civile per i danni causati dagli animali selvatici differenziato, regione per regione, regime di dubbia compatibilità sistematica con il principio, anch'esso di rilievo costituzionale, per cui la normativa regionale non può incidere sui rapporti di diritto privato.

4.3 La razionalità del criterio di imputazione colposo della responsabilità.

Anche sotto il profilo della cd. analisi economica del diritto sono state sollevate perplessità sulla razionalità di un regime di imputazione della responsabilità che nella sostanza lascia nella maggioranza dei casi il danno causato dalla fauna selvatica, bene tutelato nell'interesse della collettività, in capo al singolo che lo ha subito, invece di “collettivizzarlo”.

4.4 L’incertezza derivante dalla complessità dei criteri applicativi e la sua incidenza sul proliferare del contenzioso.

È poi appena il caso di osservare che le palesi difficoltà di applicazione pratica del descritto regime di imputazione della responsabilità hanno causato una notevole incertezza dell’esito delle decisioni giudiziarie, che ha presumibilmente contribuito ad alimentare il contenzioso in modo esponenziale.

4.5 I criteri di imputazione della responsabilità utilizzati di fatto nella decisione dei casi concreti.

Va infine sottolineato che, come è stato acutamente fatto notare, la complessa ricostruzione sistematica operata dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al fondamento della responsabilità ed all'individuazione dell’ente pubblico responsabile, ha spesso finito per determinare in concreto un paradosso: quello della implicita contraddizione delle stesse premesse teoriche dell’indirizzo fatto proprio dall'organo decidente.

In moltissimi casi, infatti, è possibile osservare che – in particolare, ma non solo, nei giudizi di merito – la questione dell’individuazione dell’ente cd. “legittimato passivo sostanziale” di fatto assume nella sostanza rilievo determinante ed esclusivo ai fini della stessa attribuzione della responsabilità, trascurandosi la valutazione della concreta allegazione e prova, da parte dell’attore, della specifica condotta omissiva in rapporto di causalità con l’evento dannoso, e addirittura dando in qualche modo per scontata la sussistenza della responsabilità dell’ente individuato come “legittimato passivo” sotto tale profilo, in considerazione del mero coinvolgimento dell’animale selvatico nell'evento dannoso.

In tal modo, si perviene molto spesso (specie, ma non solo, nelle decisioni di merito, comunque di frequente non più tangibili sul punto in sede di legittimità) ad una sorta di “tacita” applicazione, nei fatti, di un criterio di imputazione della responsabilità molto più vicino a quello previsto dall'art. 2052 c.c. (benché in linea di principio lo si affermi come non utilizzabile), che non a quello, espressamente (ma solo apparentemente) enunciato come applicabile, di cui all'art. 2043 c.c..

5. La necessità di rimeditare la questione del fondamento della responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica protetta, per offrire un indirizzo chiaro e univoco.

Osserva la Corte che la questione di fondo che ha determinato, pur in assenza di un palese contrasto, l’incerto quadro interpretativo fin qui delineato (e che richiede quindi una adeguata sistemazione, per offrire un indirizzo che sia effettivamente univoco e coerente, che superi le difformità applicative e, possibilmente, le stesse criticità in precedenza segnalate) sta proprio nella scelta iniziale del criterio di imputazione della responsabilità, operata sul presupposto della impossibilità di estendere alla fauna selvatica il regime previsto dall’art. 2052 c.c., fondato sulla responsabilità oggettiva del proprietario dell’animale che ha causato il danno ovvero del diverso soggetto che lo utilizza per trarne utilità, superabile esclusivamente con la prova da parte di quest’ultimo del caso fortuito.

Tale scelta è stata essenzialmente giustificata sulla base dell’assunto per cui la disposizione di cui all’art. 2052 c.c. avrebbe riguardo esclusivamente agli animali domestici e non a quelli selvatici, in quanto il criterio di imputazione della responsabilità che esprimerebbe sarebbe basato sul dovere di “custodia” dell’animale da parte del proprietario o di chi lo utilizza per trarne un utilità (patrimoniale o affettiva), custodia per natura non concepibile per gli animali selvatici, che vivono in libertà.

Non pare al Collegio che tale assunto trovi però effettivo fondamento nella disposizione indicata.

Il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati dagli animali espresso nell’art. 2052 c.c. non risulta, in primo luogo, espressamente limitato agli animali domestici, ma fa riferimento esclusivamente a quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell’uomo.

Inoltre, esso prescinde dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia dell’animale da parte dell’uomo, come si desume dallo stesso tenore letterale della disposizione, là dove prevede espressamente che la responsabilità del proprietario o dell’utilizzatore sussiste sia che l’animale fosse «sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito».

Si tratta dunque di un criterio di imputazione della responsabilità fondato (non sulla “custodia”, ma) sulla stessa proprietà dell’animale e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell’uomo per trarne utilità (anche non patrimoniali), cioè sul criterio oggettivo di allocazione della responsabilità per cui dei danni causati dall’animale deve rispondere il soggetto che dall’animale trae un beneficio (essendone il proprietario o colui che se ne serve per sua utilità: «ubi commoda ibi et incommoda»; la responsabilità rappresenta, in altri termini, la contropartita dell’utilità tratta dall’animale), con l’unica salvezza del caso fortuito.

Tanto premesso, appare corretta l’impostazione di chi afferma che, avendo l’ordinamento stabilito (con legge dello Stato) che il diritto di proprietà in relazione ad alcune specie di animali selvatici (precisamente quelle oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992) è effettivamente configurabile, in capo allo stesso Stato (quale suo patrimonio indisponibile) e, soprattutto, essendo tale regime di proprietà espressamente disposto in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema, con l’attribuzione esclusiva a soggetti pubblici del diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico tutelato onde perseguire i suddetti fini collettivi, la immediata conseguenza della scelta legislativa è l’applicabilità anche alle indicate specie protette del regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c..

In siffatta situazione, l’esenzione degli enti pubblici dal regime di responsabilità oggettiva di cui all’art. 2052 c.c., non potendosi in diritto giustificare – per quanto già chiarito – sulla base della impossibilità di configurare un effettivo rapporto di custodia per gli animali selvatici (non costituendo affatto la custodia il presupposto di applicabilità della disposizione che disciplina l’imputazione della responsabilità, ai sensi dell’art. 2052 c.c., come già chiarito), finisce per risolversi in un ingiustificato privilegio riservato alla pubblica amministrazione.

Ma l’effettiva peculiarità della situazione che implica la gestione dell’intero patrimonio faunistico protetto, così come la connessa preoccupazione di una eccessiva ed incontrollabile attribuzione di responsabilità risarcitoria in capo alla pubblica amministrazione, non possono giustificare l’alterazione del regime normativo civilistico di imputazione della responsabilità per i danni causati dagli animali in proprietà o in uso, e quindi l’affermazione di un siffatto privilegio, che va certamente superato.

Un percorso analogo è del resto già avvenuto – nella giurisprudenza di questa Corte – con riguardo ad altre simili fattispecie, quali la proponibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti degli enti pubblici, ai sensi dell’art. 2041 c.c., o la stessa responsabilità oggettiva per i danni causati da cose in custodia, con riguardo ai beni demaniali, ai sensi dell’art. 2051 c.c., fattispecie astratta quest’ultima che presenta innegabili profili di analogia con quella di cui all’art. 2052 c.c..

In tutti questi casi, ad un iniziale orientamento che negava l’applicabilità alla pubblica amministrazione della disciplina generale civilistica, nei medesimi termini normativi previsti per i soggetti privati, in guisa di una sorta di privilegio soggettivo, ha fatto seguito il superamento del privilegio e l’applicazione alla pubblica amministrazione del regime legislativo “comune” (fermi restando gli adattamenti necessari per la sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, in relazione alle effettive peculiarità dell’attività eventualmente svolta dalla pubblica amministrazione o della sua situazione concreta di fatto, ma senza alcuna distinzione sotto il profilo della disciplina normativa in astratto applicabile).

Le stesse preoccupazioni per le conseguenze dell’affermazione della possibile responsabilità oggettiva della pubblica amministrazione, anche in relazione a situazione di proprietà o custodia diffuse (come per i beni demaniali e, in particolare, del demanio stradale), sono state infine superate, con una più precisa e corretta ricostruzione dei presupposti di imputazione della responsabilità e di individuazione dell’oggetto della prova liberatoria e dei relativi oneri probatori (risulta emblematica, sotto tale profilo, la vicenda della responsabilità per i danni causati agli automobilisti da anomalie presenti nelle strade pubbliche, quali buche o macchie d’olio, ormai coerentemente ricondotta al regime ordinario di cui all’art. 2051 c.c., con la precisazione per cui non è esigibile dalla pubblica amministrazione un onere di manutenzione tale da eliminare del tutto la stessa possibilità che una anomalia si determini ma che riconduce al caso fortuito tale eventualità, laddove essa non sia stata ragionevolmente prevenibile, conoscibile ed eliminabile in concreto, prima del verificarsi del sinistro).

Ad una analoga conclusione ritiene la Corte debba pervenirsi in relazione al regime di imputazione della responsabilità per i danni causati dagli animali selvatici rientranti nelle specie pro-tette, di proprietà pubblica, la cui tutela e la cui gestione sono affidate dalla legge alla competenza normativa e amministrativa degli enti territoriali, a fini di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema.

In particolare, in questo caso, poiché la proprietà pubblica delle specie protette è in sostanza disposta in funzione della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l’attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, si determina una situazione che è equiparabile (nell’ambito del diritto pubblico) a quella della “utilizzazione” degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario, ai fini dell’art. 2052 c.c.: la funzione di tutela, gestione e controllo del patrimonio faunistico appartenente alle specie protette operata dalle Regioni costituisce nella sostanza una “utilizzazione”, in senso pubblicistico, di tale patrimonio, di cui è formalmente titolare lo Stato, al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l’ambiente e l’ecosistema.

Ciò, nell’ottica della stessa previsione legislativa di una proprietà pubblica, evidentemente funzionalizzata ad interessi e utilità collettive, comporta, ad avviso della Corte, l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 2052 c.c., nella parte in cui attribuisce la responsabilità per i danni causati dagli animali al soggetto (in tal caso pubblico) che «se ne serve», salvo che questi provi il caso fortuito. Tale soggetto, in base alle disposizioni dell’ordinamento in precedenza richiamate, va individuato certamente, ed esclusivamente, nelle Regioni, dal momento che sono le Regioni gli enti territoriali cui spetta, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari) da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi, per i casi di eventuali omissioni.

Sono dunque in sostanza le Regioni gli enti che «utilizzano» il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l’utilità collettiva di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

6. Analisi delle modalità applicative del criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. per la fauna selvatica protetta.

Una volta stabilita l’applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. per i danni causati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato, e una volta chiarito che – in linea di principio – il soggetto pubblico tenuto a risponderne nei confronti dei privati danneggiati (salva la prova del caso fortuito) è la Regione, quale ente competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, restano da effettuare alcune precisazioni (onde meglio chiarire il senso della ricostruzione sistematica esposta), con riguardo:
a) ai presupposti per l’imputazione della responsabilità, in applicazione del suddetto criterio;
b) alla individuazione dell’effettivo oggetto della prova liberatoria gravante sulla Regione;
c) all’ipotesi di negligente esercizio delle funzioni amministrative delegate o proprie, da parte di enti minori (in particolare, ma non solo, le Province).

È opportuno a tal proposito sottolineare che resta del tutto estranea alla problematica qui in esame, che riguarda esclusivamente la tutela risarcitoria, la diversa fattispecie relativa alle speciali tutele indennitarie per i danni alle coltivazioni previste dalla legislazione delle singole Regioni ai sensi dell’art. 26 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (tutele che costituiscono misure di bilanciamento tra i contrapposti interessi, parimenti meritevoli di tutela, della collettività all’integrità ed all’ordinato sviluppo del patrimonio faunistico e dei coltivatori o proprietari alla preservazione delle loro attività o beni, ma che, da un lato, non sono ancorate ai rigorosi oneri di allegazione e prova normalmente richiesti agli attori in risarcimento e, dall’altro, sono limitate ad una quota di stanziamenti discrezionalmente fissati dall’amministrazione).

6.1 Il regime di imputazione della responsabilità: l’onere della prova gravante sull’attore.

Per quanto riguarda il regime di imputazione della responsabilità, in applicazione del criterio oggettivo di cui all’art. 2052 c.c., sarà naturalmente il danneggiato a dover allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall’animale selvatico.

Ciò comporta, evidentemente, che sull’attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l’onere dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento dannoso subito, oltre che l’appartenenza dell’animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.

È opportuno chiarire in proposito che, nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici (ipotesi invero statisticamente molto frequente, nel tipo di contenzioso in esame), non può ritenersi sufficiente – ai fini dell’applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. – la sola dimostrazione della presenza dell’animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l’impatto tra l’animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell’animale sia stata la “causa” del danno e poiché, ai sensi dell’art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest’ultimo – per ottenere l’integrale risarcimento del danno che allega di aver subito – dovrà anche allegare e dimostrare l’esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell’animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l’impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno.

D’altronde, che il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all’art. 2052 c.c. non impedisca l’operatività della presunzione prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c., a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo, è affermazione costante nella giurisprudenza di questa Corte, sul presupposto che l’art. 2054 c.c. esprime principi di carattere genera-le, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione (cfr. in proposito: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2615 del 09/12/1970, Rv. 349007 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 778 del 05/02/1979, Rv. 396960 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2717 del 19/04/1983, Rv. 427614 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13016 del 09/12/1992, Rv. 479950 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5783 del 27/06/1997, Rv. 505537 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 200 del 09/01/2002, Rv. 551459 – 01 e Rv. 551460 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11780 del 06/08/2002, Rv. 556722 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3991 del 22/04/1999, Rv. 525614 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4373 del 07/03/2016, Rv. 639473 – 01; la conclusione che generalmente se ne è tratta è che vi sia una sorta concorrenza tra due diverse presunzioni, per cui se nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell’animale, il caso fortuito, il risarcimento andrebbe corrispondentemente diminuito; secondo alcune decisioni ciò avverrebbe in ragione di un concorso causale, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c.; secondo altre, non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, la diminuzione del risarcimento si determinerebbe in virtù di una “presunzione di pari responsabilità” derivante dagli artt. 2052 e 2054 c.c.; potrebbe, in verità, dubitarsi di tale ultima conclusione e ritenersi gravare comunque in primo luogo sul conducente del veicolo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, come in tutti i casi in cui il sinistro derivante dalla circolazione non abbia comportato uno scontro tra veicoli, in quanto la cd. “presunzione” di cui all’art. 2052 c.c. – che in realtà è un criterio di imputazione della responsabilità – non è equiparabile a quella di cui all’art. 2054 comma 1, c.c., poiché essa – diversamente da quest’ultima – non riguarda la efficienza causale della con-dotta dell’animale a cagionare il danno, che si presuppone già dimostrata dal danneggiato, ma esclusivamente l’imputazione al proprietario o all’utilizzatore dell’animale della responsabilità per i danni da tale condotta cagionati; il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. in realtà opera in un momento logico successivo rispetto a quello dell’accertamento della concreta responsabilità dell’incidente stradale, per la quale opera invece certamente la presunzione di cui all’art. 2054, comma 1, c.c.; la specifica questione dei rapporti tra la presunzione di cui all’art. 2054, comma 1, c.c., e il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c., peraltro, esula dal thema decidendum del presente giudizio; è sufficiente in questa sede ribadire che l’attore che chieda il risarcimento per danni che sostenga causati da un animale selvatico in occasione di un sinistro stradale, resta certamente soggetto alla presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054, comma 1, c.c., e quindi il conducente del veicolo ha l’onere di dimostrare non solo la precisa dinamica dell’incidente, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e che tale prova deve essere valutata con particolare rigore in caso di sinistro avvenuto in aree in cui era segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici).

6.2 L’oggetto della prova liberatoria.

Per quanto riguarda la prova liberatoria, il cui onere grava sulla Regione, essa deve consistere, ai sensi dell’art. 2052 c.c., nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per “caso fortuito” (la questione, come appena precisato, può venire in rilievo solo laddove l’attore abbia già dimostrato la effettiva e concreta dinamica dell’incidente e cioè che la condotta dell’animale selvatico appartenente a specie protetta di proprietà statale sia stata la causa, esclusiva o concorrente, del danno).

L’oggetto di tale prova liberatoria, è opportuno ribadirlo ancora una volta, non riguarda direttamente il nesso di causa tra la concreta e specifica condotta dell’animale ed il danno causato da tale condotta, che spetta esclusivamente all’attore dimostrare (esattamente come spetta esclusivamente all’attore dimostrare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, nella analoga fattispecie regolata dall’art. 2051 c.c., ovvero quello tra condotta del dipendente e danno, nella fattispecie regolata dall’art. 2049 c.c.).

La Regione, per liberarsi dalla responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell’animale selvatico (recte: che l’attore abbia già provato essere stato causato dalla condotta dell’animale selvatico appartenente a specie protetta e di proprietà pubblica), dovrà dimostrare che la condotta dell’animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell’incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta (secondo la nozione di caso fortuito elaborata da questa stessa Corte, specie con riguardo alla analoga fattispecie di cui all’art. 2051 c.c., in particolar modo con riguardo all’ipotesi di danni causati da anomalie dei beni demaniali di ampia estensione, in cui si dà rilievo alla concreta esigibilità da parte dell’ente pubblico di una condotta, nella manutenzione del bene e nell’adozione di misure di protezione degli utenti, tale da poter effettivamente impedire il danno; cfr. ad es., tra le più recenti: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16295 del 18/06/2019, Rv. 654350 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6326 del 05/03/2019, Rv. 653121 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1725 del 23/01/2019, Rv. 652290 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6703 del 19/03/2018, Rv. 648489 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7805 del 27/03/2017, Rv. 643822 – 01; per la analitica sistemazione delle problematiche relative agli oneri probatori implicati dall’art. 2051 c.c., si vedano anche: Cass., Sez. 3, Ordinanze nn. 2478, 2480 e 2482 del 01/02/2018, Rv. 647934 – 01; per quelle di cui all’art. 2049 c.c., si veda: Cass., Sez. U, Sentenza n. 13246 del 16/05/2019, Rv. 654026 – 01).

Laddove, in altri termini, la Regione dimostri che la condotta dell’animale, che sia stato dimostrato dall’attore essere la causa del danno, non era ragionevolmente prevedibile (avendo ad esempio assunto carattere di eccezionalità rispetto al comportamento abituale della relativa specie) o comunque, anche se prevedibile, non sarebbe stata evitabile neanche ponendo in essere le più adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica e di cautela per i terzi, comunque compatibili con la funzione di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema cui la protezione della fauna selvatica è diretta, che naturalmente richiede che gli animali selvatici vivano in stato di libertà e non in cattività (come nel caso di comportamenti degli animali oggettivamente non controllabili, quali ad esempio il volo degli uccelli), andrà senz’altro esente da responsabilità.

Appare evidente alla Corte che, proprio nella corretta valutazione della prova liberatoria, comunque gravante sull’ente pubblico competente alla gestione e alla tutela della fauna selvatica, ma che deve tener conto delle innegabili peculiarità dei compiti da questo svolti (e della stessa funzionalizzazione alla tutela di beni comuni della previsione della proprietà pubblica della suddetta fauna) possono essere adeguatamente contemperate le contrapposte esigenze, in precedenza già evidenziate, di garantire al danneggiato una effettiva adeguata tutela dei propri diritti, in conformità ai principi generali dell’ordinamento, uniformi sull’intero territorio nazionale, senza che ciò determini una incontrollata ed eccessiva espansione della responsabilità civile della pubblica amministrazione, anche per danni del tutto sottratti alla possibilità di un adeguato ed effettivo controllo.

6.3 I rapporti tra gli enti titolari di funzioni (proprie o delegate) di gestione e tutela della fauna selvatica protetta e/o ai quali comunque spetta di adottare le opportune misure di cautela e protezione per la collettività.

Resta da prendere in esame l’ipotesi in cui, dimostrato dall’attore che il danno è stato causato dalla condotta dell’animale selvatico protetto di proprietà pubblica, non sia fornita dalla Regione la prova liberatoria, in quanto non risulti da questa dimostrato che il danno stesso non avrebbe potuto essere impedito neanche con l’adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna e di cautela per i terzi, ma risulti che le misure che avrebbero potuto impedire il danno avrebbero dovuto essere poste in essere non direttamente dalla stessa Regione, ma da un altro ente, cui spettava il relativo compito in quanto era stato a tanto delegato, ovvero trattandosi di competenze di sua diretta titolarità.

In base a quanto in precedenza esposto, va in primo luogo ribadito, ancora una volta, che una tale eventualità non modifica, in relazione all’azione posta in essere dal danneggiato, il criterio di individuazione del cd. legittimato passivo (cioè dell’ente cui è imputabile la responsabilità del danno sul piano sostanziale), che resta in ogni caso la Regione, quale ente cui spettano, in base alla Costituzione ed alle leggi statali, le competenze normative, le principali competenze amministrative, e comunque di programmazione, coordinamento e controllo, nonché i connessi poteri sostitutivi, per la tutela e la gestione della fauna selvatica, e che quindi, sul piano civilistico, nell’ottica della funzione che svolge la stessa previsione della proprietà pubblica di detta fauna, rappresenta il soggetto che «la utilizza» allo scopo di realizzare il fine di utilità collettiva della protezione dell’ambiente e dell’ecosistema e, quindi, che risponde nei confronti dei terzi dei danni eventualmente causati dagli animali selvatici, ai sensi dell’art. 2052 c.c..

Laddove peraltro, il danno si assuma essere stato causato dalla condotta negligente di un diverso ente, cui spettava il compito (trattandosi di funzioni di sua diretta titolarità ovvero delegate) di porre in essere le misure adeguate di protezione nello specifico caso omesse e che avrebbero impedito il danno, la stessa Regione potrà rivalersi nei confronti di detto ente e, naturalmente, potrà anche, laddove lo ritenga opportuno, chiamarlo in causa nello stesso giudizio avanzato nei suoi con-fronti dal danneggiato, onde esercitare la rivalsa (in tal caso l’onere di dimostrare l’assunto della effettiva responsabilità del diverso ente spetterà alla Regione, che non potrà naturalmente avvalersi del criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c., ma dovrà fornire la specifica prova della condotta colposa dell’ente convenuto in rivalsa, in base ai criteri ordinari).

Nell’ambito dell’azione di rivalsa tra la Regione e l’ente da questa indicato come effettivo responsabile potranno quindi assumere rilievo tutte le questioni inerenti al trasferimento o alla delega di funzioni alle Province (ovvero eventualmente ad altri enti) e l’effettività della delega stessa (anche sotto il profilo del trasferimento di adeguata provvista economica, laddove ciò possa ritenersi rilevante in tale ottica), così come tutte le questioni relative al soggetto effettivamente competente a porre in essere ciascuna misura di cautela (ivi incluse le segnalazioni di pericolo per gli utenti nelle strade ed in altre aree eventualmente gestite da specifici enti, pubblici o privati, con la eventuale necessità che, laddove il pericolo da segnalare non potesse essere noto all’ente gestore, gli fosse preventivamente segnalato dall’autorità competente).

Tali questioni, che di frequente si pongono nei giudizi di responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica, non saranno quindi di regola direttamente rilevanti ai fini della tutela del danneggiato che abbia agito nei confronti dell’ente regionale, che da questo potrà in ogni caso ottenere il risarcimento che gli spetta, ma esclusivamente nell’ambito dei rapporti interni tra gli enti cui è devoluta la complessiva funzione di gestione e tutela della stessa fauna e ai quali comunque spetta di adottare le opportune misure di cautela e protezione per la collettività.

Anche in tal modo, ritiene la Corte, risulteranno adeguatamente contemperate le opposte esigenze di garantire una adeguata ed effettiva tutela ai diritti del danneggiato, in base ai principi generali del diritto civile uniformi su tutto il territorio nazionale, e di individuare l’ente pubblico (o privato) effettivamente responsabile del danno, sul quale dovrà in definitiva gravare l’onere economico del risarcimento.

7. Esame del motivo di ricorso avanzato in concreto, sulla base della ricostruzione esposta.

Come si è premesso, nella specie non vi sono censure specifiche in ordine all'affermazione, operata dai giudici di merito, della sussistenza di una condotta colposa, causalmente rilevante in relazione ai danni subiti dall'attore, addebitabile in concreto proprio al soggetto pubblico titolare delle funzioni di controllo e gestione della fauna selvatica nell'area in cui è avvenuto l’incidente, onde, a fortiori, deve ritenersi senz'altro dimostrato il nesso causale tra la condotta dell’animale selvatico oggetto di proprietà pubblica e i suddetti danni.

L’azione risulta del resto proposta proprio contro la Regione Abruzzo, quindi nei confronti dell’ente legittimato passivo sul piano sostanziale per la responsabilità nei confronti dei terzi, ai sensi dell’art. 2052 c.c., secondo la ricostruzione sistematica sin qui esposta, e la Regione convenuta si è limitata a contestare la propria legittimazione (sempre sul piano sostanziale), indicando la Provincia come ente a suo avviso effettivamente responsabile, ma non ha provveduto ad esercitare al-cuna azione di rivalsa nei confronti di detto ente.

Sulla base di quanto sin qui esposto, dunque, la decisione impugnata va certamente confermata, con le precisazioni esposte nella presente sentenza, sulla base dei seguenti principi di diritto: «ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della legge n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l’ente che «si serve», in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l’utilità collettiva di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; la Regione potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità».

8. Conclusioni

Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione dell’oggettiva incertezza interpretativa sussistente in ordine alle questioni giuridiche esaminate.

per questi motivi

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 10 gennaio 2020.