Il Consiglio di Stato ha ulteriormente ribadito il rapporto di primazia dei piani paesaggistici (e di controllo funzionali alla tutela degli interessi di conservazione dell’ambiente e del paesaggio) rispetto agli altri strumenti di governo del territorio.
Tale principio, declinato dalla giurisprudenza di ogni grado [1] sin dall'entrata in vigore della legge Galasso ed espresso da ultimo dall’art.145, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), è preordinato ad assicurare una salvaguardia del paesaggio di tipo dinamico che non tenga conto delle eventuali modifiche della pianificazione urbanistica preesistente ma che possa anche prevedere il coordinamento di interventi di miglioramento della situazione anche mediante il recupero di aree degradate ricomprese fra quelle da conservare [2] ed opera anche nei confronti delle disposizioni previste negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale delle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette, né tantomeno sono suscettibili di deroga da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico.
Pertanto i contenuti dei piani paesaggistici sono prevalenti sugli strumenti urbanistici che sono tenuti a conformarvisi: la necessità di coordinamento, tuttavia, fa sì che tale prevalenza non si traduca in una mera imposizione di vincoli e limiti che paralizzino le attività economico-sociali in virtù della tutela paesaggistica ma sia rivolta alla proposizione di progetti e attività di incentivazione e recupero dei valori ambientali, anche ai sensi della Convenzione europea del paesaggio che vede una pianificazione in grado di aggiungere utilità e prospettive di sviluppo.
Ai Comuni tocca la funzione di completare, alla luce delle caratteristiche del territorio, le previsioni conformative dettate dalla Regione, laddove siano limitate a tratteggiare per ampie linee prescrizioni ed indirizzi. Alla Regione, invece, spetta non solo il compito di tipizzare, ma anche individuare in modo puntuale ed inequivoco gli immobili o le aree da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione.
Ma leggiamo la sentenza del Consiglio di Stato.
[1] la Corte Costituzionale ha affermato, nella nota sentenza n. 367/2007, la rilevanza del valore primario e assoluto del paesaggio, in grado, per queste sue proprietà di sovrapporsi e prevalere rispetto alle pianificazioni urbanistiche ed è in siffatta più ampia prospettiva che, dunque, si colloca il principio della gerarchia degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali, espresso dall’art.145 del d.lgs. n. 42 del 2004, che, al tempo stesso, è considerata norma interposta in riferimento all’art.117 Cost. in materia di “conservazione ambientale e paesaggistica” ed esprime un principio fondamentale in materia di “governo del territorio” è valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Tale sentenza richiama nella definizione del paesaggio quale valore “primario” alle sentenze n. 151/1986 e n. 182 e n. 183 del 2006, ed anche “assoluto”, se si tiene presente che il paesaggio indica essenzialmente l’ambiente (sentenza n. 641/1987).
[2] TAR Lazio, sez. I, sent. n. 1270/1989.





