Horizontal Popup Menù with Images
consigli e idee dalla rete news dalle Istituzioni aree protette energie in circolo

mercoledì 24 ottobre 2018

Cassazione, è vietato edificare in aree incendiate

La realizzazione di edifici, strutture ed infrastrutture, finalizzati ad insediamenti civili e ad attività produttive in zone boscate o di pascolo, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è consentita nei casi in cui tale possibilità sia stata prevista prima dell’incendio dagli strumenti urbanistici all’epoca vigenti, e richiede altresì che l’area sia già stata riservata a tale scopo dallo strumento urbanistico (irrilevante essendo la generica compatibilità dell’intervento con la destinazione dell’area).

Cass. Sez. III n. 46042 del 11 ottobre 2018 (Ud 20 mar 2018)
Pres. Cavallo Est. Cerroni Ric. XXXXXX

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 novembre 2016 la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del 16 febbraio 2016 del Tribunale di Savona, in forza della quale era stata dichiarata, anche nei confronti di XXXXX XXXXXXX quale proprietario di un fondo in Comune di Cisano sul Neva, l’estinzione per intervenuta prescrizione dei reati di cui agli artt. 110, 113 cod. pen. e 44 lett. c) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, anche in relazione all’art. 10, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 353, con dissequestro e restituzione all’avente diritto dell’immobile in sequestro.
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione con quattro motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo il ricorrente, in relazione al mancato proscioglimento nel merito, ha osservato che gli interventi edilizi da lui richiesti, nella qualità dominicale, su fondi colpiti da precedente incendio erano stati debitamente autorizzati dal Comune di Cisano sul Neva in esito alle dovute autorizzazioni ricevute da Giunta comunale e Comunità montana, per cui era evidente il venir meno dell’elemento soggettivo del reato. In ogni caso, secondo il ricorrente, non era necessario, rispetto all’incendio, il previo rilascio del permesso a costruire, dal momento che era stato semplicemente richiesto, ed ottenuto, quanto poteva essere ottenuto prima dell’incendio del 20 maggio 2001. Tant’è che il Comune aveva rilasciato i permessi per interventi edilizi del tutto conformi alle previsioni del Piano regolatore generale.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha rilevato di essersi limitato ad un’operazione di pulizia della strada mediante falciatura dell’erba ivi presente, senza alcun  intervento di edificazione ovvero di disboscamento.
2.3. Col terzo motivo, quanto alla pretesa fittizietà del piano aziendale, ed a prescindere dalla presunzione di sua fattibilità, esso era interpretato come strumento di conservazione della fruizione agricola del territorio, mentre comunque il ricorrente non poteva vantare alcun reddito derivante dall’impresa agricola avendo in precedenza operato quale titolare di autoscuola in Milano, ed aveva in ogni caso conseguito la qualifica di imprenditore agricolo condizionato al raggiungimento di determinati requisiti entro il marzo 2011.
2.4. Col quarto motivo infine il ricorrente ha osservato che comunque andava riconosciuta la buona fede, desumibile dalla congerie di elementi processuali tutti favorevoli all’imputato.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. In relazione ai motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione, anzitutto non sussistono ictu oculi le condizioni per pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274; da ult., ex plurimis, Sez. 3, n. 6027 del 18/11/2016, dep. 2017, Mazzarol, Rv. 269236).
E’ stato invero ribadito da questa Corte che la realizzazione di edifici, strutture ed infrastrutture, finalizzati ad insediamenti civili e ad attività produttive in zone boscate o di pascolo, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è consentita nei casi in cui tale possibilità sia stata prevista prima dell’incendio dagli strumenti urbanistici all’epoca vigenti, e richiede altresì che l’area sia già stata riservata a tale scopo dallo strumento urbanistico (irrilevante essendo la generica compatibilità dell’intervento con la destinazione dell’area)(Sez. 3, n. 32807 del 23/04/2013, Timori, Rv. 255905; Sez. 3, n. 16592 del 31/03/2011, Siracusa, Rv. 250154).
In proposito, infatti, dal tenore della norma di cui all’art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, Legge quadro in materia di incendi boschivi (“Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni[…] E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data”), questa Corte ebbe ad annotare criticamente (rispetto alla valutazione compiuta dal provvedimento impugnato, che intese equiparare alle opere previste prima dell’incendio quelle prevedibili secondo lo strumento urbanistico, anche se non ancora autorizzate o concesse, ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità per cui non rileva la generica compatibilità dell’intervento con la destinazione dell’area) che, per ottenere il risultato modificativo rispetto al previgente testo (“fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione”) che il Tribunale aveva sostenuto, il legislatore avrebbe dovuto non tanto incidere sulla conseguenza della eccezione (cioè sul rilascio, non più menzionato espressamente, dell’autorizzazione o concessione), bensì, a monte, sul contenuto dell’eccezione stessa, sostituendo all’aggettivo “prevista” l’aggettivo “prevedibile”. Tali aggettivi, invero, non erano affatto sinonimi, tant’è che lo stesso Tribunale aveva dovuto abbandonare l’aggettivo inserito dal legislatore (“prevista”) per sostituirlo con un correttivo “prevedibile” che radicalmente mutava il significato della norma stessa.
In proposito, al contrario, e proprio in relazione a questa fattispecie nella sua fase cautelare, era già stata chiarita l’insufficienza della mera compatibilità delle opere con gli strumenti urbanistici vigenti prima dell’incendio, per integrare l’eccezione all’inedificabilità dettata dall’articolo 10, occorrendo invece che l’area fosse già stata riservata dallo strumento urbanistico alla realizzazione delle opere stesse (Sez. 3, n. 36106 del 22/09/2011, Canedi, Rv. 251252). Sì che doveva necessariamente ritenersi integrato in specie la contestata ipotesi contravvenzionale.
4.2. Alla stregua degli svolti rilievi, la Corte territoriale si è limitata a condividere l’orientamento già in precedenza fatto proprio da questa Corte, osservando altresì che null’altro era stato aggiunto, rispetto a quanto già in precedenza argomentato.
4.3. Va da sé che non sussistono spazi giuridici per sovvertire l’esito del giudizio di merito, quanto all’estinzione del reato per inutile decorso del termine necessario alla prescrizione del reato.
5. Il ricorso si presenta quindi manifestamente infondato, per cui ne va dichiarata senz’altro l’inammissibilità.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 20/03/2018