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giovedì 3 ottobre 2019

Magliano Romano, le motivazioni del NO del Comune alla nuova richiesta di ampliamento della discarica

Non trova serenità la comunità di Magliano Romano, ancora chiamata a difendersi dall'istanza di modifica sostanziale della discarica di inerti presente sul suo territorio.

Questa volta l'intenzione della proprietà è ottenere un'autorizzazione in deroga per realizzare un impianto di trattamento chimico fisico del percolato.

Ferma, però, l'opposizione dell'Amministrazione comunale retta dal sindaco Francesco Mancini, la quale il 26 settembre ha inviato al Dipartimento Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio le proprie osservazioni.

Ecco quanto puntualmente è scritto nel documento, inviato anche ai Gruppi Ricerca Ecologica Lazio che da anni affiancano in questa battaglia, insieme all'associazione Raggio Verde, l'Amministrazione e il Comitato No Discarica Magliano Romano:
  1. si fa notare che la società [omissis] sostiene che: "...il nuovo progetto proposto prevede i livelli di tutela di una discarica di non pericolosi e che pertanto solo formalmente risulta essere una discarica di rifiuti ineri..." e ancora "...la Regione ha imposto e ben volentieri è stata assecondata da [omissis] la realizzazione della suddetta discarica, con caratteristiche superiori rispetto alle condizioni poste dal D.Lgs.36/03 per le discariche di rifiuti inerti...". Tali circostanze sembrano essere poste dalla stessa società come fattori che possano favorire il rilascio dell'autorizzazione in deroga, mentre al contrario trattasi di presidi ambientali prescritti dalla Regione al momento del rilascio dell'autorizzazione. Si esprimono pertanto forti perplessità rispetto all'idoneità dell'attuale sistema di impermeabilizzazione del sito all'accoglimento di rifiuti aventi valori limite superiori a quelli oggetto della V.I.A. a corredo dell'autorizzazione in essere e della V.I.A. ad essa collegata. Si esprime pertanto parere sfavorevole non essendo presente alcuno studio di impatto ambientale che chiarisca l'idoneità del sito rispetto ai nuovi valori limite;
  2. la deroga non specifica i singoli codici CER per cui è stata richiesta, né risulta prodotta dal gestore documentazione che dimostri l'impossibilità di rispettare gli attuali criteri di ammissibilità per i codici presenti in autorizzazione. La deroga ex art.10 deve essere motivata in ordine ai singoli codici CER, riscontrati allo stato inammissibili e non astrattamente tali, e non può essere applicata all'intero impianto senza alcuna valutazione in merito alle possibili interazioni all'interno del corpo di discarica dei rifiuti abbancati anche alla luce del numero discutibile di codici CER autorizzati per una discarica di inerti. A tal proposito si segnala che lo stesso Ministero dell'Ambiente a seguito del commissariamento (non validazione) esprimeva forti perplessità rispetto al numero di codici autorizzati e sollecitava la Regione ad una puntuale verifica rispetto alla natura inerte degli stessi; si esprime pertanto parere sfavorevole non essendo presente alcuna valutazioni in merito ai singoli CER per i quali è stata richiesta la deroga, né rispetto alle possibili interazioni dei rifiuti conferibili e posto che prima di autorizzare tali deroghe occorre conoscere con la massima precisione la composizione, la capacità di produrre colaticcio, il comportamento a lungo termine e le caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica; è quindi necessario considerare anche le caratteristiche dei rifiuti per i quali sono richieste le deroghe ai criteri di ammissibilità;
  3. l'analisi del rischio elaborata dalla società [omissis] dovrebbe riferirsi anche ai valori della risorsa idrica della falda e non ai valori di fondo naturale geochimico dei terreni circostanti la discarica che tra le altre cose sono stati posti in discussione nel recente procedimento V.I.A. di riclassificazione della discarica di inerti peraltro mai concluso; inoltre l'analisi del rischio è del tutto generica e carente non essendo presenti indicazioni sulla composizione dei rifiuti da allocare in discarica, sulla loro capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche chimico fisiche degli stessi. Si esprime parere sfavorevole in quanto la valutazione di rischio risulta carente rispetto alle caratteristiche chimico - fisiche e merceologiche dei rifiuti da ammettere allo smaltimento, in particolare a:
  • idoneità del sito;
  • caratteristiche, possibili effetti sulle emissioni della discarica in termini di produzione di percolato;
  • idoneità dei presidi ambientali della discarica;
  • idoneità delle modalità gestionali della discarica.
Per quanto concerne l'istanza di modifica sostanziale della autorizzazione ex art.208 D.Lgs.152/2006 e artt.15 e 16 L.R.27/98 costituita da impianto di trattamento chimico fisico del percolato, come già precedentemente esposto si osserva quanto segue:
  1. l'impianto oggetto di autorizzazione risulta essere a tutti gli effetti un nuovo ed autonomo impianto di smaltimento rifiuti, autorizzato in D9 e D15, e non come un mero impianto di depurazione a servizio dell'attuale discarica di inerti. Peraltro rende perplessi l'asserita e certificata da A.R.P.A. assenza di produzione di percolato tale da giustificare la realizzazione di un impianto connesso all'attuale discarica di inerti di dimensioni sproporzionate rispetto alla produzione storica di percolato dell'impianto. Si ritiene necessario sottoporre il progetto a V.I.A. . Si esprime parere sfavorevole in quanto risulta assente agli atti uno studio di impatto ambientale atto a verificare la compatibilità del nuovo impianto di smaltimento con l'area in oggetto.
  2. Richiamato il D.lgs.152/2006, art.124 (Criteri generali) che testualmente recita:
9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.
10. in relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.

Per quanto riguarda la valutazione della portata naturale del corso d'acqua in cui devono essere effettuati gli scarichi, sul punto non risulta attualemente nessun nuovo parere dalla Città Metropolitana di Roma Capitale (ovvero risulta agli atti esclusivamente il precedente parere negativo) né acquisito l'assenso da parte dell'Ente gestore del corso d'acqua CBTAR.

Si precisa che la valutazione della portata, questa deve essere effettuata su uno studio del bacino di alimentazione del corso d'acqua in relazione alle osservazioni e ai dati disponibili in letteratura. Il fosso che passa a fianco della discarica è considerato un fosso effimero, con una portata estremamente ridotta e con lunghi periodi di secca (figura 1).

Figura 1 - carta idrogeologica della Regione Lazio
 Si esprime pertanto parere sfavorevole in quanto l'istanza risulta cartente delle soprarichiamate autorizzazioni.

Inoltre si fa notare che l'istanza in oggetto è stata riattivata d'ufficio e istruita dalla Regione Lazio come modifica sostanziale, con l'asserito obiettivo di valutare complessivamente le due istanze coeve, già oggetto di annullamento del TAR, al fine di evitare il frazionamento delle autorizzazioni e l'elusione di una complessa V.I.A.. Pertanto come più volte ribadito e come espresso dal TAR, si segnala la necessità di sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale le modifiche sostanziali proposte.

Ad ogni buon fine, si evidenzia che da un esame cartografico delle Tavole elaborate dalla Città Metropolitana di Roma Capitale finalizzare alla localizzazione degli impianti di gestione rifiuti secondo quanto disciplinato dal Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio approvato con D. C.R. n.14/2012 (Tavola 1 - Tavola 2), l'area interessata rientra nel fattore escludente totale, pertanto non idonea alla realizzazione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti (figura 2).

Figura 2 - determinazione dirigenziale R.U.5545 del 20/12/2018 - Città Metropolitana di Roma Capitale
In attesa di un Vs. riscontro, il Comune di Magliano Romano osserva quanto sopra esposto e rappresentato e rimette a Codesto spett. Ente gli adempimenti di competenza.